Intel Corporation Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date26 January 2022
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

26 gennaio 2022 (*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sconto di fedeltà – Restrizioni “allo scoperto” – Qualificazione come pratica abusiva – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Strategia globale – Infrazione unica e continuata»

Nella causa T‑286/09 RENV,

Intel Corporation Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata da A. Parr, solicitor, D. Beard, QC, e J. Williams, barrister,

ricorrente,

sostenuta da

Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata da J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir), con sede in Parigi (Francia), rappresentata da E. Nasry, avvocata,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/C‑3/37.990 – Intel), oppure, in via subordinata, alla cancellazione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore), C. Iliopoulos, I. Reine e B. Berke, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza tenutasi dal 10 al 12 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Intel Corporation Inc. (in prosieguo: la «ricorrente» o «Intel») è una società di diritto degli Stati Uniti che assicura la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di microprocessori (in prosieguo: le «CPU»), di «chipsets» e di altri componenti semiconduttori, nonché di soluzioni per piattaforme nell’ambito del trattamento dei dati e dei dispositivi di comunicazione.

2 Alla fine del 2008, Intel impiegava circa 94 100 persone in tutto il mondo. Nel 2007, i ricavi netti di Intel ammontavano a 38 334 milioni di dollari statunitensi (USD) e il suo utile netto a USD 6 976 milioni. Nel 2008, i suoi ricavi netti ammontavano a USD 37 586 milioni e il suo utile netto a USD 5 292 milioni.

Procedimento amministrativo

3 Il 18 ottobre 2000, Advanced Micro Devices, Inc. (in prosieguo: «AMD») ha presentato dinanzi alla Commissione delle Comunità europee una denuncia formale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 1962, 13, pag. 204), che essa ha integrato con nuovi fatti e nuove deduzioni nell’ambito di una denuncia complementare recante data 26 novembre 2003.

4 Nel maggio 2004, la Commissione ha avviato una serie di indagini relative a taluni elementi contenuti nella denuncia complementare di AMD. Nell’ambito della suddetta indagine, la Commissione, coadiuvata da diverse autorità nazionali garanti della concorrenza, ha effettuato – in base all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) – accertamenti presso quattro sedi di Intel ubicate in Germania, in Spagna, in Italia e nel Regno Unito nonché presso le sedi di vari clienti di Intel in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia e nel Regno Unito.

5 Il 17 luglio 2006, AMD ha presentato una denuncia al Bundeskartellamt (Ufficio federale garante della concorrenza, Germania), sostenendo che Intel aveva instaurato, fra l’altro, pratiche commerciali di esclusione dal mercato con Media‑Saturn‑Holding GmbH (in prosieguo: «MSH»), rivenditore europeo di dispositivi microelettronici e primo distributore europeo di computer fissi. Il Ufficio federale garante della concorrenza ha scambiato con la Commissione talune informazioni relative al caso in parola, in applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1/2003.

6 Il 23 agosto 2006, la Commissione ha tenuto una riunione con D1 [riservato] (1), un cliente di Intel. La Commissione non ha inserito nel fascicolo relativo al caso l’elenco indicativo dei temi di tale riunione, né ha redatto al riguardo un verbale. Un membro del team cui è stato assegnato il fascicolo all’interno della Commissione ha redatto una nota concernente tale riunione, che la Commissione ha classificato come interna. Il 19 dicembre 2008, la Commissione ha fornito alla ricorrente una versione non riservata di tale nota.

7 Il 26 luglio 2007, la Commissione ha notificato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 2007») relativa al suo comportamento nei confronti di cinque grandi produttori di apparecchiature informatiche (Original Equipment Manufacturer; in prosieguo: i «costruttori OEM»), ovverosia Dell, Hewlett‑Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. e International Business Machines Corp. (IBM). Intel ha risposto a tale comunicazione il 7 gennaio 2008 e si è tenuta un’audizione nei giorni 11 e 12 marzo 2008. Intel ha avuto accesso al fascicolo in tre occasioni, segnatamente il 31 luglio 2007, il 23 luglio e il 19 dicembre 2008.

