Guideline (EU) 2021/1759 of the European Central Bank of 20 July 2021 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2021/30)

Coming into Force13 June 2022,06 October 2021
End of Effective Date31 December 9999
Published date06 October 2021
Celex Number32021O1759
Date20 July 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 354, 6 October 2021
L_2021354IT.01004501.xml
6.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 354/45

INDIRIZZO (UE) 2021/1759 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 luglio 2021

che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2021/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2 e che istituisce una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Nel 2012 tale indirizzo è stato rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2).
(2) Ai fini di una regolamentazione efficace è necessario chiarire che i titolari di conti TIPS DCA e i titolari di conti T2S DCA saranno collegati a TARGET2 tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG), rispettivamente a decorrere da novembre 2021 e da giugno 2022.
(3) Al fine di garantire che TARGET2 continui a evolversi per fronteggiare le minacce alla cibersicurezza, è necessario chiarire ed estendere le norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) di TARGET2. Analogamente, al fine di garantire un quadro giuridico completo e armonizzato, è opportuno modificare le definizioni.
(4) Al fine di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l'Unione, i titolari di conti PM, i loro partecipanti indiretti e i titolari di «addressable BIC» che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) dovrebbero essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA. I servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale per i sistemi ancillari che regolano pagamenti istantanei nei propri libri contabili dovrebbero essere forniti nella piattaforma TIPS.
(5) Una volta operativo il progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation), è necessario che vi sia trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2 dei partecipanti ai corrispondenti conti successori nel futuro sistema TARGET, in modo da garantire la certezza del diritto.
(6) Al fine di garantire un'applicazione efficace, è altresì necessario chiarire e aggiornare altre disposizioni dell'indirizzo ECB/2012/27.
(7) L'attuazione del progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation) richiederà inoltre modifiche alle norme applicabili relative ai contratti conclusi con i fornitori di servizi di rete T2S, che dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 13 giugno 2022.
(8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2012/27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1. l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e funziona sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA e dei conti tecnici TIPS AS, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.»;
2. l’articolo 2 è modificato come segue:
a) il punto 58) è soppresso;
b) il punto 62) è sostituito dal seguente:
«62) per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto tecnico TIPS AS, un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva a un richiamo;»;
c) il punto 78) è soppresso;
d) il punto 81) è sostituito dal seguente:
«81) per “ordine di pagamento istantaneo” (instant payment order), in linea con lo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con elaborazione e notifica all’ordinante immediati o pressoché immediati e include i) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a conto TIPS DCA, ii) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a conto tecnico TIPS AS, iii) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA e iv) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto tecnico TIPS AS;»;
e) sono inseriti i seguenti punti da 87) a 90):
«87) per “schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti” o “schema SCT Inst” si intende uno schema automatizzato di standard aperti comprendente una serie di norme interbancarie cui i partecipanti all’SCT Inst devono conformarsi, che consente ai prestatori di servizi di pagamento nell’ambito del SEPA di offrire come prodotto un bonifico istantaneo in euro automatizzato in tutta l’area SEPA;
88) per “conto tecnico TIPS del sistema ancillare (conto tecnico TIPS AS)” si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o da una BC per conto di un sistema ancillare nel sistema componente di TARGET2 della BC per essere utilizzato dal sistema ancillare al fine di regolare pagamenti istantanei nei propri libri contabili;
89) per “ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto TIPS AS” si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto tecnico TIPS AS per finanziare la posizione del titolare di conto TIPS DCA (o la posizione di un altro partecipante del sistema ancillare) nei libri contabili del sistema ancillare;
90) per “ordine di trasferimento di liquidità da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA” si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto tecnico TIPS AS a un conto TIPS DCA diminuendo di tale ammontare la posizione del titolare di conto TIPS DCA (o la posizione di un altro partecipante del sistema ancillare) nei libri contabili del sistema ancillare.»;
3. l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 13 Sistemi ancillari
1. Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel modulo PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET2. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.
2. I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano l’ASI devono essere redatti in conformità all’allegato IV. Inoltre, le BC dell’Eurosistema garantiscono che in tali contratti bilaterali trovino applicazione, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni dell’allegato II:
a) articolo 8, paragrafo 1 (requisiti tecnici e legali),
b) articolo 8, paragrafi da 2 a 5 (procedura di adesione), con l’eccezione che i sistemi ancillari non sono tenuti a rispettare i requisiti di accesso di cui all’articolo 4, ma i criteri di accesso indicati nella definizione di “sistema ancillare” di cui all’articolo 1 dell’allegato II;
c) le disposizioni concernenti la giornata operativa di cui all’appendice V;
d) articolo 11 (requisiti per la collaborazione e lo scambio di informazioni) ad eccezione del paragrafo 8;
e) articoli 27 e 28 (procedure di business continuity e di contingency e requisiti di sicurezza e procedure di controllo), in base ai quali il canone utilizzato come base per il calcolo delle penali per inosservanza degli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 28 dell'allegato II è il canone di cui al paragrafo 18, punto 1, lettera a) dell'allegato IV;
f) articolo 31 (regime di responsabilità);
g) articolo 32 (regime probatorio);
h) articoli 33 e 34 (durata, cessazione e sospensione della partecipazione), ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b);
i) articolo 35, ove applicabile (chiusura dei conti PM);
j) articolo 38 (norme sulla riservatezza);
k) articolo 39 (requisiti dell’Unione per la tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni correlate);
l) articolo 40 (regole per le comunicazioni);
m) articolo 41 (rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete TARGET2);
n)
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