Commission Recommendation (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations

Celex Number32021H2279
Published date30 December 2021
Date15 December 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 471, 30 December 2021
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30.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 471/1

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/2279 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 292,

considerando quanto segue:

(1) Per molti soggetti che partecipano al processo decisionale su questioni ambientali è indispensabile disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.
(2) I metodi dell’impronta ambientale di prodotto e dell’impronta ambientale di organizzazione (in appresso «metodi dell’impronta ambientale») consentono alle imprese di misurare e comunicare le proprie prestazioni ambientali e quindi di competere nel mercato sulla base di informazioni ambientali affidabili. Contengono istruzioni dettagliate su come modellare e calcolare gli impatti ambientali di prodotti e organizzazioni. I metodi dell’impronta ambientale si basano su pratiche, indicatori e regole esistenti accettati a livello internazionale.
(3) Nel 2013 la Commissione ha emanato la raccomandazione 2013/179/UE (1) per promuovere l’uso di metodi comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Raccomanda l’uso dei metodi proposti, contenuti negli allegati, agli Stati membri, alle imprese, alle organizzazioni private e alla comunità finanziaria.
(4) La Commissione ha istituito un quadro per sviluppare ulteriormente i metodi dell’impronta ambientale mediante una fase pilota cui hanno partecipato vari portatori di interessi, tra cui l’industria, e in particolare le PMI.
(5) Nella fase pilota, svoltasi dal 2013 al 2018, con la partecipazione attiva dei portatori di interessi, è stata sperimentata l’elaborazione di regole specifiche per prodotto (regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto, Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) e per settore (regole settoriali relative all’impronta ambientale di organizzazione, Organisation Environmental Footprint Sector Rules, OEFSR), sfociata nella redazione di 19 PEFCR e 2 OEFSR.
(6) Sono stati anche aggiornati alcuni aspetti tecnici dei metodi dell’impronta ambientale, quali: 1) l’applicazione del principio dell’importanza relativa («agire dove conta»); 2) la definizione di un benchmark, che corrisponde al profilo dell’impronta ambientale della produzione media sul mercato, denominato anche prodotto rappresentativo/organizzazione rappresentativa; 3) gli accordi sulla modellizzazione di aspetti chiave legati ai cambiamenti climatici, all’energia elettrica, ai trasporti, alle infrastrutture e alle apparecchiature, all’imballaggio, al fine vita e all’agricoltura; 4) l’inclusione della normalizzazione e della ponderazione; 5) le linee guida sulle modalità di inclusione della biodiversità come informazione ambientale aggiuntiva; 6) il miglioramento di alcuni metodi di valutazione dell’impatto, con particolare attenzione a quelli relativi alla tossicità (tossicità per gli esseri umani — effetti cancerogeni; tossicità per gli esseri umani — effetti non cancerogeni; ecotossicità per le acque dolci, uso d’acqua, uso del suolo, risorse e particolato); 7) la definizione dei fattori di caratterizzazione sulla base dei dati REACH; 8) e una guida sui dataset conformi all’impronta ambientale.
(7) I risultati della fase pilota sono stati presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2019 «Sustainable Products in a Circular Economy — Towards an EU Product Policy Framework contribution to the Circular Economy» (2). Nel medesimo documento di lavoro sono anche indicati i possibili usi dei metodi dell’impronta ambientale nello sviluppo delle politiche a livello UE. Dal 2019, e a seguito di un invito a manifestare interesse rivolto all’industria, la Commissione continua a sviluppare nuove regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto.
(8) Il Consiglio, nelle conclusioni dell’ottobre 2019 (3), ha accolto con favore la sperimentazione della metodologia dell’UE basata sull’impronta ambientale e tutte le iniziative che sostengono la comunicazione degli impatti ambientali sulla base del progetto pilota sull’impronta ambientale.
(9) Il Green Deal europeo (4) mira a mobilitare le industrie per un’economia pulita e circolare e sottolinea che per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un ecologismo di facciata sono necessarie informazioni affidabili, comparabili e verificabili.
(10) Nella comunicazione «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva» (5), la Commissione ha sottolineato la necessità che le imprese usino forniscano ulteriori elementi a sostegno delle loro dichiarazioni ambientali, utilizzando «i cosiddetti metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni», e si è impegnata a testare l’integrazione di questi metodi nel marchio Ecolabel UE.
(11) Nella comunicazione «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (6) afferma inoltre che «[a]l fine di stimolare l’azione aziendale volontaria, la Commissione intende collaborare con gli operatori economici per incoraggiarli ad assumere impegni volontari a comunicare ai consumatori l’impronta ambientale dell’impresa, migliorarne la sostenibilità e ridurre l’impatto sull’ambiente».
(12) Nelle conclusioni di dicembre 2020 il Consiglio ha rilevato che il metodo dell’impronta ambientale dei prodotti ha il potenziale per costituire una metodologia di base per vari strumenti di politica dei prodotti nell’UE e il quadro per i prodotti sostenibili, tenendo conto anche di altre metodologie appropriate;
(13) L’uso dei metodi dell’impronta ambientale è già previsto nelle politiche e nella legislazione dell’UE, ad esempio nel regolamento Tassonomia (7), nell’iniziativa sulle batterie sostenibili (8) e o in quella per il consumo sostenibile (9).
(14) Alla luce di questi sviluppi, la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione dovrebbe essere aggiornata per integrare gli sviluppi tecnici della fase pilota, in particolare l’elaborazione di norme settoriali e di categoria, e fornire pertanto una solida base per l’ulteriore sviluppo e attuazione delle politiche. Essa dovrebbe essere intesa a facilitare le imprese nel calcolo delle proprie prestazioni ambientali sulla base di informazioni affidabili, verificabili e comparabili e facilitare l’accesso a tali informazioni da parte di altri soggetti (ad esempio amministrazioni pubbliche, ONG, partner commerciali). Essa dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una banca dati unionale delle impronte ambientali.
(15) Le piccole e medie imprese potrebbero non disporre delle competenze e risorse necessarie per rispondere alle richieste di informazioni sulle prestazioni ambientali del ciclo di vita. Pertanto le piccole e medie imprese dovrebbero essere sostenute non solo dalla Commissione ma anche dagli Stati membri e dalle associazioni di settore.
(16) Con l’emergere di nuovi approcci concordati a livello internazionale, è previsto che i metodi dell’impronta ambientale siano aggiornati per includervi indicatori o regole di modellazione nuovi. Tali aspetti sono discussi in seno al gruppo di esperti della Commissione «Comitato consultivo tecnico sull’impronta ambientale». Sono attualmente in fase di valutazione, ad esempio, gli impatti legati alla biodiversità.
(17) Come annunciato nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare, per monitorare e verificare
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