Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force28 February 2022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/2022-02-28
Celex Number02014L0065-20220228
Published date28 February 2022
Date28 February 2022
TESTO consolidato: 32014L0065 — IT — 28.02.2022

02014L0065 — IT — 28.02.2022 — 009.001


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►B DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 L 257 1 28.8.2014
►M2 DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 L 26 19 2.2.2016
►M3 DIRETTIVA (UE) 2016/1034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 L 175 8 30.6.2016
►M4 DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 L 314 64 5.12.2019
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 L 320 1 11.12.2019
►M6 DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 L 334 155 27.12.2019
►M7 DIRETTIVA (UE) 2020/1504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2020 L 347 50 20.10.2020
►M8 DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 L 68 14 26.2.2021


Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 158, 24.6.2015, pag. 6 (2014/65/UE)
►C2 Rettifica, GU L 188, 13.7.2016, pag. 28 (2014/65/UE)
►C3 Rettifica, GU L 227, 20.8.2016, pag. 6 (909/2014)
C4 Rettifica, GU L 273, 8.10.2016, pag. 35 (2014/65/UE)
►C5 Rettifica, GU L 064, 10.3.2017, pag. 116 (2014/65/UE)
►C6 Rettifica, GU L 281, 31.10.2017, pag. 36 (2014/65/UE)
►C7 Rettifica, GU L 326, 9.12.2017, pag. 55 (2014/65/UE)




▼B

DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

▼M6

1.
La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.

▼B

2.

La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:

a)

autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;

b)

prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;

c)

autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati; e

▼M6 —————

▼B

e)

vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

3.

Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:

a)

articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,

b)

capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,

c)

capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,

d)

articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86

4.

Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:

a)

articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6

b)

articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e

c)

articoli da 67 a 75.

5.
L’articolo 17, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).
6.
Gli articoli 57 e 58 si applicano alle persone esenti di cui all’articolo2.
7.
Tutti i sistemi multilaterali per strumenti finanziari strutturati operano in conformità delle disposizioni del titolo II per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione e per i sistemi organizzati di negoziazione o delle disposizioni del titolo III per quanto riguarda i mercati regolamentati.

Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

Fatti salvi gli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 2

Esenzioni

1.

La presente direttiva non si applica:

a)

alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE quando svolgono le attività di cui alla sudetta direttiva;

b)

alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;

c)

alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;

d)

alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone:

i)

siano market maker,

▼M3

ii)

siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), da un lato, o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, dall'altro, ad eccezione di entità non finanziarie che eseguano operazioni in una sede di negoziazione di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi,

▼B

iii)

applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o

iv)

negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.

Le persone esentate a norma delle lettere a), i) o j) non sono tenute ai fini dell’esenzione a soddisfare le condizioni enunciate nel presente punto.

▼C7

e)

agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

▼B

f)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

g)

alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;

h)

ai membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell’Unione, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

i)

agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell’Unione, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi;

▼M8

j)

alle persone:

i)

compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o

ii)

che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

...

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