Sentenze nº T-258/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 03, 2021

Resolution DateFebruary 03, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-258/20

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Nella causa T-258/20,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, residente a Mosca (Russia), rappresentato da M. Phelippeau, avocate,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e P. Mahnič, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, O. Spineanu-Matei e R. Mastroianni (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La presente causa si inserisce nell’ambito del contenzioso relativo alle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, in seguito alla repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014.

2 Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko, ricorrente, è stato Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina.

3 Il 5 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). In pari data, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

4 I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina

.

5 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato

.

6 Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite all’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della decisione 2014/119.

7 Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle suddette misure restrittive e ne definisce le modalità di attuazione in termini sostanzialmente identici a quelli di detta decisione.

8 I nominativi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del citato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») accompagnati, in particolare, dalla motivazione del loro inserimento. Inizialmente, il nome del ricorrente non compariva nell’elenco di cui trattasi.

9 La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti dell’aprile 2014»).

10 Con gli atti dell’aprile 2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto all’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e con la motivazione che segue:

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina

.

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-494/14, volto, in particolare, all’annullamento degli atti dell’aprile 2014, nella parte in cui lo riguardavano.

12 Il 29 gennaio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

13 La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di inserimento delle persone sottoposte al congelamento dei fondi. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o

b) per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso

.

14 Il regolamento 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.

15 Il 5 marzo 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2015»). La decisione 2015/364, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2016, e, dall’altro, ha modificato l’allegato della decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

16 Con gli atti del marzo 2015, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e la nuova motivazione che segue:

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini

.

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-245/15, volto, in particolare, all’annullamento degli atti del marzo 2015, nella parte in cui lo riguardavano.

18 Il 4 marzo 2016, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2016»).

19 Con gli atti del marzo 2016, l’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata, in particolare per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2017, senza che la motivazione della sua designazione fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

20 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2016, il ricorrente ha adattato il ricorso relativo alla causa T-245/15, in conformità all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, per chiedere anche l’annullamento degli atti del marzo 2016, nella parte in cui essi lo riguardavano.

21 Con ordinanza...

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