Sentenze nº T-203/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020

Resolution DateJuly 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-203/18

Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla BCE a un ente creditizio per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 - Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE - Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014

Nella causa T-203/18,

VQ, rappresentata da G. Cahill, barrister,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Koupepidou, E. Yoo e M. Puidokas, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da I. Gurov e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, A. Steiblytė, K.-P. Wojcik e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 della BCE, del 14 marzo 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), nella parte in cui essa, da un lato, ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000 e, dall’altro, ha deciso la pubblicazione di tale sanzione, senza rendere anonimo il nominativo della ricorrente, sul sito Internet della BCE,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, V. Tomljenović, F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, VQ, è un ente creditizio sottoposto, tenuto conto della sua importanza, alla vigilanza prudenziale della Banca centrale europea (BCE).

2 Il 27 dicembre 2016, l’unità di indagine della BCE ha inviato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 126, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate (il «regolamento quadro sull’MVU», GU 2014, L 141, pag. 1). Alla ricorrente veniva contestato il fatto di aver effettuato operazioni di riacquisto delle proprie azioni, tra il 1° gennaio 2014 e il 7 novembre 2016, senza aver chiesto la previa autorizzazione dell’autorità competente, in violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6). Conformemente all’articolo 521, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 575/2013, tale disposizione, entrata in vigore il 28 giugno 2013, è divenuta applicabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3 Il 10 febbraio 2017 la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti.

4 Il 29 giugno 2017, l’unità di indagine della BCE ha trasmesso alla ricorrente un progetto di decisione, al fine di consentirle di presentare osservazioni scritte sull’importo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista di EUR 1 600 000.

5 Il 17 e il 18 luglio 2017 la ricorrente ha presentato osservazioni scritte su tale progetto di decisione.

6 Il 23 novembre 2017 la BCE ha adottato una decisione, basata sull’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici riguardanti le politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), con la quale la BCE, in primo luogo, ha ritenuto che la ricorrente avesse commesso una violazione consistente nella violazione dell’obbligo di cui all’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013 di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente prima di riacquistare strumenti di fondi propri di base di classe 1, avendo acquistato azioni proprie tra il 1° gennaio 2014 e il 7 novembre 2016, in secondo luogo, le ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 1 600 000 e, in terzo luogo, ha deciso di pubblicare tale sanzione amministrativa pecuniaria sul proprio sito internet, senza rendere anonimo il nome della ricorrente.

7 Il 22 dicembre 2017, la ricorrente ha chiesto il riesame di tale decisione ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 7 della decisione 2014/360/UE della BCE, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU 2014, L 175, pag. 47). Il 25 gennaio 2018 si è tenuta un’audizione dinanzi alla commissione amministrativa del riesame.

8 Il 21 febbraio 2018 la commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere che ha affermato la legittimità della decisione della BCE.

9 Il 14 marzo 2018 la BCE ha adottato la decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026, presa in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la quale, in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del medesimo regolamento, ha abrogato e sostituito la decisione del 23 novembre 2017, pur conservando un contenuto identico (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10 In primo luogo, la BCE ha rilevato l’esistenza di un comportamento illecito della ricorrente. Essa ha ricordato che, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 575/2013, il 1° gennaio 2014, dall’articolo 77, lettera a), di tale regolamento, nonché dall’articolo 29, paragrafo 1, e dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU 2014, L 74, pag. 8), derivava che un ente creditizio che intendesse riacquistare strumenti di fondi propri di base di classe 1 doveva ottenere l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente. Essa ha ricordato che essa costituiva l’autorità competente ai sensi di tale regolamento, a partire dal 4 novembre 2014, dal momento che tale funzione era precedentemente esercitata, nei confronti della ricorrente, dal Banco de España (Banca di Spagna).

11 La BCE ha rilevato che la ricorrente aveva proceduto a riacquisti di azioni proprie, senza chiedere la previa autorizzazione all’autorità competente, ai sensi del regolamento n. 575/2013. Essa ha ricordato che, il 16 marzo 2016, la ricorrente aveva chiesto al gruppo di vigilanza congiunto un chiarimento sull’applicabilità dell’articolo 77 del regolamento n. 575/2013 alle operazioni relative alle sue azioni proprie, a cui detto gruppo aveva risposto in senso affermativo il 23 marzo 2016. Essa ha sottolineato che la ricorrente aveva tuttavia continuato ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie, senza autorizzazione, dal 24 marzo al 7 novembre 2016.

12 La BCE ne ha dedotto che la ricorrente non aveva rispettato l’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 241/2014, dal 1° º gennaio 2014 al 7 novembre 2016 e che tale infrazione era stata commessa almeno per negligenza dal 1° º gennaio 2014 al 23 marzo 2016 e intenzionalmente dal 24 marzo al 7 novembre 2016.

13 In secondo luogo, la BCE ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000 a causa del suo comportamento illecito. Essa ha sottolineato di essere legittimata, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, ad infliggere una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di violazione di un requisito derivante da atti pertinenti direttamente applicabili del diritto dell’Unione per la quale le autorità competenti avevano la facoltà di imporre sanzioni pecuniarie amministrative in forza delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Essa ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le sanzioni applicate dovevano essere «efficaci, proporzionate e dissuasive».

14 A titolo di circostanze attenuanti, la BCE ha preso in considerazione il fatto che la ricorrente stessa aveva informato il gruppo di vigilanza congiunto del comportamento costitutivo dell’infrazione e che essa aveva, dopo il 7 novembre 2016, rispettato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013. Essa ha altresì preso in considerazione il fatto che, durante il periodo dell’infrazione, la ricorrente, nelle sue dichiarazioni relative ai suoi requisiti in materia di fondi propri, aveva correttamente dedotto le sue acquisizioni di azioni.

15 Essa ha ritenuto che una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000, pari allo 0,03% del fatturato annuo della ricorrente, costituisse una sanzione proporzionata.

16 In terzo luogo, la BCE ha deciso di pubblicare sul suo sito Internet la sanzione pecuniaria amministrativa inflitta, senza rendere anonimo il nome della ricorrente. Essa ha ricordato, in sostanza, che dal considerando 38 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), e dall’articolo 18, paragrafo 6, del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT