Sentenze nº T-134/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-134/19

Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Ricevibilità - Termine per la presentazione della domanda di avvio della procedura di conciliazione - Atto lesivo - Indennità di mobilità geografica - Trasferimento ad un ufficio esterno - Rifiuto di concessione dell’indennità - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni

Nella causa T-134/19,

AM, rappresentato da L. Levi e A. Champetier, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Faedo e M. Loizou, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

resistente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BEI del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 e, se del caso, della decisione del Presidente della BEI, del 20 novembre 2018, che conferma tali decisioni, con le quali essa ha negato al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak e M. Stancu (relatrice), giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il ricorrente, AM, è stato assunto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) il 1° giugno 2014 nell’ambito del programma «Joint Assistance to Support Projects in European Regions» (Jaspers), sulla base di un contratto a tempo determinato di un anno, il quale è stato successivamente rinnovato due volte, rispettivamente, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2017, poi dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2020.

2 Dall’inizio del suo primo contratto con la BEI e fino al 31 marzo 2017, egli è stato assegnato all’ufficio esterno della BEI a Vienna (Austria).

3 Con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione del 23 marzo 2017»), la BEI ha confermato il trasferimento del ricorrente dall’ufficio esterno di Vienna a quello di Bruxelles (Belgio) a partire dal 1° aprile 2017 e fino alla fine del suo contratto in corso, ossia il 31 maggio 2020.

4 Dal fascicolo depositato dinanzi al Tribunale risulta che esistono due versioni di tale decisione.

5 La prima versione, trasmessa al ricorrente il 23 marzo 2017, indica che le assegnazioni agli uffici esterni sono disciplinate dall’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»).

6 La seconda versione di tale medesima decisione, che il ricorrente ha ricevuto il 24 marzo 2017 e che ha firmato il 28 marzo 2017, indica, per contro, che dette assegnazioni sono disciplinate dall’allegato I di tali disposizioni.

7 Il 5 luglio 2017 la BEI ha comunicato al ricorrente una nuova decisione, datata 30 giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2017»), contenente le condizioni contrattuali e amministrative applicabili al suo trasferimento a Bruxelles e l’ha invitato a dare il suo consenso su quest’ultima. Più in particolare, tale decisione precisava che il trasferimento del ricorrente non rientrava né nell’ambito di applicazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative né in quello delle norme speciali applicabili ai sensi dell’allegato VII di tali disposizioni e che, di conseguenza, egli non aveva diritto a ricevere l’indennità di mobilità geografica. Il ricorrente non ha mai controfirmato detta decisione per accordo.

8 Il 5 ottobre 2017 il ricorrente ha chiesto l’avvio di una procedura di conciliazione, al fine di contestare il rifiuto di concedergli tale indennità, prevista all’articolo 1.4 di dette disposizioni.

9 Con messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione dell’11 dicembre 2017»), la BEI, da un lato, ha ribadito il suo rifiuto di versare al ricorrente detta indennità e, dall’altro, ha chiesto a quest’ultimo se intendeva mantenere la sua domanda di avvio della procedura di conciliazione sebbene fosse probabile che tale procedura non avrebbe raggiunto un risultato soddisfacente.

10 Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha confermato tale domanda e, con messaggio di posta elettronica dell’8 gennaio 2018, la BEI ha accettato quest’ultima ed ha avviato la procedura di conciliazione.

11 Nella sua relazione del 12 giugno 2018 la commissione di conciliazione della BEI (in prosieguo: la «commissione di conciliazione») ha concluso che la situazione del ricorrente rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 1.4 nonché in quello dell’allegato VII delle disposizioni amministrative e che, di conseguenza, egli avrebbe dovuto ricevere l’indennità di mobilità geografica a partire dal 1° aprile 2017.

12 Il 6 novembre 2018 il ricorrente ha presentato una denuncia per cattiva amministrazione presso il Mediatore europeo per il motivo che non aveva ancora ricevuto una decisione da parte del presidente della BEI a seguito della relazione della commissione di conciliazione.

13 Il 20 novembre 2018 il presidente della BEI ha comunicato al ricorrente la propria decisione (in prosieguo: la «decisione del 20 novembre 2018») di non seguire le conclusioni di detta commissione, confermando così il rifiuto della BEI di concedergli l’indennità di mobilità geografica.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2019 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15 Con atto separato del 7 marzo 2019 il ricorrente ha chiesto il beneficio dell’anonimato, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, che gli è stato concesso il 17 aprile 2019.

16 La BEI ha depositato il controricorso il 17 maggio 2019.

17 Il ricorrente ha depositato la replica il 10 luglio 2019.

18 La fase scritta del procedimento si è conclusa in seguito al deposito della controreplica, il 22 agosto 2019.

19 Il 12 settembre 2019, il ricorrente ha chiesto che fosse tenuta un’udienza ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura.

20 A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 16 ottobre 2019, il presidente del Tribunale ha riassegnato la causa a una nuova giudice relatrice, assegnata alla Prima Sezione, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

21 Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente e ha aperto la fase orale del procedimento.

22 Il 3 marzo 2020 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, ha posto quesiti scritti alla BEI, ai quali essa ha risposto nel termine impartito.

23 Il 14 aprile 2020, a causa della persistenza della crisi sanitaria legata alla COVID-19, il Tribunale ha chiesto alle parti se, nonostante tale crisi, desiderassero presentare le loro osservazioni nel corso di un’udienza di discussione. Il 20 aprile 2020 il ricorrente ha risposto che manteneva la propria domanda di essere sentito. L’8 maggio 2020 la BEI ha risposto che non desiderava essere sentita.

24 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»);

- se necessario, annullare la decisione 20 novembre 2018 recante conferma di tali decisioni;

- condannare la BEI al pagamento dell’indennità di mobilità geografica a decorrere dal 1° aprile 2017;

- condannare la BEI al pagamento degli interessi di mora su detta indennità al tasso di interesse della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di due punti percentuali dal 1° aprile 2017 fino al pagamento integrale;

- condannare la BEI a risarcire il danno morale subito;

- condannare la BEI alle spese.

25 La BEI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sull oggetto del ricorso

26 Il ricorrente chiede l’annullamento delle due decisioni impugnate e, se necessario, della decisione 20 novembre 2018 nella parte in cui respinge le conclusioni della commissione di conciliazione e conferma le...

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