Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force22 August 2021
Published date22 August 2021
Celex Number02017R0565-20210822
Date22 August 2021
TESTO consolidato: 32017R0565 — IT — 22.08.2021

02017R0565 — IT — 22.08.2021 — 004.001


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►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017 L 329 4 13.12.2017
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1011 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 L 165 1 21.6.2019
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/527 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 L 106 30 26.3.2021
►M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 L 277 6 2.8.2021


Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 246, 26.9.2017, pag. 12 (2017/565)
►C2 Rettifica, GU L 051, 23.2.2018, pag. 23 (2017/565)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

▼M4

1.
Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼B

2.
I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento : uno dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell’impresa;
b)
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell’impresa;
c)
dipendente dell’impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell’impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
d)
persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
2) «analista finanziario» : un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
3) «esternalizzazione» : accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela» : una delle seguenti persone:
a)
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
b)
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
c)
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata;
4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT) : un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
5) «retribuzione» : ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
6) «merce» : qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica.

Articolo 3

Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni

1.

Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:

a)

la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;

b)

la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.

2.

Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;

b)

il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c)

al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;

d)

le informazioni devono essere aggiornate;

e)

le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.

3.
Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.

Articolo 4

Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio

(Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)

Ai fini dell’esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell’attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:

a)

esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale;

b)

la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell’attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale;

c)

la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale.

Articolo 5

Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica

(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)

1.

Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)

contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell’energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell’accordo devono assicurare la fornitura fisica dell’energia elettrica o del gas.

b)

impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante;

c)

non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti;

...

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