DI v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
Date09 June 2021
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

9 giugno 2021 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»

Nella causa T‑514/19,

DI, rappresentato da L. Levi, avvocata,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. Malfrère e F. von Lindeiner, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BCE del 7 maggio 2019, recante licenziamento del ricorrente senza preavviso per motivi disciplinari, e del 25 giugno 2019, recante diniego di riaprire il procedimento, in secondo luogo, che sia disposta la sua reintegrazione con efficacia dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli asserisce di avere subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo (relatrice) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1 Il ricorrente, DI, è entrato a far parte del personale della Banca centrale europea (BCE o in prosieguo: la «Banca») nel 1999. Egli svolgeva le funzioni di assistente principale in informatica, inquadrato nel grado di retribuzione D, quando ha subito un procedimento disciplinare vertente su talune domande di rimborso, in primo luogo, di fatture per prestazioni di fisioterapia, in secondo luogo, di ricevute di spese farmaceutiche e, in terzo luogo, di fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

2 Con diverse note succedutesi dal 13 dicembre 2013 al 23 novembre 2015, la società che gestisce il regime di assicurazione sanitaria della BCE (in prosieguo: la «società A») ha informato quest’ultima di due ordini di fatti. Da un lato, il ricorrente le avrebbe irregolarmente presentato per il rimborso talune fatture per trattamenti di fisioterapia, mentre queste ultime sarebbero state emesse da B, un’estetista, e, dall’altro, le avrebbe altresì richiesto il rimborso di false ricevute per spese farmaceutiche.

3 Il 14 maggio 2014 la BCE ha denunciato alla Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main (pubblico ministero di Francoforte sul Meno, Germania; in prosieguo: il «pubblico ministero») i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia.

4 Con decisione del 21 ottobre 2014, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e di trattenere, per un periodo massimo di quattro mesi, il 30% della sua retribuzione di base a partire dal mese di novembre 2014. Tale decisione era motivata dalle informazioni fornite dalla società A e dalla necessità di preservare l’indagine penale e le conseguenze disciplinari.

5 Il 23 gennaio 2015 la BCE ha comunicato al pubblico ministero le informazioni complementari che la società A le aveva fornito per quanto riguardava le domande di rimborso delle ricevute farmaceutiche.

6 Dopo aver ascoltato il ricorrente il 3 febbraio 2016, la direzione generale (DG) «Risorse umane, bilancio e organizzazione» della BCE ha redatto, l’8 settembre 2016, una «relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali» (in prosieguo: la «relazione n. 1»), ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale della BCE (in prosieguo: le «norme applicabili al personale»). Tale relazione prendeva in considerazione due ordini di fatti a carico del ricorrente. In primo luogo, dal 12 novembre 2009 al 29 settembre 2014, il ricorrente avrebbe presentato alla società A 86 fatture relative a sedute di fisioterapia prestate da B a sua moglie, ai loro figli, nonché a lui stesso per un importo di EUR 61 490, di cui avrebbe ottenuto un rimborso a concorrenza di EUR 56 041,09, mentre B non era fisioterapista, bensì estetista. In secondo luogo, tra febbraio 2009 e settembre 2013, il ricorrente avrebbe altresì presentato in modo fraudolento alla società A ricevute di farmacie manoscritte per un importo totale di EUR 21 289,08, di cui essa avrebbe rimborsato EUR 19 427,86.

7 Il 12 settembre 2016 il pubblico ministero ha elevato formale atto d’accusa nei confronti del ricorrente chiedendone il rinvio a giudizio con l’imputazione di truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco) e di falsificazione di documenti ai sensi dell’articolo 267 del medesimo codice per aver ingiustificatamente chiesto il rimborso di 71 fatture per cure di fisioterapia. Nello stesso atto d’accusa, il pubblico ministero ha archiviato, conformemente all’articolo 154 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), la parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche, in quanto i fatti contestati avrebbero richiesto ulteriori misure istruttorie di ampia portata.

8 Il 18 novembre 2016 il segretario generale dei servizi della BCE «agendo in nome del comitato esecutivo» ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per una presunta violazione dei suoi obblighi professionali che richiedeva il deferimento al comitato disciplinare e ha chiesto a quest’ultimo di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale. Tale procedimento, aperto in considerazione della relazione n. 1, verteva sui fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacie.

9 Il comitato disciplinare ha scambiato diverse lettere con il ricorrente e l’ha ascoltato il 13 febbraio 2017.

10 Il 5 settembre 2017 la DG «Risorse umane, bilancio e organizzazione» della BCE ha redatto una seconda «relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali» ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale (in prosieguo: la «relazione n. 2»). Tale relazione riguardava fatture per prestazioni di sostegno scolastico a beneficio dei due figli del ricorrente di cui quest’ultimo aveva chiesto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.8.4 delle norme applicabili al personale nel 2010, nel 2012 e nel 2014 e, nuovamente, nel gennaio 2017. Secondo tale relazione, sussisteva un ragionevole sospetto che le fatture emesse dall’erogatrice delle ripetizioni C per il sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche.

11 Alla luce della relazione n. 2, il segretario generale dei servizi, «agendo in nome del comitato esecutivo», ha deciso, il 19 settembre 2017, di estendere a tali fatti il mandato del comitato disciplinare.

12 Il 12 ottobre 2017 la BCE ha denunciato al pubblico ministero la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

13 Il comitato disciplinare ha ascoltato il ricorrente e sua moglie il 17 ottobre 2017.

14 Il 18 ottobre 2017 una sezione penale del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha assolto il ricorrente dalle accuse relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia per «motivi di fatto», poiché il giudice era giunto alla convinzione, «in esito all’udienza (…), che i fatti contestati nell’atto d’accusa non [«erano] dimostrati».

15 L’11 aprile 2018 il comitato disciplinare ha emesso il proprio parere. Innanzitutto, esso ha ritenuto che la non autenticità delle fatture per trattamenti di fisioterapia non fosse sufficientemente dimostrata, ma che il ricorrente sapesse che B non era una fisioterapista, bensì un’estetista, o che quantomeno avrebbe dovuto interrogarsi sulla sua qualifica. Inoltre, il comitato disciplinare ha ritenuto che neppure i fatti all’origine delle censure relative alla presentazione delle ricevute farmaceutiche e alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico fossero sufficientemente dimostrati e che occorresse chiudere il procedimento a tale proposito, con riserva di riaprirlo nel caso in cui fossero state prodotte nuove prove. Alla luce di quanto precede, il comitato disciplinare ha raccomandato che fosse inflitta al ricorrente una sanzione consistente in una riduzione temporanea di stipendio di EUR 400 mensili su un periodo di dodici mesi.

16 Dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni sul parere del comitato disciplinare dell’11 aprile 2018, il segretario generale dei servizi gli ha notificato una decisione del comitato esecutivo del 10 luglio 2018 di esercitare esso stesso, nel caso di specie, il potere disciplinare (in prosieguo: la «decisione del 10 luglio 2018»).

17 Il segretario generale dei servizi ha successivamente notificato al ricorrente un progetto di decisione del comitato esecutivo diretto a licenziarlo senza preavviso. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza.

18 Il 7 maggio 2019 il comitato esecutivo ha deciso di licenziare il ricorrente senza preavviso (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»).

19 In primo luogo, il comitato esecutivo ha considerato, da un lato, che, «[p]er quasi cinque anni, [il ricorrente aveva] manifestato un’indifferenza totale e persistente rispetto alla questione se [B] possedesse le qualifiche necessarie per fornire servizi di fisioterapia, nonostante le ragioni chiare e obiettive per informarsi sulle sue qualifiche», e...

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