UK y otros contra Volkswagen Bank GmbH y otros.

JurisdictionEuropean Union
Date09 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto – Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito – Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo – Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo – Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 – Esercizio fuori termine – Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto»

Nelle cause riunite C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), con decisioni del 7 gennaio, 5 marzo e 31 marzo 2020, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 gennaio, 31 marzo e 28 aprile 2020, nei procedimenti

UK

contro

Volkswagen Bank GmbH (C‑33/20),

e

RT,

SV,

BC

contro

Volkswagen Bank GmbH,

Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank GmbH (C‑155/20),

e

JL,

DT

contro

BMW Bank GmbH,

Volkswagen Bank GmbH (C‑187/20),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per UK, da C. Kress, Rechtsanwalt;

– per RT, da T. Röske, Rechtsanwalt;

– per JL, da M. Basun, Rechtsanwalt;

– per la Volkswagen Bank GmbH, da I. Heigl e T. Winter, Rechtsanwälte;

– per la BMW Bank, da R. Hall, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, U. Bartl ed E. Lankenau, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Goddin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, nella causa C‑33/20, UK alla Volkswagen Bank GmbH, nella causa C‑155/20, RT, SV e BC alla Volkswagen Bank e alla Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank (in prosieguo: la «Skoda Bank»), e, nella causa C‑187/20, JL e DT alla BMW Bank GmbH e alla Volkswagen Bank in merito alla validità del recesso, da parte di UK, RT, SV, BC, JL e DT, dai contratti di credito conclusi con dette banche.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 30 e 31 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(30) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto comunitario. (...)

(31) Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

i) “tasso annuo effettivo globale”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

j) “tasso debitore”: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati;

k) “tasso debitore fisso”: tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale il creditore e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l’intera durata del contratto di credito o più tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;

(...)

n) “contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

5 L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», prevede quanto segue:

«1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

a) il tipo di credito;

(...)

c) la durata del contratto di credito;

d) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

(...)

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(...)

r) il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;

s) la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;

t) l’eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso;

u) se del caso, altre condizioni contrattuali;

(...)».

6 L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Contratti di credito a durata indeterminata», stabilisce le condizioni alle quali il consumatore e il creditore possono sciogliere il contratto di credito a durata indeterminata.

7 L’articolo 14 della direttiva 2008/48, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1, così dispone:

«Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».

8 L’articolo 22 di tale direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

9 L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», è così formulato:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto tedesco

10 L’articolo 247, intitolato «Obblighi d’informazione concernenti contratti di credito al consumo, aiuti finanziari a titolo oneroso e contratti di intermediazione creditizia», dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettifica in BGBl. 1997 I, pag. 1061), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«EGBGB»), così dispone:

«(...)

§ 3 Contenuto delle informazioni precontrattuali

(1) Le informazioni fornite anteriormente alla conclusione del contratto includono:

(...)

11. il tasso degli interessi di mora e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(...)

§ 6 Contenuto del contratto

(1) Nel contratto di credito al consumo devono figurare...

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