Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force27 March 2021
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/2021-03-27
Celex Number02003R1829-20210327
Published date27 March 2021
Date27 March 2021
TESTO consolidato: 32003R1829 — IT — 27.03.2021

02003R1829 — IT — 27.03.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 L 368 99 23.12.2006
►M2 REGOLAMENTO (CE) N. 298/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008 L 97 64 9.4.2008
►M3 REGOLAMENTO (UE) 2019/1381 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 L 231 1 6.9.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002, il presente regolamento si propone i seguenti obiettivi:

a)

fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

b)

istituire procedure comunitarie per l'autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati;

c)

stabilire norme per l'etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

si applicano le definizioni di «alimento», «mangime», «consumatore finale», «impresa alimentare» e «impresa nel settore dei mangimi», di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

2)

si applica la definizione di «tracciabilità», di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003;

3)

«operatore» significa la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento nell'impresa alimentare o nell'impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo;

4)

si applicano le definizioni di «organismo», «emissione deliberata» e «valutazione del rischio ambientale» di cui alla direttiva 2001/18/CE;

5)

«organismo geneticamente modificato» o «OGM» significa organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

6)

«alimenti geneticamente modificati» significa alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM;

7)

«mangimi geneticamente modificati» significa mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM;

8)

«organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana» significa un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di alimenti;

9)

«organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione degli animali» significa un OGM che può essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi;

10)

«prodotto a partire da OGM» significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito;

11)

«campione di controllo» significa l'OGM o il suo materiale genetico (campione positivo) e l'organismo parentale o il suo materiale genetico utilizzato ai fini della modificazione genetica (campione negativo);

12)

«versione tradizionale» significa un alimento o mangime simile prodotto senza l'aiuto della moderna biotecnologia il cui impiego sicuro è ben documentato;

13)

«ingrediente» significa «ingrediente» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;

14)

«immissione in commercio» significa la detenzione di alimenti o mangimi a fini di vendita, compresa l'offerta, o di altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di trasferimento stesse.

15)

«alimento preconfezionato» significa qualunque articolo proposto per la presentazione, consistente in un alimento e nell'imballaggio in cui tale alimento è stato condizionato prima di essere posto in vendita, contenente l'alimento sia completamente, sia soltanto in parte, ma comunque in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere alterato se non aprendo o modificando l'imballaggio.

16)

«fornitore di alimenti per collettività» così come definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/13/CE.



CAPO II

ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI



Sezione 1

Autorizzazione e vigilanza

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica:

a)

agli OGM destinati all'alimentazione umana;

b)

agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM;

c)

agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.

▼M2

2. Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

▼B

Articolo 4

Requisiti

1. Gli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non devono:

a)

avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;

b)

trarre in inganno i consumatori;

c)

differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale.

2. Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le relative condizioni dell'autorizzazione.

3. Nessun OGM destinato all'alimentazione umana e nessun alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è autorizzato senza che il richiedente l'autorizzazione abbia dimostrato, in modo adeguato e sufficiente, il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può avere ad oggetto:

a)

un OGM e gli alimenti che contengono o sono costituiti da tale OGM, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti derivati da tale OGM; ovvero

b)

l'alimento prodotto a partire da un OGM, nonché gli alimenti che contengono o sono prodotti a partire da tale alimento; ovvero

c)

un ingrediente prodotto a partire da un OGM, nonché gli alimenti che contengono tale ingrediente.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata soltanto per i motivi e secondo le procedure stabiliti nel presente regolamento.

6. Il richiedente un'autorizzazione di cui al paragrafo 2 e, una volta concessa l'autorizzazione, il titolare della stessa o il suo rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

7. Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento non pregiudica il disposto delle direttive 2002/53/CE, 2002/55/CE e 68/193/CE.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve essere presentata una domanda in conformità delle disposizioni che seguono.

2. La domanda è presentata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro.

a)

L'autorità nazionale competente:

i)

accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta menziona la data di ricevimento della domanda;

ii)

informa senza indugio l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in prosieguo denominata «l'Autorità»; e

iii)

mette a disposizione dell'Autorità la domanda stessa accompagnata da eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

b)

L'Autorità:

i)

informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della domanda e mette a loro disposizione la domanda stessa accompagnata da eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

ii)

mette a disposizione del pubblico la sintesi del dossier di cui al paragrafo 3, lettera l).

3. ►M3 La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 ed è corredata dei seguenti elementi:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

denominazione dell'alimento e sua descrizione, ed eventi di trasformazione;

c)

se del caso, informazioni in materia di rispetto dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo il «protocollo di Cartagena»);

d)

se del caso, una...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT