Sentenze nº T-488/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-488/18

Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale EPSO/AD/338/17 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità - Accesso ai documenti - Rigetto della domanda di accesso ai quesiti posti nell’ambito di una prova - Segreto dei lavori della commissione giudicatrice - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Concorso generale EPSO/AD/356/18 - Elenco di riserva - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità - Responsabilità

Nella causa T-488/18,

XC, residente a Milano (Italia), rappresentato da C. Bottino, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Spina e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso; in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 3969 della Commissione, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti; in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18, pubblicato il 22 maggio 2019, e, in quarto luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento di diversi danni che il ricorrente afferma di aver subìto,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fa se successiva del concorso

1 Il 30 marzo 2017, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/338/17 volto alla costituzione di un elenco riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2017, C 99 A, pag. 1; in prosieguo: il «primo bando di concorso»).

2 L’allegato II del primo bando di concorso, intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali», indica quanto segue:

1.3. Pari opportunità e misure particolari

I candidati affetti da disabilità o da condizioni di salute che possono ostacolare la loro capacità di sostenere le prove sono pregati di indicarlo nell’atto di candidatura e di comunicare all’EPSO il tipo di misure particolari di cui necessitano

.

3 Il 31 maggio 2017, XC, ricorrente, ha presentato la propria candidatura al concorso summenzionato. Nell’ambito della sua candidatura, egli ha segnalato all’EPSO la propria disabilità visiva e ha presentato una richiesta, al riguardo, per poter disporre di più tempo per effettuare le prove, ai sensi della disposizione citata al punto 2 supra.

4 Con messaggio di posta elettronica del 6 giugno 2017, l’EPSO ha accordato al ricorrente tempo aggiuntivo nella misura del 50% per i test a risposta multipla relativi al ragionamento verbale, numerico e astratto (in prosieguo: i «test a risposta multipla»), di cui si fa menzione al punto 2 del primo bando di concorso.

5 Il 27 settembre 2017, l’EPSO ha informato il ricorrente che questi aveva superato i test a risposta multipla e l’ha invitato alla prova successiva del concorso, ossia la cosiddetta prova «e-tray». Tale prova consisteva, come precisava la descrizione pubblicata sul sito dell’EPSO, nel gestire una «situazione di lavoro reale» con replica di «una casella di posta elettronica contenente informazioni relative a una particolare questione». Come indicato al punto 5 sotto il titolo «Modalità di selezione» del primo bando di concorso, tale prova era destinata a valutare la capacità dei candidati di analizzare e risolvere problemi, di produrre risultati di qualità e di individuare priorità, nonché il loro spirito organizzativo e la loro capacità di lavorare con gli altri.

6 Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato all’EPSO una nuova richiesta di misure particolari, auspicando che venisse evitato l’inconveniente che si era verificato nell’ambito dello svolgimento dei test a risposta multipla, ossia la mancata concessione del tempo aggiuntivo che gli era stato accordato. Il ricorrente aveva infatti dovuto sostenere tali test una seconda volta, poiché, la prima volta, a causa di un malfunzionamento tecnico, il programma informatico relativo ai suddetti test non gli aveva concesso alcun tempo aggiuntivo per via di un errore del sistema.

7 Il 12 ottobre 2017, l’EPSO ha informato il ricorrente che avrebbe avuto a disposizione tempo aggiuntivo in misura pari alla metà del tempo accordato agli altri candidati, vale a dire 8 minuti in aggiunta ai 15 minuti necessari per la lettura delle istruzioni relative allo svolgimento della prova e 25 minuti supplementari in aggiunta ai 50 minuti previsti per scegliere le diverse risposte alle situazioni presentate nel corso della prova. Inoltre, l’EPSO ha affermato che sarebbe stato consegnato al ricorrente un contaminuti e che un assistente lo avrebbe aiutato a gestire il tempo a sua disposizione. Infine, l’EPSO ha indicato che un altro assistente sarebbe stato disponibile per tutti gli aggiustamenti dello schermo che si fossero resi necessari e che, se lo avesse voluto, il ricorrente poteva utilizzare lenti o altri strumenti necessari alla visione.

8 Con decisione del 4 dicembre 2017 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/338/17 ha deciso di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso, in quanto egli non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per essere ammesso.

9 Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018, il ricorrente ha presentato al direttore dell’EPSO, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN)», un reclamo amministrativo contro la prima decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Nell’ambito di tale reclamo, il ricorrente ha affermato, da un lato, che la prova e-tray non era affidabile ai fini della selezione dei candidati e, dall’altro, che l’EPSO aveva violato la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 333, pag. 16), e segnatamente gli articoli 2 e 5 della medesima. In particolare, secondo il ricorrente, la misura compensativa particolare di cui aveva beneficiato non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 2000/78 in materia di soluzioni ragionevoli per i disabili. Il ricorrente ha inoltre affermato che la percentuale di candidati disabili che avevano superato i concorsi dell’EPSO era significativamente inferiore alla percentuale di candidati partecipanti a tali concorsi, il che dimostrerebbe che la misura compensativa concessa era insufficiente.

10 L’EPSO non ha fornito una risposta esplicita a tale reclamo.

Decisione C(2018) 3969 della Commissione, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti

11 Il 5 marzo 2018, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), il ricorrente ha presentato una domanda, registrata con il numero 2018/1328, volta a ottenere l’accesso alla copia dei documenti relativi alla prova e-tray, sia in lingua italiana sia nell’eventuale lingua originale di redazione di tali documenti, con l’indicazione delle risposte fornite dal ricorrente, di quelle ritenute corrette dalla commissione giudicatrice e dei criteri e punteggi di valutazione (in prosieguo: la «domanda iniziale»).

12 Con decisione del 21 marzo 2018, l’EPSO ha opposto rifiuto alla domanda iniziale.

13 Il 12 aprile 2018, il ricorrente ha presentato una domanda di conferma della domanda iniziale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «domanda di conferma»). In tale occasione, egli ha presentato un’altra domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri, compresi gli spazi, dei documenti della prova in questione, distinta per ciascun messaggio di posta elettronica facente parte di quest’ultima, per ciascuna domanda e per ciascuna risposta ritenuta corretta.

14 Con decisione C(2018) 3969, del 19 giugno 2018 (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), la Commissione europea ha confermato la decisione del 21 marzo 2018 e ha inoltre opposto rifiuto alla domanda volta a ottenere l’accesso al numero di caratteri dei documenti della prova.

Elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18, p ubblicato il 22 maggio 2019

15 L’8 marzo 2018, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/356/18 volto alla costituzione di un elenco riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 (GU 2018, C 88 A, pag. 1; in prosieguo: il «secondo bando di concorso»).

16 Il 3 maggio 2018, il ricorrente ha presentato la propria candidatura al suddetto concorso e, in tale occasione, ha presentato una nuova domanda di misure compensative, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II del secondo bando di concorso, le cui disposizioni sono identiche a quelle citate al punto 2 supra.

17 In primo luogo, in considerazione della disabilità visiva menzionata al punto 3 supra, egli ha chiesto di poter sostenere la prova su carta con l’utilizzo di una penna, anziché su computer.

18 In secondo luogo, egli ha indicato che gli era appena stata diagnosticata una nuova disabilità, causata da...

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