85/257/EEC, Euratom: Council Decision of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources

Published date14 May 1985
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Financial provisions,Own resources
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 128, 14 May 1985
EUR-Lex - 31985D0257 - IT 31985D0257

85/257/CEE, Euratom: Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 14/05/1985 pag. 0015 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0099


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1985

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(85/257/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (4), in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », è stato istituito un sistema comunitario di risorse proprie;

considerando che per accrescere le risorse proprie mantenendo le attuali fonti di entrate, fissate dalla decisione del 21 aprile 1970, occorre aumentare il limite dell'1 % applicato alla base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo nella riunione del 25 e 26 giugno 1984 a Fontainebleau;

considerando che, secondo tali conclusioni, il tasso massimo di mobilitazione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto è fissato all'1,4 % alla data del 1o gennaio 1986; che questo tasso massimo vale per ciascuno Stato membro ed entrerà in vigore dal momento in cui le procedure di ratifica saranno espletate, ed al più tardi il 1o gennaio 1986; che il tasso massimo può essere portato all'1,6 % alla data del 1o gennaio 1988 con decisione del Consiglio presa all'unanimità e previo accordo dato secondo le procedure nazionali;

considerando che, secondo le medesime conclusioni, il Consiglio europeo ha ritenuto che la politica delle spese costituisca, a termine, il mezzo fondamentale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio;

considerando tuttavia che il Consiglio europeo ha deciso che ogni Stato membro cui incombe un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua prosperità relativa può beneficiare, a tempo debito, di una correzione;

considerando che tale correzione deve ora essere applicata per il Regno Unito,

HA STABILITO LE PRESENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie...

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