8 La Commissione ha posto in atto diversi atti istruttori riguardanti le dichiarazioni di AMD, fra cui taluni accertamenti presso le sedi di vari venditori di computer al dettaglio e presso alcune sedi di Intel, nel febbraio 2008. Inoltre, essa ha inviato ad alcuni dei principali costruttori OEM varie richieste scritte d’informazioni ex articolo 18 del regolamento n. 1/2003.

9 Il 17 luglio 2008, la Commissione ha notificato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti complementare relativa al suo comportamento nei confronti di MSH. Tale comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti complementare del 2008») riguardava altresì il comportamento di Intel nei confronti di Lenovo Group Ltd (in prosieguo: «Lenovo») e conteneva nuovi elementi di prova riguardanti il comportamento di Intel nei confronti di alcuni dei costruttori OEM interessati dalla comunicazione degli addebiti del 2007, che la Commissione aveva acquisito successivamente alla pubblicazione di quest’ultima.

10 La Commissione ha inizialmente assegnato a Intel un termine di otto settimane per presentare la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008. Il 15 settembre 2008, tale termine è stato prorogato fino al 17 ottobre 2008 dal consigliere‑auditore.

11 Intel non ha risposto alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008 entro il termine impartito. Il 10 ottobre 2008, essa ha invece presentato al Tribunale un ricorso, iscritto al numero di ruolo T‑457/08, chiedendo a quest’ultimo, in primo luogo, di annullare due decisioni della Commissione relative alla fissazione del termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008 nonché al diniego della Commissione di acquisire varie categorie di documenti provenienti, in particolare, dal fascicolo della controversia di diritto privato fra Intel e AMD nello Stato del Delaware (Stati Uniti) e, in secondo luogo, di prorogare il termine per il deposito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008, in modo da disporre di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui essa avrebbe ottenuto l’accesso ai documenti pertinenti.

12 Intel ha inoltre presentato una domanda di provvedimenti provvisori, iscritta al numero di ruolo T‑457/08 R, intesa ad ottenere la sospensione del procedimento della Commissione in attesa della sentenza sul merito, nonché la sospensione del termine fissato per il deposito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008 e, in subordine, la concessione di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di detta pronuncia per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008.

13 Il 19 dicembre 2008, la Commissione ha indirizzato a Intel una lettera in cui richiamava la sua attenzione su alcuni specifici elementi di prova che intendeva utilizzare in una possibile decisione finale (in prosieguo: la «lettera sui fatti»). Intel non ha risposto a questa lettera entro il termine, fissato al 23 gennaio 2009.

14 Il 27 gennaio 2009, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori con ordinanza del 27 gennaio 2009, Intel/Commissione (T‑457/08 R, non pubblicata, EU:T:2009:18). A seguito di tale ordinanza, il 29 gennaio 2009, Intel ha proposto di presentare la propria risposta alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008 e alla lettera sui fatti entro 30 giorni a decorrere dall’ordinanza del presidente del Tribunale.

15 Il 2 febbraio 2009, la Commissione ha informato Intel per posta del fatto che i suoi servizi avevano deciso di non concederle la proroga del termine impartito per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 2008 o alla lettera sui fatti. La lettera del 2 febbraio 2009 indicava altresì che i servizi della Commissione erano nondimeno disposti a prendere in considerazione l’eventuale rilevanza di una memoria tardiva, purché Intel presentasse le proprie osservazioni entro il 5 febbraio 2009. Infine, la Commissione ha ritenuto che non era obbligata ad accogliere una domanda di audizione depositata fuori termine e che i suoi servizi non consideravano che il buono svolgimento del procedimento amministrativo imponesse l’organizzazione di un’audizione.

16 Il 3 febbraio 2009, Intel ha rinunciato al ricorso principale nella causa...

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