Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 February 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date23 February 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 23 febbraio 2021 (1)

Causa C603/20 PPU

SS

contro

MCP

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito)]

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Articolo 10 – Competenza in caso di sottrazione di minore – Minore trasferito illecitamente in un paese terzo in cui ha acquisito la residenza abituale – Interesse superiore del minore – Conservazione, senza limiti di tempo, della competenza da parte delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito»






I. Introduzione

1. Una minore, cittadina britannica, che aveva la propria residenza abituale nel Regno Unito, viene traferita illecitamente dalla madre in un paese terzo, nella fattispecie l’India, dove acquisisce la residenza abituale. Il padre della minore propone ricorso dinanzi a un’autorità giurisdizionale del Regno Unito per ottenere il ritorno della minore nel Regno Unito e il diritto di visita.

2. Tale autorità giurisdizionale del Regno Unito è competente a pronunciarsi su un ricorso del genere ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (2)? Questa è, in sostanza, la questione sollevata dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito].

3. Nella presente causa occorre quindi esaminare la portata territoriale e le condizioni di applicazione dell’articolo 10 di detto regolamento.

4. Al termine della mia analisi, concluderò che, allorché un minore viene sottratto e trasferito verso un paese terzo, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato rientro illeciti conservano la loro competenza, senza limiti di tempo, anche nel caso in cui detto minore acquisisca la propria residenza abituale in tale paese terzo.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

5. La Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996»), prevede norme destinate a rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale e a evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati firmatari in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori.

6. Ai sensi dell’articolo 7 di detta Convenzione:

«1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:

a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

b) il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:

a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un’istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e

b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

3. Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all’articolo 11».

B. Diritto dell’Unione

1. Disposizioni sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallUnione europea

7. Con la decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) (in prosieguo: l’«accordo di recesso»), il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, tale accordo, che è stato accluso alla suddetta decisione (4).

8. L’articolo 86 dell’accordo sul recesso, intitolato «Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea», ai paragrafi 2 e 3, sancisce quanto segue:

«2. La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale».

9. A norma degli articoli da 126 a 132 dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione, che inizia alla data di entrata in vigore di tale accordo e, salvo eventuali proroghe, scade il 31 dicembre 2020, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel suo territorio alle condizioni previste dal suddetto accordo.

2. Regolamento n. 2201/2003

10. A termini dei considerando 1, 2, 12, 21 e 33 del regolamento n. 2201/2003:

«(1) La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

(…)

(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(…)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(…)

(33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

11. L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», che figura al capo I del regolamento medesimo, intitolato «Ambito d’applicazione e definizioni», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)».

12. Il suo articolo 2, intitolato «Definizioni», che figura parimenti al capo I, così dispone:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

3) “Stato membro”: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

(…)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era...

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