Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 settembre 2020.#B. contro Centre public d'action sociale de Líège (CPAS).#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Presupposti – Concessione dell’assistenza sociale – Articoli 19 et 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.#Causa C-233/19.

JurisdictionEuropean Union
Date30 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 settembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Presupposti – Concessione dell’assistenza sociale – Articoli 19 et 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑233/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione dell’11 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2019, nel procedimento

B.

contro

Centre public d’action sociale de Liège,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per B., inizialmente da D. Andrien e P. Ansay, avvocati, successivamente da D. Andrien, avvocato;

– per il centre public d’action sociale de Liège, inizialmente da M. Delhaye e G. Dubois, avvocati, successivamente da M. Delhaye e J.-P. Jacques, avvocati;

– per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e C. Van Lul, in qualità di agenti, assistiti da C. Piront e S. Matray, avvocati;

– per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, J.M. Hoogveld, M.K Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Azema e C. Cattabriga, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 13 nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B., cittadina di un paese terzo, e il centre public d’action sociale de Liège (centro pubblico di azione sociale di Liegi, Belgio) (in prosieguo: il «CPAS»), in merito a talune decisioni di quest’ultimo che revocano a B. il beneficio dell’assistenza sociale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 definisce la nozione di «soggiorno irregolare» come «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)], o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».

4 L’articolo 5 di tale direttiva enuncia quanto segue:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

(...)

c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

5 L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

(...)

b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2».

6 L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno».

7 L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l’allontanamento è stato differito ai sensi dell’articolo 9:

a) che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;

b) che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

c) che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;

d) che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili».

Diritto belga

8 L’articolo 57, paragrafo 2, della loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale (legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:

«In deroga alle altre disposizioni della presente legge, il compito del centro pubblico di azione sociale si limita:

1° nei confronti di uno straniero che soggiorna illegalmente nel Regno, alla concessione dell’assistenza sanitaria urgente;

(...)

Uno straniero che ha dichiarato di essere un rifugiato e ha chiesto di essere riconosciuto come tale, soggiorna illegalmente nel Regno nel caso in cui la domanda di asilo sia stata respinta e sia stato notificato allo straniero interessato un ordine di lasciare il territorio.

L’assistenza sociale concessa a uno straniero che di fatto ne era beneficiario al momento in cui gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio è interrotta, a eccezione dell’assistenza sanitaria urgente, alla data in cui lo straniero lascia effettivamente il territorio e, al più tardi, il giorno della scadenza del termine dell’ordine di lasciare il territorio.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Il 4 settembre 2015 B. ha presentato una domanda di asilo in Belgio. Tale domanda è stata respinta dall’autorità competente. Il 27 aprile 2016 il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha respinto il ricorso proposto da B. avverso la decisione di rigetto di detta domanda.

10 Il 26 settembre 2016 B. ha presentato una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute, motivata dal fatto che soffre di diverse malattie gravi.

11 Poiché il 22 dicembre 2016 tale domanda è stata dichiarata ricevibile, B. ha beneficiato dell’assistenza sociale; quest’ultima era a carico del CPAS.

12 Con decisioni del 28 settembre 2017, notificate il 23 ottobre 2017, la domanda di autorizzazione al soggiorno proposta da B. è stata respinta e l’autorità competente ha rilasciato all’interessata un ordine di lasciare il territorio belga.

13 Il 28 novembre 2017 B. ha proposto un ricorso diretto all’annullamento e alla sospensione di tali decisioni dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri).

14 Con due decisioni del 28 novembre 2017, il CPAS ha revocato a B. il beneficio dell’assistenza sociale a decorrere dal 23 ottobre 2017. Esso gli ha invece concesso il beneficio dell’assistenza sanitaria urgente a decorrere dal 1° novembre 2017.

15 Il 28 dicembre 2017 B. ha proposto ricorso avverso le decisioni del CPAS con cui gli veniva revocato il beneficio dell’assistenza sociale dinanzi al Tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio) e ha chiesto a detto giudice di ripristinare i suoi diritti a tale assistenza a decorrere dal 23 ottobre 2017.

16 Con sentenza del 15 marzo 2018 detto giudice ha respinto il ricorso in quanto vertente sul beneficio dell’assistenza sociale.

17 Il 16 aprile 2018 B. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio).

18 Detto giudice rileva che il periodo interessato dal ricorso si estende, tenuto conto della data di notifica dell’ordine di lasciare il territorio belga e a seguito di una nuova decisione adottata dal CPAS, dal 23 novembre 2017 al 31 gennaio 2018. Esso sottolinea che, durante tale periodo, B. non disponeva di titolo di soggiorno.

19 Dopo aver escluso la possibilità di concedere a B. il beneficio dell’assistenza sociale basandosi sull’esistenza di un’eventuale impossibilità di rimpatrio per motivi di salute, ai sensi della normativa belga relativa all’assistenza sociale, il giudice del rinvio constata che l’esito della controversia di cui al procedimento principale dipende dagli effetti che occorre riconoscere alla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453).

20 Esso ritiene, infatti, di dover accogliere il ricorso di B. qualora dovesse essere riconosciuto un effetto sospensivo al ricorso di annullamento e di sospensione proposto dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri). Esso precisa che tale ricorso non beneficia, in forza della legislazione belga, di un effetto sospensivo, ma che un siffatto effetto potrebbe essergli riconosciuto sulla base della sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (C‑562/13...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT