Sentenze nº T-245/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-245/17

Ricorso per carenza e di annullamento - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Uso armonizzato dello spettro di frequenze di 2 GHz - Sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) - Decisione 2007/98/CE - Procedura armonizzata di selezione degli operatori - Autorizzazioni per gli operatori selezionati - Decisione n. 626/2008/CE - Invito ad agire - Assenza di diffida - Presa di posizione della Commissione - Irricevibilità - Rifiuto di agire - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Competenza della Commissione

Nella causa T-245/17,

ViaSat, Inc., con sede in Carlsbad, California (Stati Uniti), rappresentata da E. Righini, J. Ruiz Calzado, P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, in qualità di agente,

e da

Eutelsat SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da L. de la Brosse e C. Barraco-David, avvocati,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Braun, L. Nicolae e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

EchoStar Mobile Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da A. Robertson, QC,

e da

Inmarsat Ventures Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avvocati, e A. Howard, barrister,

intervenienti

avente ad oggetto, in via principale, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare taluni provvedimenti nell’ambito dell’applicazione armonizzata delle norme in materia di fornitura di servizi mobili via satellite (MSS) nella banda di frequenze di 2 GHz e, in subordine, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017, con le quali quest’ultima ha risposto all’invito ad agire della ricorrente,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse, giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Contesto normativo e fatti

    1 Al fine di garantire una gestione e un uso efficiente dello spettro radio grazie al coordinamento delle politiche nazionali e, se del caso, all’armonizzazione delle condizioni relative alla sua disponibilità e al suo uso, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 676/2002/CE, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio [nell’Unione] europea (decisione «spettro radio») (GU 2002, L 108, pag. 1).

    2 Ritenendo che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implicasse l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una serie di direttive relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Detto quadro normativo è composto, segnatamente, dalla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU 2002, L 108, pag. 21), e della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU 2002, L 108, pag. 33).

    3 Tale quadro normativo è stato oggetto di un rilevante aggiornamento ad opera della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37).

    4 Con decisione 2007/98/CE, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze di 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (GU 2007, L 43, pag. 32; in prosieguo: la «decisione armonizzazione»), adottata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio», la Commissione europea ha proceduto ad un’armonizzazione delle condizioni di impiego e di disponibilità della banda di frequenze di 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

    5 Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno competitivo degli MSS nell’Unione europea e di garantire in tutti gli Stati membri una copertura progressiva, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato, sulla base dell’articolo 95 CE (divenuto articolo 114 TFUE), la decisione n. 626/2008/CE, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (GU 2008, L 172, pag. 15; in prosieguo: la «decisione MSS»).

    6 In esecuzione delle competenze conferitele dall’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS, la Commissione ha adottato la decisione 2011/667/UE, del 10 ottobre 2011, sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative agli MSS (GU 2011, L 265, pag. 25; in prosieguo: la «decisione esecuzione»).

    7 Con un invito a presentare candidature del 7 agosto 2008 per i sistemi paneuropei che forniscono MSS (GU 2008, C 201, pag. 4) la Commissione ha indetto una procedura di selezione, quale prevista al titolo II della decisione MSS.

    8 In esito alla citata procedura di selezione, la Commissione ha adottato la decisione 2009/449/CE, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono MSS (GU 2009, L 149, pag. 65; in prosieguo: la «decisione di selezione»), con la quale essa ha selezionato due candidati: l’Inmarsat Ventures Ltd (in prosieguo: l’«Inmarsat») e la Solaris Mobile Ltd (divenuta EchoStar Mobile Ltd; in prosieguo: l’«EchoStar»), intervenienti nel presente procedimento a sostegno delle sue conclusioni.

    9 La ricorrente, ViaSat, Inc., è, secondo le sue stesse indicazioni, una società che fornisce un’ampia gamma di soluzioni di comunicazione destinate alle imprese, ai singoli e ai governi. Essa fornisce attualmente servizi di connessione a bordo via satellite negli Stati Uniti e intende fornire, segnatamente, questo stesso tipo di servizi tramite un’impresa comune costituita nel 2016 con Eutelsat SA, interveniente nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente, in tutta l’Unione nonché sulle principali rotte aeree che collegano l’America del Nord all’Europa.

    10 L’Inmarsat, uno degli operatori selezionati in esito alla procedura di selezione comune per la fornitura di MSS, ha sviluppato un sistema che consente la fornitura di servizi di connessione a bordo degli aeromobili in volo al di sopra dell’Europa grazie ad un sistema denominato European Aviation Network (in prosieguo: il «sistema EAN»), basato su stazioni terrestri e su elementi satellitari.

    11 L’Inmarsat ha chiesto le necessarie autorizzazioni alle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») al fine di gestire il sistema EAN utilizzando la frequenza che le era stata assegnata nell’ambito della decisione di selezione.

    12 Il 2 agosto 2016 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera con cui le chiedeva di attivarsi al fine di impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni ad utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per attuare il sistema EAN senza un nuovo invito a presentare candidature, secondo una procedura di selezione comune, quale prevista agli articoli da 3 a 6 della decisione MSS, al fine di garantire un risultato armonizzato. A tal riguardo essa ha affermato, in sostanza, che detto sistema rappresentava un utilizzo completamente nuovo della banda di frequenze di 2 GHz, in quanto perseguiva finalità fondamentalmente diverse da quelle che erano state previste da detta decisione e nell’ambito di tale procedura di selezione comune, ossia fornire gli MSS paneuropei di connessione universale.

    13 Con messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2016 la Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 2 agosto 2016, precisando di non aver adottato alcuna decisione relativa a una domanda di autorizzazione per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS da parte di uno degli operatori selezionati, posto che tale questione doveva essere affrontata, «in ogni caso», dalle autorità nazionali competenti.

    14 Non ritenendo soddisfacente la risposta della Commissione del 31 ottobre 2016, la ricorrente ha inviato a quest’ultima, in data 22 dicembre 2016, una lettera con cui le chiedeva di prendere posizione a fronte dell’invito formulato nella sua lettera del 2 agosto 2016, al fine di adempiere l’obbligo di agire che graverebbe su di essa in forza dell’articolo 17 TUE, dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma e del considerando 22 della decisione MSS, dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché dei considerando 24 e 35 della direttiva «autorizzazioni», e dell’articolo 19 della direttiva «quadro».

    15 La Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 22 dicembre 2016 con lettere del 14 e del 21 febbraio 2017.

    16 Nella sua lettera del 14 febbraio 2017 la Commissione ha confermato che, come già comunicato alla ricorrente mediante il suo messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2016, essa non aveva adottato alcuna decisione relativa a una domanda di autorizzazione per l’uso della banda di frequenze di 2 GHz per i sistemi che forniscono gli MSS presentata da uno degli operatori selezionati, posto che tale questione doveva essere «in ogni caso» affrontata dalle autorità nazionali competenti. Essa ha inoltre precisato, per un verso, che, sebbene controllasse l’evoluzione dei mercati e della normativa al riguardo, in particolare nell’ambito del comitato per le comunicazioni e del gruppo di lavoro di detto comitato sugli MSS, le misure di esecuzione riguardanti i sistemi...

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