Sentenze nº T-338/19 of Tribunal General de la Unión Europea, Wednesday September 23, 2020
| Resolution Date | Wednesday September 23, 2020 |
| Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
| Decision Number | T-338/19 |
Funzione pubblica - Agenti temporanei - Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Articolo 73 dello Statuto - Diritto di essere ascoltato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale
Nella causa T-338/19,
UE, rappresentata da S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 1° agosto 2018, con la quale la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento di una malattia professionale, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è stata respinta in quanto irricevibile,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents e T. Pynnä (relatrice), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La ricorrente ha lavorato come agente temporaneo all’interno dell’Agenzia europea per la ricostruzione (AER) per un periodo di otto anni, dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2008.
2 In base alle informazioni contenute nel ricorso, la ricorrente, a causa di un ambiente di lavoro estremamente nocivo durante i suoi otto anni di servizio presso l’AER, avrebbe cominciato a soffrire di varie patologie e, in particolare, di sintomi psicologici che essa ritiene possano essere qualificati, considerati congiuntamente, come esaurimento professionale (burnout). I documenti allegati al ricorso attestano che la ricorrente ha consultato vari medici, in Irlanda e sul suo luogo di lavoro, a partire dall’inizio del 2004. Ella ha poi consultato uno psichiatra nel mese di ottobre del 2007 e A, un altro psichiatra, a partire dal mese di marzo del 2009.
3 Il 14 ottobre 2013 la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabili per analogia agli agenti contrattuali conformemente agli articoli 81 e 117 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in cui ha affermato di essere stata vittima di molestie che avevano pregiudicato il suo stato di salute (in prosieguo: la «domanda di assistenza»). Essa chiedeva anche il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito di dette asserite molestie, comprendente, in particolare, il rimborso di spese mediche (in prosieguo: la «domanda di risarcimento»).
4 Con decisione del 4 ottobre 2016, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ha respinto dette domande. Per quanto concerne le spese mediche, l’AACC ha considerato che i certificati medici prodotti dalla richiedente non dimostravano che le malattie fossero dovute necessariamente alle molestie psicologiche asserite. L’AACC ha anche informato la ricorrente del suo obbligo di presentare una domanda di riconoscimento dell’origine professionale della presunta malattia alle condizioni previste dall’articolo 73 dello Statuto, applicabile per analogia conformemente agli articoli 28 e 95 del RAA, e dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata il 13 dicembre 2005 dalle istituzioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»). Secondo l’AACC, la ricorrente, se necessario, poteva poi chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali non coperti dal regime statutario.
5 Il 5 gennaio 2017 la ricorrente ha presentato, a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo contro il rigetto da parte dell’AACC della domanda di assistenza e della domanda di risarcimento, osservando, in particolare, che i danni asseritamente subiti non erano connessi unicamente alla presunta malattia professionale. Con decisione del 26 aprile 2017, l’AACC ha respinto detto reclamo, rilevando ancora una volta che il risarcimento di alcuni danni avrebbe dovuto essere chiesto anzitutto ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto e della regolamentazione di copertura.
6 Nella stessa lettera del 5 gennaio 2017, la ricorrente ha anche chiesto all’AACC, conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il risarcimento del danno che riteneva di aver subito a causa della violazione da parte dell’AACC del termine ragionevole per quanto riguardava la durata dell’indagine amministrativa relativa alle presunte molestie. Con decisione del 27 aprile 2017, l’AACC ha respinto detta domanda, giustificando il periodo di svolgimento di tale indagine con il fatto che la domanda di assistenza era stata presentata nel 2013 e riguardava eventi che si sarebbero verificati dal 2003 al 2008 in un’agenzia che non esisteva più dal 2008. Essa ha quindi respinto la domanda di risarcimento relativa alla presunta violazione del termine ragionevole.
7 Il 25 luglio 2017 la ricorrente ha presentato un nuovo reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro il rigetto della domanda menzionata al punto 6 della presente sentenza, facendo valere la violazione del termine ragionevole. L’AACC ha respinto tale reclamo con decisione del 20 novembre 2017.
8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2017, la ricorrente, conformemente all’articolo 270 TFUE, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 4 ottobre 2016, che aveva respinto la domanda di assistenza e la domanda di risarcimento e, se del caso, della decisione del 26 aprile 2017, recante rigetto dei reclami relativi alla domanda di assistenza e alla domanda di risarcimento (T-487/17).
9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2018, la ricorrente ha proposto un altro ricorso, questa volta contro la decisione dell’AACC del 20 novembre 2017, con cui era stato rigettato il reclamo da essa presentato contro il rifiuto da parte di tale autorità di accogliere la domanda di risarcimento a causa della presunta violazione del termine ragionevole nello svolgimento dell’indagine amministrativa (T-148/18).
10 A seguito della decisione del Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 bis del suo regolamento di procedura, di esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tali controversie, le parti si sono accordate sulla base dei termini della proposta del giudice relatore, cosicché, constatando l’accordo intervenuto tra le parti, anche sulle spese, dette cause sono state cancellate dal registro del Tribunale (ordinanze del 19 giugno 2018, UE/Commissione, T-487/17, non pubblicata, EU:T:2018:376, e del 19 giugno 2018, UE/Commissione, T-148/18, non pubblicata, EU:T:2018:377).
11 Il 3 maggio 2017 gli avvocati della ricorrente hanno inviato al servizio «Finanze, infortuni e malattie professionali» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea una lettera avente ad oggetto il riconoscimento, conformemente all’articolo 73 dello Statuto, dell’origine professionale della malattia della ricorrente. Tale lettera indicava che, dopo i suoi otto anni di servizio all’interno dell’AER, la ricorrente aveva cominciato a soffrire di varie patologie e, in particolare, di sintomi psicologici che, considerati congiuntamente, potevano essere qualificati come esaurimento professionale (burnout).
12 Il 15 giugno 2017 gli avvocati della ricorrente hanno inviato una richiesta supplementare, corredata del formulario di dichiarazione di malattia professionale recante la data del 10 giugno 2017 e firmato dalla ricorrente (in prosieguo, congiuntamente con la domanda del 3 maggio 2017: la «domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia»). In tale formulario, la ricorrente ha affermato di soffrire di «[d]isturbo da stress post-traumatico con aumento del livello di ansia [,] unitamente ad episodi di bulimia».
13 Con una nota del 20 giugno 2017, il PMO ha confermato l’avvenuta ricezione della domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia e ha informato la ricorrente che tale domanda sarebbe stata trattata conformemente all’articolo 16 della regolamentazione di copertura, il quale stabilisce che:
1. L’assicurato che chiede l’applicazione della presente regolamentazione per causa di...
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