86/47/EEC: Council Decision of 3 March 1986 establishing arrangements for trade between Spain and Portugal on the one hand and the overseas countries and territories (OCT) on the other

Published date05 March 1986
Subject MatterOverseas countries and territories,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 5 March 1986
EUR-Lex - 31986D0047 - IT

86/47/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d' oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 05/03/1986 pag. 0095 - 0183


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1986 che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) (86/47/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 136,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la necessità di misure di adeguamento e di transizione in merito alle relazioni commerciali tra questi stati membri, da un lato, e determinati paesi terzi, dall'altro;

considerando che occorre definire le condizioni particolari in cui il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dovranno applicare dal 1g marzo 1986 il regime degli scambi derivante dagli atti emanati a norma dei principi di cui agli articoli 131-135 del trattato a favore dei paesi e territori d'oltremare (PTOM);

considerando che, per ora, occorre limitare l'applicabilità di queste condizioni particolari al 31 dicembre 1986, tenendo conto del regime valido nei confronti degli stati ACP;

considerando che il Consiglio ha già adottato disposizioni generali applicabili all'insieme dei paesi terzi per quanto riguarda le restrizioni quantitative che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese intendono applicare nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato II del trattato;

considerando che è pertanto necessario che la Commissione definisca le modalità di applicazione di dette misure;

considerando che le isole Canarie e Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che, in linea di massima, gli atti autonomi o convenzionali, delle istituzioni della Comunità relativi alla politica commerciale comune direttamente connessi all'importazione e all'esportazione di merci, non si applicano alle isole Canarie né a Ceuta e Melilla;

considerando nondimeno che, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione relativo alle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a siffatti dazi, nonché il regime degli scambi applicato all'importazione nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla di merci provenienti da un paese terzo non possono essere meno favorevoli rispetto a quelli applicati dalla Comunità secondo gli impegni internazionali assunti, oppure i regimi preferenziali applicati a detti paesi terzi, sempre che questo stesso paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla un trattamento indentico a quello concesso alla Comunità;

considerando pertanto che occorre specificare il contesto del regime degli scambi applicabili alle importazioni nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla dei prodotti originari dei PTOM,

DECIDE:

Articolo 1

Durante il periodo 1g marzo - 31 dicembre 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano alle importazioni di prodotti originari dei PTOM un regime identico a quello applicato dagli altri stati membri della Comunità, nel rispetto delle condizioni speciali indicate in allegato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione. Essa è applicabile a decorrere dal 1g marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

ALLEGATO Condizioni particolari applicabili alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA SPAGNA

Sezione I

Regime generale

Articolo 1

1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica dal 1g marzo 1986 ai prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dazi doganali all'importazione identici a quelli che applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. In particolare, il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dei PTOM secondo il calendario seguente:

- il 1g marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;

- il 1g gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base.

L'ultima riduzione del 10 % è operata il 1g gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 2

1. Il dazio di base sul quale devono essere opera1, paragrafo 2, per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1g gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1te le riduzioni successive previste all'articolo

- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dei PTOM il 1g gennaio 1985;

- per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dei PTOM, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione:

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti di cui all'alle-gato II;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'alle-gato III.

Il Regno di Spagna può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato IV, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti globali aperti nei confronti dell'insieme dei PTOM.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

- 1g anno: 13 %,

- 2g anno: 18 %,

- 3g anno: 20 %,

- 4g anno: 20 %.

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dei PTOM è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa viene liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua omposizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto...

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