Commission Regulation (EU) 2021/1176 of 16 July 2021 amending Annexes III, V, VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards genotyping of positive TSE cases in goats, the determination of age in ovine and caprine animals, the measures applicable in a herd or flock with atypical scrapie and the conditions for imports of products of bovine, ovine and caprine origin (Text with EEA relevance)

Celex Number32021R1176
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2021/1176/oj
Published date19 July 2021
Date16 July 2021
Date of Signature16 July 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 256, 19 July 2021
L_2021256IT.01005601.xml
19.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 256/56

REGOLAMENTO (UE) 2021/1176 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma, e l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso classifica gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni, a seconda del loro rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), come aventi un rischio trascurabile di BSE, un rischio controllato di BSE o un rischio indeterminato di BSE.
(2) L’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme riguardanti un sistema di sorveglianza per la prevenzione delle TSE, compresa la sorveglianza degli ovini e dei caprini. L’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede la genotipizzazione obbligatoria dei casi di TSE accertati negli ovini e l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione ogni eventuale caso di TSE riscontrato in un ovino del genotipo ARR/ARR. Poiché gli ovini del genotipo ARR/ARR sono considerati resistenti alla scrapie classica, un eventuale caso di questa malattia in tali ovini rappresenta un risultato inatteso che richiede attenzione. Per questo motivo dovrebbe essere immediatamente notificato affinché possa essere sottoposto a ulteriori esami.
(3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/772 della Commissione (2), conformemente alle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza (EFSA) del 5 luglio 2017 sulla resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini (3), per riflettere il fatto che, quando sono portatori degli alleli K222, D146 o S146, anche i caprini possono essere geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Il regolamento (UE) 2020/772 ha modificato l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo norme che limitano l’abbattimento e la distruzione di caprini, in un gregge in cui sia stato confermato un caso di scrapie classica, unicamente agli animali suscettibili a tale malattia. Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/772 all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 non riguardavano tuttavia la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8, e capitolo B, parte I, sezione A, punto 8, al fine di garantire una sorveglianza e una comunicazione adeguate del genotipo dei casi di TSE accertati nei caprini.
(4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre norme relative al materiale specifico a rischio e dispone, tra l’altro, che tale materiale specifico a rischio sia rimosso ed eliminato conformemente all’allegato V del medesimo regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 definisce in particolare il materiale specifico a rischio negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi che deve essere rimosso ed eliminato conformemente all’allegato V del medesimo regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009.
(5) Visto il carattere specifico dell’allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro d’azienda prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5). Ne consegue che, prima della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 da parte del regolamento (UE) 2018/969 della Commissione (6), la rimozione del materiale specifico a rischio era prescritta negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi o negli ovini e nei caprini ai quali è spuntato un incisivo permanente.
(6) Il regolamento (UE) 2018/969 ha modificato l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo la possibilità di utilizzare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli ovini e i caprini di età superiore ai 12 mesi. Da quando è stata introdotta nel 2018, nessuno Stato membro si è tuttavia avvalso di tale possibilità. Essa era inoltre destinata ad essere applicata solo negli Stati membri e non ad essere estesa ai paesi terzi. Di conseguenza, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è ora opportuno sopprimerla. La possibilità di utilizzare un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione per identificare gli ovini e i caprini di età superiore ai 12 mesi dovrebbe pertanto essere soppressa dall’allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
(7) L’allegato VII del regolamento (CE) n.
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