Sentenze nº T-161/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 24, 2021
Resolution Date | February 24, 2021 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-161/18 |
Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto alla ristrutturazione preventiva della Banca Monte dei Paschi di Siena - Fase di esame preliminare - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Eccezione di irricevibilità - Qualità di interessato - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Ricevibilità
Nella causa T-161/18,
Anthony Braesch, residente a Lussemburgo (Lussemburgo),
Trinity Investments DAC, con sede in Dublino (Irlanda),
Bybrook Capital Master Fund LP, con sede in Grand Cayman (Isole Cayman),
Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, con sede in Grand Cayman,
Bybrook Capital Badminton Fund LP, con sede in Grand Cayman,
rappresentati da M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da K. Blanck e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) - Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere (relatore) e G. Steinfatt, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il sig. Anthony Braesch, la Trinity Investments DAC, la Bybrook Capital Master Fund LP, la Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP e la Bybrook Capital Badminton Fund LP, ricorrenti, sono, il primo, un rappresentante di detentori di obbligazioni denominate «Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH» 2008 (in prosieguo: le «obbligazioni FRESH») e, le altre, detentrici di tali obbligazioni.
2 In aprile 2008 la Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «BMPS») ha effettuato un aumento di capitale di EUR 950 milioni riservato alla J.P. Morgan Securities Ltd (in prosieguo: la «JPM»), che ha sottoscritto azioni della BMPS, le «azioni FRESH». Allo stesso tempo, il 16 aprile 2008, la JPM ha stipulato con la BMPS un contratto di usufrutto, secondo il quale la JPM conserva la nuda proprietà delle azioni mentre la BMPS ha diritto all’usufrutto, e un accordo societario di scambio (in prosieguo: i «contratti FRESH»). La JPM ha ottenuto i fondi necessari alla sottoscrizione delle azioni FRESH della Bank of New-York Mellon (Lussemburgo), sostituita dalla Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Lussemburgo) SA (in prosieguo: la «MUFJ»), la quale ha emesso le obbligazioni FRESH, il 16 aprile 2008, in forza del diritto lussemburghese, per un importo di EUR 1 miliardo. La JPM ha stipulato con la MUFJ un accordo di scambio soggetto al diritto lussemburghese e la MUFJ ha stipulato con i detentori delle obbligazioni FRESH un contratto fiduciario anch’esso soggetto al diritto lussemburghese. In forza di questi diversi contratti, qualificati dai ricorrenti come «strumenti FRESH», i canoni che la JPM riscuote dalla BMPS a titolo dei contratti FRESH sono trasmessi alla MUFJ e successivamente ai detentori di obbligazioni FRESH sotto forma di cedole.
3 Con decisione del 27 novembre 2013, la Commissione europea ha approvato l’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica italiana alla banca italiana BMPS, sulla base di un piano di ristrutturazione e di determinati impegni. Nel giugno 2015 la BMPS aveva interamente rimborsato l’aiuto.
4 Il 29 luglio 2016 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato i risultati della prova di stress condotta a livello europeo nel 2016, la quale ha rivelato una carenza di capitale della BMPS nell’ambito dello scenario avverso.
5 Il 23 dicembre 2016 le autorità italiane hanno adottato il decreto-legge n. 237, Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (GURI n. 299 del 23 dicembre 2016), convertito in legge con modificazioni con la legge di conversione 17 febbraio 2017 (GURI n. 43, del 21 febbraio 2017) (in prosieguo: il «decreto-legge 237/2016»), che fissa il contesto normativo del sostegno alla liquidità e delle ricapitalizzazioni precauzionali.
6 A seguito della dichiarazione della Banca centrale europea (BCE) del 23 dicembre 2016, secondo cui la BMPS era solvibile, la Commissione ha temporaneamente approvato, con decisione del 29 dicembre 2016, un sostegno alla liquidità individuale di EUR 15 miliardi a favore della BMPS, sulla base degli impegni proposti dalle autorità italiane. Le autorità italiane si sono impegnate a presentare un piano di ristrutturazione entro un termine di due mesi a decorrere dalla concessione delle garanzie, a meno che l’aiuto non fosse rimborsato entro lo stesso termine.
7 Il 30 dicembre 2016, non avendo avuto esito positivo il tentativo della BMPS di reperire nuovi capitali privati, essa ha presentato una domanda di sostegno finanziario pubblico straordinario sotto forma di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi del decreto-legge 237/2016.
8 Il 28 giugno 2017 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto alla ricapitalizzazione della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi, accompagnato da un nuovo piano di ristrutturazione e da nuovi impegni.
9 Lo stesso giorno, la BCE ha inviato alla Commissione una lettera in cui indicava che la BMPS era solvibile a tale data.
10 Nella decisione C(2017) 4690 final, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) - Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata al termine della fase di esame preliminare, la Commissione ha valutato due misure di aiuto. La prima misura (in prosieguo: la «misura 1») consiste in un sostegno alla liquidità di EUR 15 miliardi sotto forma di garanzie statali sui debiti di primo rango, menzionato al precedente punto 6. La seconda misura (in prosieguo: la «misura 2») consiste in un aiuto alla ricapitalizzazione precauzionale della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi, menzionato al precedente punto 8.
11 Dopo aver considerato che le misure 1 e 2 costituivano aiuti di Stato, la Commissione ha indicato che la base giuridica per valutarne la compatibilità era l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, relativo agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Essa ha ritenuto che le misure 1 e 2 costituissero aiuti alla ristrutturazione della BMPS ed ha esaminato la loro compatibilità sulla base del piano di ristrutturazione alla luce delle sei comunicazioni sulla crisi finanziaria mondiale, in particolare, la comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009, C 195, pag. 9), la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU 2011, C 356, pag. 7), e la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU 2013, C 216, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»).
12 Per quanto riguarda la compatibilità delle misure di aiuto alla luce delle comunicazioni sulla crisi, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che il piano di ristrutturazione fosse idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine della BMPS. In secondo luogo, essa ha ritenuto che la condivisione degli oneri dei detentori di azioni e di titoli subordinati fosse adeguata, limitando i costi di ristrutturazione e l’importo dell’aiuto al minimo, conformemente ai requisiti di cui alla comunicazione sul settore bancario, ed è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione conteneva sufficienti misure di condivisione degli oneri. In terzo luogo, essa ha ritenuto che il piano di ristrutturazione contenesse garanzie sufficienti per limitare le distorsioni indebite della concorrenza. Essa ha altresì rilevato che era garantita una vigilanza adeguata dell’attuazione del piano di ristrutturazione. Pertanto, essa è giunta alla conclusione che le misure di aiuti erano proporzionate per porre rimedio alle conseguenze di un grave turbamento dell’economia italiana.
13 La Commissione ha poi esaminato la conformità delle misure di aiuto alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). Essa ha ritenuto che le condizioni alle quali le misure di aiuto (misure 1 e 2) erano...
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