Ana Calhau Correia de Paiva v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date09 June 2021
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 giugno 2021 (*)

«Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1, quinquies, paragrafo1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio»

Nella causa T‑202/17,

Ana Calhau Correia de Paiva, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata da V. Villante, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Radu Bouyon, I. Melo Sampaio e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione del concorso EPSO/AD/293/14 – Amministratori (AD 7) nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia industriale e della macroeconomia del 9 novembre 2015 di non inserire il nome della ricorrente nell’elenco di riserva costituito al termine della procedura di selezione, in secondo luogo, della decisione del 23 giugno 2016 che riesamina tale prima decisione, in terzo luogo, della decisione del 22 dicembre 2016 che respinge il reclamo della ricorrente contro la prima decisione e, in quarto luogo, dell’elenco di riserva costituito al termine della suddetta procedura di selezione, nella parte in cui esso riguarda il settore del diritto della concorrenza,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, O. Porchia (relatrice) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

II. Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16 Alla data di presentazione di tale ricorso era pendente, dinanzi alla Corte, un’impugnazione proposta dalla Commissione il 25 novembre 2016 e iscritta a ruolo con il numero C‑621/16 P avverso la sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495). Con quest’ultima sentenza, il Tribunale aveva annullato i bandi di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 1), ed EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore della protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1).

17 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2017, la Commissione ha chiesto, sulla base dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte conclusiva del giudizio nella causa C‑621/16 P.

18 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2017, la ricorrente si è opposta alla sospensione del procedimento.

19 Con decisione dell’11 luglio 2017, adottata sulla base dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento.

20 A seguito della pronuncia della sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), su proposta del giudice relatore, il 4 aprile 2019, il Tribunale (Quinta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento consistente nell’interrogare le parti sulle conseguenze da trarre da detta sentenza e dalla sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), per la presente causa. Le parti hanno presentato le loro osservazioni al riguardo entro il termine impartito.

21 Il 5 luglio 2019 la Commissione ha depositato il controricorso.

22 La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 23 settembre e l’11 novembre 2019. Il 20 novembre 2019 si è conclusa la fase scritta del procedimento.

23 Il 22 ottobre 2019, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, con decisione motivata e previa consultazione dei giudici interessati, il presidente del Tribunale ha designato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una nuova giudice relatrice, appartenente alla Prima Sezione del Tribunale.

24 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2019, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza dibattimentale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

25 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato nuove offerte di prova, avvalendosi dell’articolo 85, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura. La...

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