Guideline (EU) 2021/889 of the European Central Bank of 6 May 2021 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2021/23)

Celex Number32021O0889
Published date03 June 2021
Date06 May 2021
Date of Signature06 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 3 June 2021
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3.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/1

INDIRIZZO (UE) 2021/889 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 maggio 2021

che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2021/23)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
(2) Il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri rappresenta una condizione necessaria per determinare la solidità finanziaria degli enti ai sensi dell’articolo 55, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(3) Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli enti creditizi rispettano i seguenti requisiti di fondi propri: coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1, coefficiente di capitale totale. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti creditizi dovranno rispettare un ulteriore requisito di fondi propri: il coefficiente di leva finanziaria, introdotto ai sensi dell’articolo 1, punto 46, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all’articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base...

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