Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:759
Date23 September 2021
Celex Number62020CC0205
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

BOBEK

presentate il 23 settembre 2021(1)

Causa C-205/20

NE

contro

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,

con l’intervento di:

Finanzpolizei Team 91

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Libera circolazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Articolo 20 della direttiva 2014/67/UE – Sanzioni – Principio di proporzionalità – Effetto diretto – Competenze dei giudici nazionali – Normativa di uno Stato membro che prevede il cumulo delle sanzioni amministrative per ciascuna violazione commessa e che fissa gli importi minimi ma non un limite massimo complessivo»






I. Introduzione

1. Il requisito di proporzionalità delle sanzioni ha effetto diretto? Se la risposta è positiva, ma anche in caso contrario, cosa richiede esattamente tale requisito a un giudice nazionale investito di una controversia nella quale occorra applicare norme o sanzioni nazionali già dichiarate sproporzionate dalla Corte?

2. In una serie di decisioni precedenti, a partire dalla sentenza Maksimovic (2), la Corte ha dichiarato sproporzionati diversi elementi del regime sanzionatorio vigente in Austria contro la violazione degli obblighi, essenzialmente amministrativi, di conservazione della documentazione relativa al distacco dei lavoratori. Tuttavia, dopo le decisioni della Corte, il legislatore nazionale è rimasto inerte. Il giudice del rinvio si chiede cosa dovrebbe fare in una tale situazione. Fa riferimento alla recente decisione della Corte nella causa Link Logistik (3), in cui una disposizione del diritto dell’Unione quasi identica è stata dichiarata priva di effetto diretto, e in cui si è esclusa la possibilità di interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione. La Corte ha tuttavia continuato a ricordare l’obbligo, in capo ai giudici degli Stati membri, di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale contrarie.

3. A mio avviso, la vera problematica nella presente causa non è tanto cosa dovrebbe fare il giudice nazionale, bensì ciò che dovrebbe fare la Corte. Tale affermazione non sminuisce affatto l’importanza della causa nel procedimento principale e la responsabilità ultima che il giudice nazionale si assume sempre quando decide su una singola causa. Piuttosto, occorre riconoscere che i problemi sollevati dall’ordinanza di rinvio nella presente causa sono ampiamente imputabili ad indicazioni poco chiare della Corte medesima.

II. Quadro normativo

A. Diritto dell’Unione europea

4. Il considerando 44 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (4), è così formulato: «La presente direttiva, pur stabilendo norme uniformi per l’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative e/o delle ammende e l’esigenza di criteri comuni per procedure più efficaci da seguire in caso di mancato pagamento, dovrebbe far salva la facoltà degli Stati membri di stabilire il regime sanzionatorio o le misure di recupero previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Pertanto, lo strumento che permette l’esecuzione di tali sanzioni e/o ammende può, se del caso, e tenendo conto del diritto e/o delle prassi nazionali nello Stato membro adito, essere integrato o accompagnato oppure sostituito da un titolo che ne permetta l’esecuzione nello Stato membro adito».

5. L’articolo 20 della direttiva 2014/67, intitolato «Sanzioni», è del seguente tenore:

«Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate».

B. Normativa nazionale

6. L’articolo 16, paragrafi 1, e 2, del Verwaltungsstrafgesetz (legge sugli illeciti amministrativi) (5) prevede la possibilità di adottare pene detentive sostitutive in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie.

7. L’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (codice di procedura dei giudici amministrativi) (6), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, è così formulato:

«1. In tutte le sentenze emesse dal giudice amministrativo con cui è confermato un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio (Straferkenntnis), si dispone il versamento, a carico del soggetto colpito dalla sanzione, di un contributo alle spese del procedimento.

2. Nei ricorsi amministrativi, detto importo è pari al 20% della sanzione comminata e non può essere in ogni caso inferiore a EUR 10; nel caso di pene detentive, ai fini del calcolo delle spese, un giorno di pena detentiva corrisponde a EUR 100. (...)».

