Ordinanze nº T-19/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020

Resolution DateJuly 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-19/17 DEP

Procedura - Liquidazione delle spese

Nella causa T-19/17 DEP,

Fastweb SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola e L. Armati, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Telecom Italia SpA,

interveniente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

sostenuta da

Iliad SA, con sede in Parigi (Francia),

Iliad Italia SpA, con sede in Roma (Italia),

Repubblica Italiana,

Hutchison Europe Telecommunications Sàrl, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo),

Veon Luxembourg Holdings, già VimpelCom Luxembourg Holdings, con sede in Lussemburgo,

e

Veon Amsterdam BV, già VimpelCom Amsterdam BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentate da A. Bavasso e E. De Giorgi, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese proposta da Veon Luxembourg Holdings e da Veon Amsterdam BV, a seguito dell’ordinanza di cancellazione dal ruolo del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 settembre 2019, Fastweb/Commissione (T-19/17, EU:T:2019:655),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e B. Berke, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2017, la ricorrente, Fastweb SpA, ha proposto un ricorso, iscritto al ruolo della cancelleria del Tribunale con il numero di causa T-19/17, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 1° settembre 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione, da parte di Hutchison Europe Telecommunications e VimpelCom Luxembourg Holdings del controllo congiunto di un’impresa comune di nuova costituzione (caso M.7758 - Hutchison 3G ITALY/WIND/JV), [notificata con il numero C(2016) 5487 final], (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2 Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 10 luglio 2017, la Repubblica italiana è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 18 luglio 2017, Iliad SA e Iliad Italia SpA (in prosieguo: «Iliad»), Hutchison Europe Telecommunications Sàrl (in prosieguo: «Hutchinson»), VimpelCom Luxembourg Holdings e VimpelCom Amsterdam BV, divenute successivamente Veon Luxembourg Holdings e Veon Amsterdam BV (in prosieguo: «Veon»), sono state ammesse ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione, mentre Telecom Italia SpA e PosteMobile SpA sono state ammesse ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

4 Il 20 aprile 2018, il giudice relatore della causa T-19/17 ha informato le parti principali e le intervenienti che il Tribunale intendeva versare agli atti, in considerazione della loro rilevanza ai fini della decisione della controversia e della necessità di rispettare il principio del contraddittorio, taluni passaggi della decisione impugnata nonché i suoi allegati D e E, che erano stati espunti dalla versione della decisione impugnata pubblicata nel sito Internet della Commissione. Il giudice relatore ha inoltre convocato la ricorrente, la Commissione e le intervenienti ad una riunione informale nella sede del Tribunale per discutere, in primis, del seguito da dare alle domande di trattamento riservatopresentate dalla Commissione nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, riguardo a taluni passaggi della decisione impugnata, in secundis, delle eventuali questioni di riservatezza rispetto alle intervenienti, e, in tertiis, dell’organizzazione del procedimento nella causa T-19/17. In particolare, in occasione di tale riunione informale la ricorrente, la Commissione e le intervenienti a sostegno di quest’ultima, vale a dire Hutchison, Veon e Iliad, erano invitate a presentare le loro osservazioni sul primo esame di riservatezza della decisione impugnata effettuato dal Tribunale. Era altresì previsto che, all’esito di tale incontro, le intervenienti a sostegno della ricorrente sarebbero state invitate a precisare l’ampiezza delle informazioni riservate a cui desideravano avere accesso, subordinatamente alla conclusione, se del caso, di impegni di riservatezza da parte degli avvocati che le rappresentavano.

5 Il 15 maggio 2018, la riunione informale ha avuto luogo presso il Tribunale in presenza dei rappresentanti delle parti principali, nonché dei rappresentanti di Iliad, di Hutchinson e di Veon.

6 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 28 giugno 2019, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti e ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese. Essa ha inoltre informato il Tribunale di aver ottenuto l’accordo della parte interveniente Hutchison riguardo alla compensazione delle spese.

7 Con ordinanza del 17 settembre 2019, Fastweb/Commissione (T-19/17, EU:T:2019:655), il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha cancellato la causa dal ruolo del Tribunale e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, da Iliad e da Veon. Egli ha inoltre condannato la Repubblica italiana, Telecom Italia SpA e Hutchinson a sopportare le proprie spese.

8 Con lettera del 18 ottobre 2019, Veon ha chiesto alla ricorrente di rimborsarle, entro il 2 novembre 2019, le spese sostenute nell’ambito della causa T-19/17 per un importo complessivo di 303 014,27 sterline inglesi (GBP). Con lettera del 23 ottobre 2019, la ricorrente ha comunicato a Veon che non accettava il termine impostole in modo ingiustificato per pagare le spese e che avrebbe risposto al più presto riguardo al merito della domanda. La ricorrente ha preso posizione sulla domanda di rimborso delle spese di Veon con lettera del 19 novembre 2019, nella quale ha indicato le ragioni per le quali riteneva, alla luce delle norme applicabili e della giurisprudenza in materia, di non poter accogliere la domanda in questione. Nella stessa lettera, la ricorrente ha proposto a Veon di accettare, a titolo di rimborso delle spese, e in assenza di un dettaglio giustificativo di dette spese, un importo forfettario di EUR 30 000. Ne è seguito uno scambio di messaggi di posta elettronica tra i rappresentanti di Veon e della ricorrente, ma non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili, queste ultime sono rimaste non pagate.

9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2020, Veon ha presentato, ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese, registrata con il numero di causa T-19/17 DEP. Quest’ultima causa è stata successivamente assegnata alla Nona Sezione del Tribunale.

10 Tale domanda di liquidazione delle spese conteneva una domanda di essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, all’uso della lingua inglese nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese, in deroga al regime linguistico della causa T-17/19. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a detta domanda di deroga in data 29 gennaio 2020 e la presidente della Nona Sezione del Tribunale ha respinto la suddetta domanda con decisione del 7 febbraio 2020.

11 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2020, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese.

12 Veon chiede che il Tribunale voglia:

- fissare l’importo delle spese ripetibili nei confronti di Fastweb nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 17 settembre 2019, Fastweb/Commissione (T-19/17, EU:T:2019:655), in misura pari a GBP 303 014,27, conformemente all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;

- in subordine, fissare l’importo delle spese ripetibili in ragione dell’importo che il Tribunale riterrà dovuto conformemente agli articoli 140, lettera b), e 170 del suo regolamento di procedura.

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere la domanda di liquidazione delle spese;

- fissare le spese ripetibili in via equitativa, alla luce della giurisprudenza consolidata in tale materia.

In diritto

14 Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce, su domanda della parte interessata, mediante ordinanza non impugnabile, sentite le osservazioni dell’altra parte.

15 Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 13).

16 Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del...

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