Ordinanze nº T-552/19 OP of Tribunal General de la Unión Europea, August 05, 2020
Resolution Date | August 05, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-552/19 OP |
Nella causa T-552/19 OP,
Malacalza Investimenti Srl, con sede a Genova, Italia, rappresentata da P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati,
ricorrente nel procedimento principale,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner, in qualità di agente, assistito da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocato,
convenuta nel procedimento principale,
avente ad oggetto un’opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, EU:T:2020:294),
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19; in prosieguo: la «sentenza pronunciata in contumacia», EU:T:2020:294), il Tribunale ha accolto le conclusioni della ricorrente nel procedimento principale, conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, e, pertanto, ha annullato la decisione LS/LdG/19/185 della Banca centrale europea (BCE), del 12 giugno 2019, che nega l’accesso, principalmente, alla decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del consiglio direttivo della BCE, del 1° gennaio 2019, che ha posto Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «decisione richiesta»).
2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2020, la BCE ha proposto opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia, ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura.
3 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la BCE ha chiesto che, conformemente all’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Tribunale sospenda l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia fino a che non abbia statuito sull’opposizione.
4 Nelle sue osservazioni sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che detta domanda è irricevibile.
5 In primo luogo, la ricorrente nel procedimento principale fa valere che la domanda di sospensione non contiene gli elementi essenziali richiesti ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura nell’ambito dei procedimenti sommari, vale a dire i motivi di urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
6 A tal riguardo...
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