Sentenze nº T-130/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-130/19

Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di posto vacante - Posto di capo unità - Rigetto di candidatura - Personale dirigenziale intermedio - Principio di imparzialità - Responsabilità

Nella causa T-130/19,

Sergio Spadafora, residente in [riservato] (1), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e T. Bohr, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

CC, rappresentata da S. Orlandi, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 18 maggio 2018 mediante la quale CC è stata nominata capo dell’unità [riservato] della direzione [riservato] e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la presente

Sentenza

  1. Fatti all’origine della controversia

    1 Il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, è funzionario di grado AD 12 presso la Commissione europea.

    2 Dal gennaio 2012 al maggio 2018 il ricorrente ha esercitato le sue funzioni presso l’unità [riservato] della direzione [riservato] dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). A seguito del trasferimento del capo di questa unità, il ricorrente è stato inoltre nominato, il 1° marzo 2014, capo di tale unità facente funzione fino alla nuova nomina che sarebbe dovuta intervenire per la copertura di tale posto.

    3 L’avviso di vacanza del posto in questione è stato pubblicato il 24 febbraio 2014. Il 21 marzo 2014 il ricorrente ha presentato la propria candidatura per tale impiego.

    4 Con decisione del 30 giugno 2014, la Commissione ha nominato CC, parte interveniente nel presente procedimento, quale capo dell’unità [riservato].

    5 Il ricorrente ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Con ordinanza del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F-44/15, EU:F:2016:69), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    6 Su impugnazione del ricorrente, il Tribunale, con sentenza del 5 dicembre 2017, Spadafora/Commissione (T-250/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:866; in prosieguo: la «sentenza Spadafora»), ha parzialmente annullato l’ordinanza menzionata supra al punto 5 e, statuendo esso stesso nel merito, ha annullato la decisione che aveva nominato l’interveniente quale capo unità, a motivo del fatto che l’imparzialità della presidente del comitato di preselezione poteva essere messa in dubbio.

    7 Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha deciso, in primo luogo, di nominare retroattivamente l’interveniente quale capo facente funzioni dell’unità [riservato] dal 1° agosto 2014 al 5 dicembre 2017, in secondo luogo, di nominare un altro funzionario in tale veste a far data dal 6 dicembre successivo e, in terzo luogo, di trasferire l’interveniente presso il direttore generale dell’OLAF a partire da questo stesso giorno.

    8 Sempre in data 15 dicembre 2017, il direttore generale dell’OLAF ha informato il personale della necessità di riprendere la procedura di nomina del capo unità in questione a seguito della sentenza Spadafora.

    9 A seguito di un nuovo avviso di posto vacante, pubblicato lo stesso giorno, undici persone, tra cui l’interveniente e il ricorrente, hanno presentato la propria candidatura. Quattro candidati, tra cui l’interveniente e il ricorrente, sono stati prescelti e inseriti in un elenco ristretto a seguito di colloqui di preselezione che hanno avuto luogo nel mese di febbraio 2018.

    10 Il 5 aprile 2018 il ricorrente è stato valutato in un centro di valutazione organizzato da una società che era stata incaricata dalla Commissione di svolgere i colloqui di selezione con i candidati figuranti nell’elenco ristretto (in prosieguo: la «società di valutazione»).

    11 Il 20 aprile 2018, il ricorrente ha partecipato al colloquio finale di selezione in presenza del direttore generale dell’OLAF e del relatore del procedimento. Al termine di tale colloquio, il ricorrente si è visto assegnare un punteggio di 11 punti su 18. Quanto all’interveniente, essa ha ottenuto il punteggio più elevato, con 15 punti su 18.

    12 Il 17 maggio 2018, nel corso di una riunione con i cinque capi unità della direzione [riservato] dell’OLAF, la responsabile di tale direzione ha reso nota un’informazione che le era stata comunicata in occasione dell’ultima riunione dei direttori, secondo la quale era stato raggiunto un accordo sulla nomina del capo dell’unità [riservato] e tale nomina sarebbe stata annunciata a breve.

    13 Il 18 maggio 2018, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha informato il ricorrente che aveva deciso di nominare un altro candidato al termine della procedura di selezione ed ha annunciato a tutto il personale dell’OLAF che si trattava dell’interveniente (in prosieguo: la «decisione di nomina»). Lo stesso giorno, il ricorrente è stato altresì informato del fatto che egli era stato trasferito dall’unità [riservato] alla direzione generale dell’OLAF. Sempre quel giorno, il ricorrente ha chiesto alla società di valutazione la fissazione di un colloquio per approfondimenti.

    14 Il 25 maggio 2018, il ricorrente ha presentato dinanzi al direttore generale dell’OLAF una domanda di accesso ai dati personali che lo riguardavano che erano stati utilizzati nell’ambito della procedura di selezione. Il ricorrente fondava la propria domanda sull’articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

    15 Il 24 luglio 2018, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso la decisione di nomina.

    16 Il 22 agosto 2018, il ricorrente si è visto comunicare dalla direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione il «rapporto del centro di valutazione», il «rapporto descrittivo» e il «rapporto sul candidato» della società di valutazione.

    17 Il reclamo del ricorrente è stato respinto con decisione dell’APN del 26 novembre 2018 (in prosieguo: il «rigetto del reclamo» e, considerata insieme con la decisione di rigetto della sua candidatura: le «decisioni impugnate»).

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.

    19 La Commissione ha depositato il controricorso il 29 maggio 2019.

    20 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2019, CC ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    21 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 1° e il 18 luglio 2019, il ricorrente ha chiesto che alcune informazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, negli allegati del medesimo e nel controricorso, nonché nella replica, fossero oggetto di trattamento riservato nei confronti di CC, nel caso in cui quest’ultima fosse ammessa ad intervenire. Egli ha accluso a tale domanda una versione non riservata di detti documenti.

    22 Sempre in data 18 luglio 2019, il ricorrente ha depositato la replica.

    23 Il 16 settembre 2019 la Commissione ha depositato la controreplica.

    24 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, la giudice relatrice è stata assegnata alla Quarta Sezione, alla quale è stata dunque attribuita la presente causa.

    25 Con ordinanza del 26 settembre 2019, Spadafora/Commissione (T-130/19, non pubblicata, EU:T:2019:711), CC è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Dato che, in conformità dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente aveva chiesto il trattamento riservato di alcune informazioni, l’ordinanza suddetta ha provvisoriamente limitato la comunicazione degli atti processuali all’interveniente restringendola alle versioni non riservate degli stessi, in attesa delle eventuali osservazioni di quest’ultima in merito alle domande di trattamento riservato.

    26 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto che alcune informazioni contenute nella controreplica fossero oggetto di trattamento riservato nei confronti dell’interveniente. Egli ha accluso a tale domanda una versione non riservata di detto documento.

    27 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre e l’8 novembre 2019, l’interveniente ha contestato le suddette domande di trattamento riservato.

    28 Con atto depositato il 14 ottobre 2019, il ricorrente ha presentato una «memoria supplementare» a motivo del fatto che la Commissione aveva fatto valere nuovi elementi di fatto e di diritto nella propria controreplica, depositata il 16 settembre precedente. Il 25 ottobre successivo, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso, a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di inserire tale memoria nel fascicolo, con riserva di una decisione successiva in merito alla sua ricevibilità.

    29 Con ordinanza del 28 febbraio 2020, Spadafora/Commissione (T-130/19, non pubblicata, EU:T:2020:83), il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di trattamento riservato del ricorrente.

    30 L’interveniente ha depositato la propria memoria di intervento il 3 giugno 2020, mentre...

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