Ordinanze nº T-395/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 03, 2020

Resolution DateJuly 03, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-395/19

Ricorsi di annullamento - Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni - Ricorsi manifestamente irricevibili

Nelle cause riunite T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19,

Carlo Tognoli, residente in Milano (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati, nelle cause T-395/19, T-396/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19, da M. Merola, avvocato, e nelle cause T-405/19, T-408/19 e T-443/19, da M. Merola e L. Florio, avvocati,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

aventi ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 I ricorrenti, il sig. Carlo Tognoli e le altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, sono ex membri del Parlamento europeo, eletti in Italia, o, per quanto riguarda le sig.re Emma Allione e Rita Medici, nelle cause T-396/19 e T-477/19, coniugi superstiti di ex deputati europei, eletti in questo stesso Stato membro. Ciascuno di essi beneficia rispettivamente di una pensione di cessata attività concessa sulla base dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009; in prosieguo: la «normativa SID») o di una pensione di reversibilità.

2 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) ha deciso di ricalcolare secondo il sistema contributivo l’importo delle pensioni degli ex deputati della detta camera relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»). Sulla base della deliberazione n. 14/2018, l’importo della pensione di un certo numero di ex deputati italiani è stato ridotto a partire dal 1º gennaio 2019.

3 A seguito della presentazione di ricorsi contro la deliberazione n. 14/2018 da parte dei deputati nazionali italiani interessati dalle dette riduzioni, la legittimità di tale deliberazione nazionale è attualmente al vaglio del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia).

4 Con l’aggiunta di una nota sui cedolini di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato i ricorrenti del fatto che l’importo delle loro pensioni avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che tale ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

5 Infatti, secondo il Parlamento, esso sarebbe stato tenuto ad applicare la deliberazione n. 14/2018 e, pertanto, a ricalcolare l’importo delle pensioni dei ricorrenti, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, il quale prevede che «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria [di cessata attività] corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

6 Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del Parlamento, allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, il Parlamento li ha informati del fatto che il suo servizio giuridico aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione. Tale nota aggiungeva che, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, il Parlamento avrebbe provveduto a comunicare ai ricorrenti la nuova liquidazione dei loro diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive 12 mensilità. Infine, detta nota informava i ricorrenti del fatto che la liquidazione definitiva dei loro diritti pensionistici sarebbe stata fissata con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un ricorso a norma dell’articolo 72 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione dello statuto») o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.

7 Con note dell’11 aprile 2019 (in prosieguo: i «progetti di decisione»), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle Finanze del Parlamento ha informato i ricorrenti che, come preannunciato nella sua nota del febbraio 2019, l’ammontare della loro pensione sarebbe stato adattato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati (Italia) in applicazione della deliberazione n. 14/2018. I progetti di decisione precisavano altresì che l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019 (e con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019) in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi diritti a pensione trasmessi in allegato a tali lettere. Infine, i progetti di decisione concedevano ai ricorrenti un termine di 30 giorni, a decorrere dalla loro ricezione, per far valere le loro osservazioni. In mancanza di tali osservazioni, gli effetti dei progetti di decisione sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

8 Con messaggi di posta elettronica del 13 maggio (causa T-437/19), del 15 maggio (cause T-405/19 e T-408/19), del 17 maggio (cause T-395/19 e T-396/19), del 21 maggio (causa T-443/19), del 22 maggio (cause T-423/19 e T-428/19), del 23 maggio (causa T-424/19), del 31 maggio (cause T-419/19, T-433/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-469/19 e T-477/19) e del 4 giugno 2019 (causa T-464/19), i ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni al servizio competente del Parlamento.

9 Con messaggi di posta elettronica del 22 maggio (cause T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-423/19, T-428/19), del 23 maggio (cause T-424/19) del 3 giugno (cause T-419/19, T-433/19, T-455/19, T-443/19, da T-458/19 a T-462/19, T-469/19 e T-477/19), del 5 giugno (cause T-464/19) e del 24 giugno 2019 (cause T-437/19), il Parlamento ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha comunicato ai ricorrenti che sarebbe stata data loro una risposta dopo aver esaminato i loro argomenti (in prosieguo: gli «avvisi di ricezione»).

Fatti successivi alla presentazione dei ricorsi

10 Con lettere del 20 giugno (causa T-396/19), dell’8 luglio (cause T-405/19, T-408/19, T-443/19 e T-464/19), del 15 luglio (cause T-419/19, T-433/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-469/19 e T-477/19) e del 23 luglio 2019 (cause T-395/19, T-423/19, T-424/19 e T-428/19) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni finali»), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del Parlamento ha indicato che le osservazioni trasmesse dai ricorrenti non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del Parlamento, quale espressa nei progetti di decisione. Di conseguenza, i diritti a pensione e il piano di recupero dell’indebito che ne derivava, come ricalcolati e comunicati in allegato ai suddetti progetti di decisione, erano divenuti definitivi alla data della notifica delle decisioni finali.

11 Per quanto riguarda la causa T-437/19, il sig. Eugenio Melandri ha successivamente integrato le sue osservazioni del 13 maggio 2019. Infatti, con messaggio di posta elettronica inviato il 24 agosto 2019, egli ha informato il Parlamento del fatto che percepiva redditi per un importo totale che superava, sebbene leggermente, il limite previsto dalla deliberazione n. 14/2018 come uno dei requisiti essenziali per ottenere l’aumento della pensione. Dato che la differenza era, a suo parere, marginale, egli ha chiesto che gli venisse concesso l’aumento richiesto, in deroga alla deliberazione n. 14/2018. Con lettera del 19 settembre 2019, il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle Finanze del Parlamento ha informato il sig. Melandri che la...

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