8. L’articolo 26, paragrafo 1, del Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (legge sulla lotta contro il dumping salariale e sociale; in prosieguo: l’«LSD-BG») (7), nella versione applicabile alla controversia principale, enuncia quanto segue:

«Chiunque, in qualità di datore di lavoro o di impresa di somministrazione di manodopera ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1:

1. omette, ritarda o effettua in modo incompleto la dichiarazione, comprese le modifiche successive dei dati (dichiarazione di variazione) in violazione dell’articolo 19, o

(…)

3. non è in possesso dei documenti richiesti in violazione dell’articolo 21, paragrafi 1 o 2, o non li mette immediatamente a disposizione delle autorità tributarie (...) in formato elettronico,

commette un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa distrettuale da EUR 1 000 a EUR 10 000 e, in caso di recidiva, da EUR 2 000 a EUR 20 000».

9. L’articolo 27, paragrafo 1, dell’LSD-BG così dispone:

«Chiunque non trasmette i documenti necessari in violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, punto 3, commette un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa distrettuale di importo compreso tra EUR 500 e EUR 5 000 e, in caso di recidiva, tra EUR 1 000 e EUR 10 000 (...)».

10. L’articolo 28 dell’LSD-BG è così formulato:

«Chiunque, in qualità di:

1. datore di lavoro, non tiene a disposizione la documentazione salariale in violazione dell’articolo 22, paragrafi 1 o 1 bis, (...)

commette un illecito amministrativo e, per ogni lavoratore interessato, è punito dall’autorità amministrativa distrettuale con una sanzione pecuniaria compresa tra EUR 1 000 ed EUR 10 000, oppure, in caso di recidiva, tra EUR 2000 ed EUR 20000; ove siano interessati più di tre lavoratori, la sanzione pecuniaria è compresa, per ciascun lavoratore, tra EUR 2 000 ed EUR 20 000 e, in caso di recidiva, tra EUR 4 000 ed EUR 50 000».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

11. La CONVOI s.r.o. è una società con sede in Slovacchia. Essa ha distaccato i propri dipendenti presso la Niedec Global Appliance Austria GmbH (in prosieguo: la «Niedec»), una società con sede a Fürstenfeld (Austria). Il 24 gennaio 2018 l’autorità amministrativa del distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Austria) ha effettuato un’ispezione presso la Niedec. Con decisione del 14 giugno 2018 detta autorità amministrativa ha condannato il ricorrente nel procedimento principale, nella sua qualità di rappresentante della CONVOI, al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo complessivo pari a EUR 54 000 per violazione di vari obblighi previsti dall’LSD-BG, relativi in particolare alla disponibilità della documentazione salariale e previdenziale (8).

12. Con decisione del 9 ottobre 2018 il giudice del rinvio ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla conformità delle sanzioni previste dal diritto nazionale in questione con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il principio di proporzionalità.

13. A tale questione la Corte ha risposto con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura nella causa Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (n. I) (9), nella quale si è basata sulla sentenza che aveva pronunciato poco tempo prima nella causa Maksimovic (10), in cui la Corte era stata invitata a pronunciarsi su questioni molto simili ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

14. Nell’ordinanza precedentemente emessa nel (medesimo) procedimento principale, la Corte ha dichiarato che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di sanzioni pecuniarie che non possono essere inferiori a un importo predefinito, che sono imposte cumulativamente per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% dell’importo delle sanzioni pecuniarie in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone (11).

15. La Corte è giunta alla medesima conclusione (sempre a norma dell’articolo 99 del regolamento di procedura) nell’ordinanza pronunciata nelle cause riunite C-140/19, C-141/19 e da C-492/19 a C-494/19 (12), che traggono origine da questioni pregiudiziali poste dallo stesso giudice del rinvio, sollevate nell’ambito di procedimenti...

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