Comunicazioni sulla GU nº T-451/20 of Tribunal General de la Unión Europea, August 14, 2020
Resolution Date | August 14, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-451/20 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2020 - Facebook Ireland / Commissione
(Causa T-451/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della Commissione C(2020) 3011 final, del 4 marzo 2020, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio nel corso di un’indagine nel caso AT.40628 - Pratiche di Facebook relative ai dati;
in subordine: (i) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata relativa ai dati (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui richiede illegittimamente documenti interni che non sono pertinenti ai fini dell’indagine; e/o (ii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, di modo che avvocati indipendenti abilitati all’esercizio della professione nel SEE possano essere autorizzati ad esaminare manualmente i documenti contenuti nella decisione impugnata, così da escludere dalla produzione documenti manifestamente non pertinenti ai fini dell’indagine e/o documenti personali; e/o (iii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui richiede illegittimamente la produzione di documenti non pertinenti che hanno natura personale e/o privata;
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non indica in termini sufficientemente chiari e coerenti l’oggetto dell’indagine della Commissione, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal principio di certezza del diritto, in violazione sia dei diritti di difesa di Facebook che del diritto a una buona amministrazione.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo una produzione di documenti consistente, per la maggior parte, in documenti completamente non pertinenti e/o personali, viola il principio di necessità sotteso all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento...
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