Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1951 of 10 November 2021 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for concessions (Text with EEA relevance)

Celex Number32021R1951
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1951/oj
Published date11 November 2021
Date10 November 2021
Date of Signature10 November 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 398, 11 November 2021
L_2021398IT.01002101.xml
11.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 398/21

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell’accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
(3) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in...

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