Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 9 de diciembre de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date09 December 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 9 dicembre 2021(1)

Causa C237/20

Federatie Nederlandse Vakbeweging

contro

Heiploeg Seafood International BV,

Heitrans International BV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Trasferimento dell’impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Deroga – Procedura di insolvenza – Pre‑pack – Sopravvivenza dell’impresa»






1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) permetterà alla Corte di pronunciarsi nuovamente sulla questione della relazione esistente tra l’istituto del pre‑pack, quale sviluppatosi nei Paesi Bassi, e la deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE al mantenimento dei diritti conferiti da tale direttiva ai lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di loro parti (2).

2. Nel diritto dei Paesi Bassi il pre‑pack è una procedura non prevista dalla legge, ma di origine e applicazione giurisprudenziale, che ha luogo prima della dichiarazione di fallimento del debitore e nel quadro della quale è preparata la vendita dell’impresa, o di una parte della stessa, rientrante nel patrimonio del debitore da liquidare, vendita che viene poi realizzata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento. La questione che si pone nella presente causa è se, e a quali condizioni, tale procedura rientri nell’ambito di applicazione della suddetta deroga.

3. La Corte ha già avuto modo di occuparsi di tale questione nella sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a. (C‑126/16, EU:C:2017:489, in prosieguo: la sentenza «Smallsteps»). Tale sentenza ha tuttavia dato luogo nei Paesi Bassi ad un ampio dibattito sia giurisprudenziale, sia dottrinale (3). In tale contesto di incertezza giuridica, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sottoporre alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, evidenziando una serie di elementi che differenziano il pre‑pack oggetto della causa pendente dinanzi ad esso da quello oggetto della causa da cui è scaturita la sentenza Smallsteps.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prevede che: «[i]diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

5. L’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede che il trasferimento dell’impresa «non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario», ferma restando la possibilità di addivenire ai licenziamenti, nel caso in cui essi siano giustificati da «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

6. L’articolo 5 della direttiva 2001/23 prevede una deroga al sistema di tutele sopra descritto e stabilisce:

«1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente).

2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:

(…)

b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall’altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.

(…)

4. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva».

B. Diritto dei Paesi Bassi

7. Le norme che, nel diritto nazionale dei Paesi Bassi, disciplinano i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese e che contengono le disposizioni di trasposizione della direttiva 2001/23, sono contenute negli articoli da 7:662 a 7:666 e l’articolo 7:670, paragrafo 8, del Burgerlijk Wetboek (codice civile; in prosieguo: il «BW»).

8. Ai sensi della prima frase dell’articolo 7:663 del BW, «[i]l trasferimento di un’impresa comporta d’ufficio il trasferimento, al cessionario, dei diritti e degli obblighi derivanti in tale momento, per il datore di lavoro di tale impresa, da un contratto di lavoro tra il medesimo e un lavoratore dell’impresa».

9. L’articolo 7:666, lettera a), del BW, prevedendo una deroga al principio sopra enunciato, dispone che «[g]li articoli da 7:662 a 7:665 e l’articolo 7:670, paragrafo 8, non si applicano al trasferimento di un’impresa qualora (…) il datore di lavoro sia dichiarato fallito e l’impresa appartenga alla massa».

10. La procedura fallimentare nei Paesi Bassi è disciplinata nella Faillissementswet (legge fallimentare; in prosieguo: la «FW») ed è finalizzata alla liquidazione dei beni del debitore. Essa ha per obiettivo la suddivisione del patrimonio del debitore tra la massa dei creditori ed è diretta ad ottenere l’introito più alto possibile per la massa dei creditori. Nella sentenza che dichiara lo stato di fallimento del debitore viene nominato un curatore nonché un giudice-commissario.

11. Il pre‑pack è una procedura, come detto, non disciplinata dalla legge ma di origine giurisprudenziale, in base alla quale il fallimento di un’impresa è preceduto da una fase preparatoria, nel cui ambito viene negoziata nel dettaglio la cessione dell’impresa o di una parte della stessa.

12. Tale fase preparatoria prende avvio su iniziativa dell’impresa destinata a fallire, che chiede all’autorità giudiziaria di nominare un «curatore designato» ed un «giudice-commissario designato». I suddetti organi sono, in questa fase preliminare, privi di poteri autoritativi ovvero rappresentativi dell’impresa e/o della massa dei creditori.

13. A seguito della negoziazione dell’atto di cessione, viene instaurata la procedura di fallimento, nell’ambito della quale il Tribunale nomina un giudice-commissario ed un curatore (in genere gli stessi soggetti nominati nel corso della procedura di pre‑pack). Il curatore dà esecuzione all’atto di cessione, così come pattuito nella fase preliminare, immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, al fine di evitare interruzioni dell’attività imprenditoriale.

14. Un progetto di legge è attualmente oggetto di discussione dinanzi al Parlamento dei Paesi Bassi per regolamentare per via legislativa il pre‑pack con l’obiettivo di dare un fondamento normativo a tale istituto e di garantire la certezza giuridica (4).

II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. Il gruppo Heiploeg (in prosieguo: l’«Ex Gruppo Heiploeg») era costituito da una serie di società attive nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici. Negli esercizi 2011 e 2012, tale gruppo maturava rilevanti perdite. A seguito dell’inflizione nel 2013 da parte dalla Commissione europea di una cospicua sanzione pecuniaria in ragione della commissione di un illecito anticoncorrenziale, tale gruppo si è trovato in una situazione di grave difficoltà finanziaria.

16. A partire da tale momento è stata considerata la possibilità di avviare una procedura di pre‑pack. Vari soggetti sono stati invitati a presentare un’offerta per l’acquisto degli attivi del gruppo. A fronte di tre offerte pervenute, quella di Parlevliet en Van der Plas Beheer BV è stata considerata la migliore ed è quindi con tale società che le trattative sono successivamente proseguite.

17. Il 16 gennaio 2014, su istanza dell’Ex Gruppo Heiploeg, il Rechtbank Noord‑Nederland (Tribunale di Noord-Nederland, Paesi Bassi), ha nominato due curatori designati ed un giudice-commissario designato.

18. Il provvedimento di nomina stabiliva che: obiettivo della misura era di ottenere un rendimento quanto più elevato possibile per conto della massa dei creditori; la nomina dei curatori designati offriva la possibilità di preparare con ordine una vendita o una riorganizzazione a partire da una situazione di insolvenza; i curatori designati e il giudice-commissario designato non disponevano di alcuna competenza o missione legale; essi venivano nominati per osservare, informarsi ed essere informati e potevano esprimere il loro punto di vista e, se del caso, consigliare, fermo restando l’obbligo dell’Ex Gruppo Heiploeg di cooperare pienamente con essi; qualora il Tribunale avesse ritenuto che gli obblighi ivi enunciati non fossero rispettati, esso si riservava la possibilità di trarne le necessarie conclusioni ed in particolare di nominare un altro curatore nell’ambito del successivo fallimento.

19. Il 27 gennaio 2014, l’Ex Gruppo Heiploeg ha chiesto al succitato Tribunale di essere dichiarato in stato di fallimento e, il successivo 28 gennaio 2014, tale Tribunale ha disposto in conformità alla richiesta, nominando i due curatori...

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