Opinion of Advocate General Kokott in Joined Cases Föreningen Skydda Skogen and Others

JurisdictionEuropean Union
Date10 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 10 settembre 2020 (1)

Cause riunite C-473/19 e C-474/19

Föreningen Skydda Skogen e a.

contro

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Sezione per controversie in materia di territorio ed ambiente del Tribunale di primo grado di Vänersborg, Svezia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Divieti volti alla conservazione delle specie protette – Disboscamento – Stato di conservazione delle specie – Intenzionalità»







Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Convenzione di Berna

B. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «Habitat»

2. La direttiva «Uccelli»

3. Direttiva sulla responsabilità ambientale

C. Legislazione svedese

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

IV. Valutazione giuridica

A. Specie protette dall'articolo 5 della direttiva «Uccelli» (prima questione)

B. Zone di riproduzione (quarta e quinta questione)

C. I divieti di danneggiamenti intenzionali (seconda questione)

1. Sul divieto di uccidere e distruggere

a) Sulla direttiva «Habitat»

b) Sulla direttiva «Uccelli»

– aa) Stato di conservazione della specie

– bb) «Intenzionalità» ai sensi della direttiva «Uccelli»

c) Conclusione intermedia

2. Sui divieti di perturbazione

a) Sulla direttiva «Uccelli»

b) Sulla direttiva «Habitat»

D. Livello della valutazione dello stato di conservazione (terza questione)

V. Conclusione



I. Introduzione

1. La direttiva «Habitat» (2) e la direttiva «Uccelli» (3) contengono disposizioni relative alle aree protette, ma richiedono altresì la protezione di talune specie di fauna e flora, anche al di fuori dei siti protetti (4). I regimi di protezione consentono singole deroghe subordinate a condizioni che devono essere interpretate in modo restrittivo.

2. Nella causa in esame la Corte è chiamata a pronunciarsi su problematiche relative alla protezione delle specie, già affrontate in termini analoghi nel contesto della protezione dei siti, nel contesto della quale si era cercato, per lo più senza successo, di individuare misure compensative dei danni arrecati all'integrità dei siti, al fine di escludere l'applicazione della disposizione in materia di protezione. Tali misure compensative ricadono, tuttavia, nella sfera dei presupposti di una deroga, la quale esige anche una valutazione comparativa e un esame delle alternative (5).

3. Nella specie si tratta ora di stabilire se l'applicazione dei divieti posti a tutela delle specie possa dipendere dal fatto che la misura in questione incida sullo stato di conservazione della specie interessata. Quantomeno nella direttiva «Habitat», un buono stato di conservazione costituisce, peraltro, un esplicito presupposto di una deroga. Inoltre, le deroghe ivi previste presuppongono motivi specifici e una valutazione delle alternative. La situazione è analoga per quanto riguarda la protezione degli uccelli.

4. Al contempo, si deve tuttavia riconoscere che la protezione delle specie come interpretata dalla Corte può richiedere restrizioni all'attività umana di portata molto ampia. Sussiste quindi un legittimo interesse ad evitare restrizioni sproporzionate.

5. La causa in esame offre quindi un'utile opportunità per esaminare in maggiore dettaglio tale situazione di conflitto.

II. Contesto normativo

A. Convenzione di Berna

6. L'articolo 6 della Convenzione di Berna (6) sancisce divieti fondamentali a tutela delle specie:

«Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all’allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;

b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell’allevamento e dell’ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;

d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall’ambiente naturale o la loro detenzione quand’anche vuote;

e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall’animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo».

7. Le deroghe sono disciplinate dal successivo articolo 9, paragrafo 1:

«Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

– per la protezione della flora e della fauna;

– per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

– nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

– per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

– per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari».

B. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «Habitat»

8. Ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva «Habitat», lo stato di conservazione di una specie è «l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo stato di conservazione è considerato "soddisfacente" quando:

– i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

– l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e

– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

9. La lettera m) dello stesso articolo 1 definisce la nozione di «esemplare» come «qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento».

10. Il successivo articolo 2 enuncia le finalità della direttiva:

«(1) Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

(2) Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

(3) Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

11. L’articolo 12 della direttiva medesima detta gli obblighi fondamentali della tutela delle specie:

«(1) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

(2) Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

[OMISSIS]».

12. Il successivo articolo 16, paragrafo 1, prevede deroghe all'articolo 12:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 19 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 November 2020
    ...of male common eiders), C‑217/19, EU:C:2020:291, paragraph 65. 19 My Opinion, Föreningen Skydda Skogen and Others, C‑473/19 and C‑474/19, EU:C:2020:699, point 20 See the judgments of 8 July 1987, Commission v Belgium, 247/85, EU:C:1987:339, paragraph 8, and Commission v Italy, 262/85, EU:C:......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 19 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 November 2020
    ...of male common eiders), C‑217/19, EU:C:2020:291, paragraph 65. 19 My Opinion, Föreningen Skydda Skogen and Others, C‑473/19 and C‑474/19, EU:C:2020:699, point 20 See the judgments of 8 July 1987, Commission v Belgium, 247/85, EU:C:1987:339, paragraph 8, and Commission v Italy, 262/85, EU:C:......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT