Comunicazioni sulla GU nº T-428/20 of Tribunal General de la Unión Europea, August 07, 2020
Resolution Date | August 07, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-428/20 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 - Deutsche Hypothekenbank/SRB
(Causa T-428/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Hypothekenbank AG (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. Flore e J. Seitz, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione del convenuto del 15 aprile 2020 (SRB/ES/2020/24), relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, compresi i relativi allegati e i dettagli del calcolo, nella misura in cui riguardano la ricorrente, e
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentito
Il convenuto avrebbe omesso di sentire la ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, violando in tal modo l’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Secondo motivo, vertente su una violazione delle regole processuali
La decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione delle regole processuali generali risultanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del convenuto.
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata
La decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente. In particolare, la motivazione non sarebbe correlata con il caso specifico e non conterrebbe un’esposizione delle considerazioni essenziali nell’ambito della proporzionalità e del potere di valutazione discrezionale.
Il calcolo del contributo annuale, inoltre, non sarebbe comprensibile.
Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47, paragrafo 1, della Carta), dal momento che la decisione impugnata non potrebbe essere sottoposta a controllo
Il difetto di motivazione della decisione impugnata renderebbe notevolmente più difficile per la ricorrente ricorrere a un controllo giurisdizionale.
Il convenuto al riguardo violerebbe in particolare il principio del procedimento contraddittorio, in forza del quale le parti devono poter dibattere in contraddittorio le circostanze di fatto e di diritto decisive per l’esito del procedimento.
Quinto motivo, vertente su una violazione del...
To continue reading
Request your trial