89/531/EEC: Council Decision of 25 September 1989 designating a reference laboratory for the identification of foot-and-mouth disease virus and determining the functions of that laboratory

Published date28 September 1989
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 28 September 1989
EUR-Lex - 31989D0531 - IT 31989D0531

89/531/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 28/09/1989 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0144


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni

(89/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 85/511/CEE, occorre designare un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica; che è altresì necessario pecisare le attribuzioni di tale laboratorio, nonché le modalità secondo cui esso deve coordinare gli standard e i metodi di diagnosi dell'afta epizootica applicati nei singoli Stati membri;

considerando che il laboratorio di riferimento dovrà costituire e conservare mezzi diagnostici da fornire, se necessario, ai laboratori nazionali, in modo che questi ultimi possano eseguire le diagnosi in modo uniforme; che tale laboratorio di riferimento dovrà organizzare prove comparate e corsi di specializzazione per gli esperti, nonché elaborare sistemi di gestione dei dati e delle informazioni ad uso della Commissione e degli Stati membri;

considerando che il laboratorio di riferimento deve operare in condizioni di sicurezza contro la diffusione del virus; che esso dovrà fornire indicazioni di massima sulle relative misure di sicurezza da applicare nei vari laboratori nazionali;

considerando che dovrà essere concluso un contratto concernente il laboratorio di riferimento che preveda un aiuto finanziario appropriato iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il collegamento tra i laboratori in materia di diagnosi dell'afta epizootica e l'espletamento delle funzioni di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica sono...

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