Sentenze nº T-110/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020
Resolution Date | July 08, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-110/17 |
Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Impegni - Ricevibilità - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 - Annullamento di fatture corrispondenti all’impegno - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni
Nella causa T-110/17,
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da Y. Melin, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da N. Kuplewatzky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Marcos Fraile, in qualità di agente, assistita da N. Tuominen, avvocato,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2016, L 333, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La ricorrente, la società Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, fabbrica moduli fotovoltaici in silicio cristallino in Cina e li esporta verso l’Unione europea.
2 Il 4 giugno 2013, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n.°513/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 152, pag. 5).
3 Mediante la decisione 2013/423/UE, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 26), la Commissione ha accettato un’offerta di impegno sui prezzi (in prosieguo: l’«impegno») presentata dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici (in prosieguo: la «CCCME») a nome della ricorrente e di vari altri produttori esportatori.
4 Il 2 dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1).
5 Il 2 dicembre 2013, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).
6 L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 prevedono, con la stessa formulazione, che la Commissione possa identificare le operazioni per le quali «[a]ll’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale» nei casi in cui essa revochi l’accettazione dell’impegno.
7 Mediante la sua decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2013, L 325, pag. 214), la Commissione ha confermato l’accettazione dell’impegno - come modificato su richiesta della CCCME - offerto dai produttori esportatori cinesi. Il 10 settembre 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE, relativa all’accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la [CCCME], per alcuni chiarimenti riguardanti l’attuazione dell’impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2014, L 270, pag. 6).
8 Il dazio ad valorem totale applicabile alle importazioni di celle e di moduli fotovoltaici originari della Cina per le società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono inserite nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 è del 47,7%. Esso corrisponde a un dazio antidumping del 41,3% (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013) al quale si aggiunge un dazio compensativo del 6,4% (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013). Le importazioni coperte dall’impegno e dalla decisione di esecuzione 2013/707 sono esenti da tali dazi in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.
9 Con lettera dell’11 ottobre 2016, la Commissione ha informato la ricorrente che intendeva revocarle l’accettazione dell’impegno, specificando i principali elementi e considerazioni su cui essa si basava. A tale lettera erano allegati una relazione informativa generale e una relazione specifica riguardante la ricorrente.
10 Nella relazione specifica riguardante la ricorrente, la Commissione indicava che intendeva revocare l’accettazione dell’impegno e informava la ricorrente, al titolo 4, rubricato «Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno», che essa intendeva, da un lato, annullare le fatture corrispondenti all’impegno che accompagnavano le vendite effettuate all’importatore e, dall’altro, ordinare alle autorità doganali di recuperare l’obbligazione doganale laddove la ricorrente non avesse presentato fatture corrispondenti all’impegno valide al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.
11 Con lettera del 28 ottobre 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni sulla relazione informativa generale e sulla relazione specifica che la riguardava redatte dalla Commissione. Essa spiegava, in sostanza, che la Commissione non aveva il potere di annullare le fatture, né di ordinare alle autorità doganali di riscuotere dazi come se non fosse stata presentata alcuna fattura corrispondente all’impegno. Secondo la ricorrente, ciò equivaleva in concreto a conferire un effetto retroattivo alla revoca dell’impegno.
12 La Commissione ha confermato la sua posizione nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2016, L 333, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), adottata sulla base dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), e dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»).
Procedimento e conclusioni delle parti
13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
14 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2017.
15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2017, il Consiglio ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Le parti principali non hanno depositato osservazioni al riguardo.
16 Con ordinanza del 10 luglio 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Consiglio a sostegno delle conclusioni della Commissione.
17 Il Consiglio ha depositato la memoria di intervento il 27 luglio 2017.
18 Con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2017, la Commissione ha dichiarato di non avere osservazioni sulla memoria di intervento.
19 La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2017.
20 La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2017.
21 La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2017. Quest’ultima conteneva una domanda di stralcio dal fascicolo dell’allegato C.3 alla replica. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito a tale domanda il 9 novembre 2017.
22 La ricorrente ha inoltre presentato al Tribunale, dopo il deposito della replica e...
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