Sentenze nº T-345/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-345/19

Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani - Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia - Competenza dell’autore dell’atto - Obbligo di motivazione - Diritti quesiti - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli

Nelle cause riunite T-345/19, T-346/19, da T-364/19 a T-366/19, da T-372/19 a T-375/19 e T-385/19,

Giacomo Santini, residente in Trento (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Paniz, avvocato,

ricorrenti

contro

Parlamento europeo, rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019, nonché, per quanto riguarda il ricorrente nella causa T-375/19, di quella dell’8 maggio 2019, redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito di tali atti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents, C. Mac Eochaidh (relatore), T. Pynnä e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con i loro ricorsi, i ricorrenti, ex membri del Parlamento europeo, eletti in Italia, o i loro superstiti chiedono segnatamente che il Tribunale annulli le decisioni del Parlamento che adeguano il calcolo della loro pensione di anzianità o di reversibilità al calcolo dell’importo delle pensioni percepite dai membri della Camera dei deputati della Repubblica italiana e riducono l’importo della loro pensione di anzianità o di reversibilità.

  1. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione europea

    2 La regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), nella sua versione in vigore fino al 14 luglio 2009, prevedeva al suo allegato III (in prosieguo: l’«allegato III»), in particolare:

    Articolo 1

    1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

    2. In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento.

    Articolo 2

    1. L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

    2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto.

    Articolo 3

    1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

    Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

    2. La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.

    Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

    (...)

    .

    3 Lo statuto dei deputati è stato adottato con decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1, in prosieguo: lo «statuto dei deputati»), ed è entrato in vigore il 14 luglio 2009, primo giorno della settima legislatura.

    4 L’articolo 25 dello statuto dei deputati così dispone:

    1. Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

    2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

    (...)

    .

    5 L’articolo 28 dello statuto dei deputati prevede quanto segue:

    1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione ragionale conserva piena efficacia.

    (...)

    .

    6 Con decisione del 19 maggio e del 9 luglio 2008, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato le misure di attuazione dello statuto dei deputati (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»).

    7 L’articolo 49 delle misure di attuazione, relativo ai diritti alla pensione di anzianità, prevede quanto segue:

    1. I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

    L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

    (...)

    .

    8 In virtù dell’articolo 73, le misure di attuazione sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

    9 L’articolo 74 delle misure di attuazione precisa che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, e in particolare dell’articolo 75 delle medesime misure di attuazione (in prosieguo: l’«articolo 75»), la regolamentazione SID scade il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati.

    10 L’articolo 75, relativo in particolare alle pensioni di anzianità, così dispone:

    1. La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto.

    Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

    2. I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato

    .

    11 Infine, l’articolo 75 deve essere letto in combinato disposto con il considerando 7 delle medesime misure di attuazione, il quale così recita:

    Occorre anche provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [di tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto. Risulta infine necessario tenere in conto il regime specifico applicabile ai deputati che, durante un periodo transitorio e per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’esercizio del mandato, rientreranno nei regimi nazionali dello Stato membro di elezione in virtù dell’articolo 25 o 29 dello statuto

    .

    B. Diritto italiano

    12 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) ha adottato la deliberazione n. 14/2018, avente ad oggetto una nuova fissazione dell’importo degli assegni vitalizi e della parte di assegno vitalizio pro rata, nonché delle prestazioni di reversibilità, relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).

    13 L’articolo 1 della deliberazione n. 14/2018 così dispone:

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi...

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