Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2022-01-01
Celex Number02013L0036-20220101
Published date01 January 2022
Date01 January 2022
TESTO consolidato: 32013L0036 — IT — 01.01.2022

02013L0036 — IT — 01.01.2022 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►M6 DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 L 60 34 28.2.2014
M2 DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 L 173 190 12.6.2014
►M3 DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 L 337 35 23.12.2015
M4 DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 L 156 43 19.6.2018
►M5 DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 L 150 253 7.6.2019
►M6 DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 L 314 64 5.12.2019
►M7 DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 L 68 14 26.2.2021


Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag. 73 (2013/36/UE)
►C2 Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag. 1 (2013/36/UE)
►C3 Rettifica, GU L 212, 3.7.2020, pag. 20 (2019/878)




▼B

▼M6

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

▼M6

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme concernenti:

a)

l’accesso all’attività degli enti creditizi;

b)

i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;

c)

la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.

▼B

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.
La presente direttiva si applica agli enti.

▼M6 —————

▼B

4.
L'articolo 34 e il titolo VII, capo 3, si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede centrale nell'Unione.

▼M5

5.

La presente direttiva non si applica:

▼M6 —————

▼M5

2)

alle banche centrali;

3)

agli uffici dei conti correnti postali;

4)

in Danimarca all'«Eksport Kredit Fonden», all'«Eksport Kredit Fonden A/S», al «Danmarks Skibskredit A/S» e al «KommuneKredit»;

5)

in Germania alla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», alla «Landwirtschaftliche Rentenbank», alla «Bremer Aufbau-Bank GmbH», alla «Hamburgische Investitions- und Förderbank», alla «Investitionsbank Berlin», alla «Investitionsbank des Landes Brandenburg», alla «Investitionsbank Schleswig-Holstein», alla «Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank», alla «Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz», alla «Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank», alla «LfA Förderbank Bayern», alla «NRW.BANK», alla «Saarländische Investitionskreditbank AG», alla «Sächsische Aufbaubank — Förderbank», alla «Thüringer Aufbaubank», alle imprese riconosciute in virtù della «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

6)

in Estonia alle «hoiu-laenuühistud», in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della «hoiu-laenuühistu seadus»;

7)

in Irlanda alla «Strategic Banking Corporation of Ireland», alle «credit unions» e alle “friendly societies;

8)

in Grecia al «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9)

in Spagna all'«Instituto de Crédito Oficial»;

10)

in Francia alla «Caisse des dépôts et consignations»;

11)

in Croazia alle «kreditne unije» e alla «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;

12)

in Italia alla «Cassa depositi e prestiti»;

13)

in Lettonia alle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

14)

in Lituania alle «kredito unijos» diverse dalle «centrinės kredito unijos»;

15)

in Ungheria alla «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» e alla «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;

16)

a Malta, alla «Malta Development Bank»;

17)

nei Paesi Bassi alla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», alla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», alla «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», alla «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» e alle «kredietunies»;

18)

in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla «Österreichische Kontrollbank AG»;

19)

in Polonia alla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» e alla «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

20)

in Portogallo alle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;

21)

in Slovenia alla «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;

22)

in Finlandia alla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e alla «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»;

23)

in Svezia alla «Svenska Skeppshypotekskassan»;

24)

nel Regno Unito alla «National Savings and Investments (NS&I)», alla «CDC Group plc», alla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», ai «Crown Agents for overseas governments and administrations», alle «credit unions» e alle «municipal banks».

▼M6

6.
Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 24), si considerano enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

▼B

Articolo 3

Definizioni

1.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

"ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

2)

"impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

"ente", un ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M6 —————

▼B

5)

"impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

"impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

"organo di gestione", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;

8)

"organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;

9)

"alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione;

10)

"rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale;

11)

"rischio di modello", la perdita potenziale che un ente potrebbe subire a seguito di decisioni che potrebbero essere principalmente basate sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli;

12)

"cedente", un cedente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013;

13)

"promotore", un promotore secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;

14)

"impresa madre", un'impresa madre secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013;

15)

"filiazione", una filiazione...

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