Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date16 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 16 settembre 2021(1)

Causa C-300/20

Bund Naturschutz in Bayern e.V.

contro

Landkreis Rosenheim,

con l’intervento di:

Landesanwaltschaft Bayern,

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Valutazione ambientale strategica – Nozione di piani e programmi – Regolamento concernente la tutela del paesaggio che prevede divieti e requisiti di autorizzazione di carattere generale privi di nesso specifico con progetti concreti – Effetti giuridici della mancata valutazione ambientale strategica – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza – Facoltà del giudice nazionale di mantenere provvisoriamente gli effetti degli atti nazionali»






1. Nel presente rinvio pregiudiziale vengono sollevati alcuni problemi analoghi a quelli affrontati dalla Corte nella sentenza del 25 giugno 2020, relativa agli impianti eolici di Aalter e Nevele (2), sulla valutazione ambientale dei piani e programmi (in prosieguo: la «VAS»).

2. Nelle mie conclusioni presentate in tale causa ho affermato che la valutazione degli effetti di determinati «progetti» o di determinati «piani e programmi» sull’ambiente è uno degli strumenti principali del diritto dell’Unione per ottenere un elevato livello di tutela dell’ambiente (3).

3. La valutazione ambientale dei progetti è disciplinata dalla direttiva 2011/92/UE (4); quella dei piani e programmi, dalla direttiva 2001/42/CE (5). Le due direttive si completano a vicenda, poiché quest’ultima «mira a fare in modo che l’analisi dell’impatto ambientale sia eseguita prima della fase di pianificazione strategica delle azioni da parte delle autorità nazionali. Lo studio delle ripercussioni ambientali che impone è quindi più completo o globale di quello relativo a un progetto specifico» (6).

4. Come ho rilevato in quell’occasione, «[m]uovendo da tale premessa, la maggiore difficoltà consiste nell’individuare il livello in cui si colloca l’obbligo della [valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva] VAS. È chiaro che esso si pone al di sopra della valutazione dei singoli progetti, ma è altresì chiaro che non dovrebbe essere esteso all’intera normativa di uno Stato membro che incide sull’ambiente» (7).

5. La presente causa illustra bene tale difficoltà, che sembra persistere nonostante i chiarimenti forniti dalla sentenza Impianti eolici di Aalter e Nevele. Occorrerà precisare ulteriormente quando un piano o programma contenga un quadro di riferimento per l’elaborazione di progetti rientranti nell’ambito di applicazione degli allegati I e II della direttiva VIA e richieda pertanto una VAS preliminare.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2001/42

6. L’articolo 1 dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente».

7. A tenore dell’articolo 2:

«Ai fini della presente direttiva:

a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

(...)».

8. L’articolo 3 stabilisce quanto segue:

«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(...)».

B. Diritto tedesco

1. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) (Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale)

9. L’articolo 2, paragrafo 7, (8) così dispone:

«(7) Ai fini della presente legge, sono considerati piani e programmi solo i piani e programmi previsti nella normativa federale o in atti giuridici dell’Unione europea

1) la cui elaborazione e adozione spettino a una pubblica autorità,

2) che siano elaborati da una pubblica autorità per essere adottati da un governo o mediante una procedura legislativa, o

3) che siano elaborati da terzi per essere adottati da una pubblica autorità.

(…)».

10. L’articolo 35 enuncia quanto segue:

«1. Sono soggetti a una valutazione ambientale strategica i piani e programmi

1) elencati nell’allegato 5, punto 1, o

2) elencati nell’allegato 5, punto 2, che definiscono un quadro di riferimento per le decisioni sull’ammissibilità dei progetti elencati nell’allegato 1 o di progetti che, ai sensi della normativa del Land, richiedono una valutazione dell’impatto ambientale o una valutazione preliminare del caso concreto.

2. I piani e programmi non contemplati nel paragrafo 1 richiedono una valutazione ambientale strategica solo se definiscono un quadro di riferimento per la decisione sull’ammissibilità dei progetti elencati nell’allegato 1 o di altri progetti e che, secondo una valutazione preliminare del caso concreto ai sensi del paragrafo 4, possono avere effetti significativi sull’ambiente (...).

3. I piani e i programmi definiscono un quadro di riferimento per la decisione sull’ammissibilità dei progetti se contengono criteri rilevanti per le successive decisioni di autorizzazione, in particolare riguardo alla necessità, alla portata, all’ubicazione, alla natura o alle condizioni operative dei progetti o riguardo all’utilizzo di risorse.

(…)».

2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) (Legge federale sulla tutela della natura e sulla conservazione del paesaggio), del 29 luglio 2009

11. L’articolo 20 (9) prevede quanto segue:

«(…)

2. Possono essere tutelate parti della natura e del paesaggio

(…)

4) conformemente all’articolo 26, in quanto zone di tutela paesaggistica,

(…)».

12. L’articolo 26 stabilisce quanto segue:

«1. Le zone di tutela paesaggistica sono zone definite in modo giuridicamente vincolante nelle quali è richiesta una tutela speciale della natura e del paesaggio

1) per la conservazione, lo sviluppo o il ripristino del rendimento e del funzionamento dell’ecosistema o della capacità di rigenerazione e l’uso sostenibile del patrimonio naturale, compresa la tutela dei biotopi e degli habitat di determinate specie di fauna e flora selvatiche,

2) per la diversità, la peculiarità e la bellezza o la particolare rilevanza storico‑culturale del paesaggio, o

3) per la loro particolare importanza per le attività ricreative.

2. Sono vietate nelle zone di tutela paesaggistica, in particolare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e secondo quanto disposto in norme più particolareggiate, tutte le azioni che alterino il carattere di tali zone o siano contrarie all’obiettivo speciale di tutela delle stesse (10)».

3. Bayerisches Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) (Legge del Land della Baviera concernente la tutela della natura, la cura del paesaggio e le attività ricreative all’aperto), del 23 febbraio 2011

13. L’articolo 12, paragrafo 1, (11) così recita:

«1. La tutela di parti della natura e del paesaggio ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, punti 1, 2, 4, 6 e 7, della legge federale sulla tutela della natura e sulla conservazione del paesaggio è...

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