Guideline (EU) 2021/1759 of the European Central Bank of 20 July 2021 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2021/30)
Coming into Force | 13 June 2022,06 October 2021 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 06 October 2021 |
Celex Number | 32021O1759 |
Date | 20 July 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 354, 6 October 2021 |
6.10.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 354/45 |
INDIRIZZO (UE) 2021/1759 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 luglio 2021
che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2021/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) | Il 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2 e che istituisce una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Nel 2012 tale indirizzo è stato rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2). |
(2) | Ai fini di una regolamentazione efficace è necessario chiarire che i titolari di conti TIPS DCA e i titolari di conti T2S DCA saranno collegati a TARGET2 tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG), rispettivamente a decorrere da novembre 2021 e da giugno 2022. |
(3) | Al fine di garantire che TARGET2 continui a evolversi per fronteggiare le minacce alla cibersicurezza, è necessario chiarire ed estendere le norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) di TARGET2. Analogamente, al fine di garantire un quadro giuridico completo e armonizzato, è opportuno modificare le definizioni. |
(4) | Al fine di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l'Unione, i titolari di conti PM, i loro partecipanti indiretti e i titolari di «addressable BIC» che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) dovrebbero essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA. I servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale per i sistemi ancillari che regolano pagamenti istantanei nei propri libri contabili dovrebbero essere forniti nella piattaforma TIPS. |
(5) | Una volta operativo il progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation), è necessario che vi sia trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2 dei partecipanti ai corrispondenti conti successori nel futuro sistema TARGET, in modo da garantire la certezza del diritto. |
(6) | Al fine di garantire un'applicazione efficace, è altresì necessario chiarire e aggiornare altre disposizioni dell'indirizzo ECB/2012/27. |
(7) | L'attuazione del progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation) richiederà inoltre modifiche alle norme applicabili relative ai contratti conclusi con i fornitori di servizi di rete T2S, che dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 13 giugno 2022. |
(8) | Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2012/27. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. | l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e funziona sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA e dei conti tecnici TIPS AS, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.»; |
2. | l’articolo 2 è modificato come segue:
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3. | l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Sistemi ancillari
1. Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel modulo PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET2. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari. 2. I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano l’ASI devono essere redatti in conformità all’allegato IV. Inoltre, le BC dell’Eurosistema garantiscono che in tali contratti bilaterali trovino applicazione, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni dell’allegato II:
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