Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force30 June 2021
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/2021-06-30
Celex Number02015L0849-20210630
Published date30 June 2021
Date30 June 2021
TESTO consolidato: 32015L0849 — IT — 30.06.2021

02015L0849 — IT — 30.06.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 L 156 43 19.6.2018
►M2 DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 L 334 155 27.12.2019


Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 259, 7.10.2017, pag. 32 (2015/849)
►C2 Rettifica, GU L 296, 22.11.2018, pag. 41 (2015/849)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE 1

Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1.
La presente direttiva mira a impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
3.

Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d)

la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

4.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
5.
Ai fini della presente direttiva per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 1 ).
6.
La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui ai paragrafi 3 e 5, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1.

La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati:

1)

enti creditizi;

2)

istituti finanziari;

3)

le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

▼M1

a)

revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;

▼B

b)

notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i)

l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese;

ii)

la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

iii)

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

iv)

l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v)

la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili;

c)

prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);

▼M1

d)

agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR;

▼B

e)

altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;

f)

prestatori di servizi di gioco d'azzardo;

▼M1

g)

prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;

h)

prestatori di servizi di portafoglio digitale;

i)

persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR;

j)

persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR.

▼B

2.
Ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.

Tra i fattori considerati nelle loro valutazioni del rischio, gli Stati membri valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni in questione, anche riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.

Nella valutazione del rischio, gli Stati membri indicano in che modo hanno tenuto conto di tutte le pertinenti risultanze delle relazioni presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6.

La decisione adottata da uno Stato membro a norma del primo comma è notificata alla Commissione, insieme ad una motivazione fondata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.

3.

Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva i soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali soggetti soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;

c)

l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;

d)

l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;

e)

l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettere da a) a d) e lettera f);

f)

l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.

Il primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

4.
Ai fini del paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria.
5.
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per...

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