87/373/EEC: Council Decision of 13 July 1987 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission

Published date18 July 1987
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 18 July 1987
EUR-Lex - 31987D0373 - IT 31987D0373

87/373/CEE: Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 18/07/1987 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0072


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(87/373/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio conferisce alla Commissine, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'ercizio di tali competenze a determinate modalità e che può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

considerando che per rendere più efficace il processo decisionale della Comunità occorre limitare i tipi di procedure cui il Consiglio può ricorrere in futuro; che occorre di conseguenza stabilire determinate regole cui devono conformarsi tutte le nuove disposizioni che prevedono modalità per l'esercizio delle competenze conferite dal Consiglio alla Commissione;

considerando che la presente decisione non deve pregiudicare le modalità di esecuzione delle competenze della Commissione contemplate negli atti anteriori alla sua entrata in vigore e che deve essere possibile, all'atto della modalità o della proroga di detti atti, adattare queste modalità per conformarle a quelle previste dalla presente decisione o mantenere le modalità esistenti,

DECIDE:

Articolo 1

Tranne in casi specifici per i quali si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, il Consiglio conferisce alla Comissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce. Il Consiglio precisa gli elementi essenziali di tali competenze.

Il Consiglio può sottoporre l'ersrcizio di tali competenze a determinate modalità che devono essere conformi alle procedure elencate agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

PROCEDURA I

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai...

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