Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date29 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 29 settembre 2020(1)

Cause riunite C422/19 e C423/19

Johannes Dietrich (C422/19)

Norbert Häring (C423/19)

contro

Hessischer Rundfunk

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Unione economica e monetaria – Articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione – Politica monetaria – Moneta unica – Articolo 128, paragrafo 1, TFUERegolamento n. 974/98 – Nozione di “corso legale” – Obbligo di accettazione delle banconote in euro – Limitazioni dei pagamenti in contante decise dagli Stati membri – Normativa nazionale che impone l’accettazione delle banconote per l’estinzione di obbligazioni pecuniarie imposte dall’autorità pubblica – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti del canone radiotelevisivo»






1. Qual è la portata della competenza esclusiva attribuita all’Unione europea riguardo alla politica monetaria? Più in particolare, include tale competenza esclusiva il diritto monetario e la determinazione del corso legale per la moneta unica? Quali effetti comporta il corso legale delle banconote in euro? In tale contesto, gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono adottare normative nazionali che restringono l’uso delle banconote in euro e, se sì, entro quali limiti?

2. Sono queste, in sintesi, le questioni sollevate dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

3. La presente causa riveste un’importanza notevole, anzitutto, per le sue implicazioni di natura costituzionale. Essa implica, infatti, la determinazione della portata della competenza esclusiva dell’Unione relativamente alla politica monetaria e solleva, quindi, questioni relative alla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri e alla modalità di esercizio delle rispettive competenze. Essa presuppone, in particolare, la definizione di criteri che permettano di delimitare l’azione degli Stati membri quando, nell’esercizio di competenze che sono loro proprie, la loro azione, pur non sconfinando in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione, entra comunque in contatto con nozioni rientranti in tale ambito.

4. Inoltre, la presente causa pone questioni inedite e di notevole importanza pratica, attuale e futura, riguardanti la moneta unica, l’euro. La Corte è chiamata ad interpretare nozioni di diritto monetario di cui non ha ancora avuto modo di occuparsi, e più in particolare, quella di corso legale. Tutto ciò, in un contesto complesso in cui l’affermazione della moneta scritturale e di quella elettronica e il progresso tecnologico, dotato di effetti potenzialmente dirompenti anche sull’uso della moneta, si accompagnano all’esistenza di un numero ancora non trascurabile, di persone vulnerabili che non hanno accesso a servizi finanziari di base.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

5. L’articolo 128, paragrafo 1, TFUE, il cui testo è ripreso, quasi letteralmente nell’articolo 16, primo comma, del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo, lo «statuto del SEBC e della BCE») dispone:

«La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione».

6. Il considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2) è formulato come segue:

«[C]onsiderando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari».

7. L’articolo 10 dello stesso regolamento dispone:

«Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti. Fatto salvo l’articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti».

8. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 974/98,

«[c]on effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo [128, paragrafo 2, TFUE]. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo [219, paragrafo 3, TFUE], tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento».

9. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (3):

«Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

– le questioni monetarie,

– i mezzi di pagamento,

– le banche centrali nazionali,

– la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,

– i sistemi di pagamento e di regolamento,

– le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari».

10. Il considerando 3 e 4 della raccomandazione 2010/191/UE della Commissione europea, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (4) enunciano, rispettivamente che

«[s]ussiste in questo periodo una certa incertezza nell’area dell’euro in merito alla portata del corso legale e alle sue conseguenze»

e che

«[l]a presente raccomandazione si fonda sulle conclusioni principali della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro».

11. I punti da 1 a 4 di tale raccomandazione prevedono:

«1. Definizione comune del corso legale

Ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta:

a) l’obbligo di accettazione:

il creditore di un’obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete in euro, eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi;

b) l’accettazione al valore nominale pieno:

il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all’importo indicato su di esse;

c) il potere di estinguere l’obbligazione di pagamento:

un debitore può liberarsi dall’obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro.

2. Accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro nelle operazioni al dettaglio

L’accettazione delle banconote e monete in euro come mezzo di pagamento deve costituire la norma nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede, (per esempio il dettagliante non è in grado di dare il resto).

3. Accettazione delle banconote di grosso taglio nelle operazioni al dettaglio

Le banconote di grosso taglio devono essere accettate in quanto mezzi di pagamento nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede (per esempio il valore nominale della banconota proposta è sproporzionato rispetto all’importo dovuto al creditore del pagamento).

4. Assenza di spese supplementari imposte all’uso di banconote e monete in euro

Non devono essere imposte spese supplementari ai pagamenti con banconote e monete in euro».

B. Diritto tedesco

12. L’articolo 14, paragrafo 1, del Gesetz über die Deutsche Bundesbank (legge sulla banca centrale tedesca, in prosieguo: la «BBankG») (5) dispone:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, paragrafo 1, TFUE, la Deutsche Bundesbank (Banca centrale tedesca) ha il diritto esclusivo di emettere banconote nell’ambito di applicazione della presente legge. Le banconote denominate in euro sono l’unico mezzo di pagamento avente corso legale illimitato (…).» (6).

13. Il Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (convenzione statale sul canone radiotelevisivo; in prosieguo: il «RBStV») (7) prevede, nel suo articolo 2, paragrafo 1, un obbligo di pagamento di un canone radiotelevisivo per ogni abitazione a carico di colui che dispone di tale abitazione.

14. L’articolo 9, paragrafo 2, del RBStV autorizza gli organismi regionali di radiodiffusione (Landesrundfunkanstalt) a stabilire, mediante regolamento (Satzung) le modalità delle procedure di pagamento del canone radiotelevisivo.

15. L’articolo 10, paragrafo 2, dello Satzung des Hessischen Rundfunks über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge [regolamento dell’Hessischer Rundfunk (organismo di radiodiffusione dell’Assia) sulla procedura di pagamento dei canoni radiotelevisivi; in prosieguo: il «regolamento sulle...

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