Guideline (EU) 2022/67 of the European Central Bank of 6 January 2022 amending Guideline (EU) 2021/830 on balance sheet item statistics and interest rate statistics of monetary financial institutions (ECB/2022/1)

Coming into Force11 January 2022,01 February 2022
End of Effective Date31 December 9999
Published date18 January 2022
Celex Number32022O0067
Date06 January 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 011, 18 January 2022
L_2022011IT.01005601.xml
18.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 11/56

INDIRIZZO (UE) 2022/67 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 gennaio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

1) L’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (1) dispone che le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere deroghe agli operatori segnalanti relativamente a taluni indicatori con riferimento alle informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2).
2) Gli indicatori in relazione ai quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) dovrebbero essere allineati con l’articolo 17, paragrafo 3, dell’indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea (3), abrogato dall’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (4) con effetto dal 1o febbraio 2022.
3) È necessario far sì che gli articoli 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 6, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) siano più precisi con riguardo, rispettivamente, ai riferimenti agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e alle condizioni in base alle quali il Comitato esecutivo può esercitare i propri poteri delegati per concedere o revocare l’autorizzazione ad applicare la soglia di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) è modificato come segue:

1. all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Le BCN possono concedere deroghe relativamente a uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica con riferimento a tassi di interesse e volumi di operazioni relativi a...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT