Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 8 March 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date08 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate l’8 marzo 2022 (1)

Causa C391/20

Boriss Cilevičs,

Valērijs Agešins,

Vjačeslavs Dombrovskis,

Vladimirs Nikonovs,

Artūrs Rubiks,

Ivans Ribakovs,

Nikolajs Kabanovs,

Igors Pimenovs,

Vitālijs Orlovs,

Edgars Kucins,

Ivans Klementjevs,

Inga Goldberga,

Evija Papule,

Jānis Krišāns,

Jānis Urbanovičs,

Ļubova Švecova,

Sergejs Dolgopolovs,

Andrejs Klementjevs,

Regīna Ločmele-Luņova,

Ivars Zariņš

intervenienti:

Latvijas Republikas Saeima

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizione – Normativa nazionale che impone agli istituti di istruzione superiore di promuovere e sviluppare la lingua ufficiale nazionale – Giustificazione – Proporzionalità – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale – Articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà accademica»






I. Introduzione

1. L’anno 2021 ha segnato il 40º anniversario della risoluzione del Parlamento europeo su una carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una carta dei diritti delle minoranze etniche (2). La risoluzione era relativamente concisa ma, per quanto a mia conoscenza, ha rappresentato uno dei primi casi in cui il Parlamento è intervenuto in tale settore, invitando gli Stati membri a «po[rre] in opera una politica [specifica] in questo campo». Infatti, le questioni linguistiche sono tradizionalmente considerate strettamente connesse alla sovranità e all’identità nazionali (3), e dunque, rappresentano questioni socialmente e politicamente molto sensibili nella maggior parte degli Stati membri (4). Di conseguenza, sia il legislatore, sia i giudici dell’Unione hanno costantemente adottato un approccio alquanto cauto, diplomatico e pragmatico ai regimi linguistici, soprattutto quando ciò implicava l’imposizione di obblighi, a tale riguardo, in capo agli Stati membri (5).

2. Nel preambolo della risoluzione, il Parlamento ha insistito sul suo intento di «consolidare la coesione dei popoli d’Europa e di preservare le lingue viventi, per arricchirne in tal modo, mediante l’apporto di tutti i loro componenti, la molteplice cultura» (6). Il Parlamento ha così riunito due obiettivi che, a prima vista, potrebbero sembrare difficili da conciliare: il desiderio di creare un’unione più stretta tra i cittadini europei e di preservare e promuovere la diversità del loro patrimonio linguistico e culturale.

3. Oggi, quattro decenni più tardi, questi due obiettivi restano attuali e di fondamentale importanza per il progetto europeo. Il desiderio di proseguire il processo di «creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa» figura nel preambolo del Trattato UE e del Trattato FUE nonché nell’articolo 1 TUE. Allo stesso tempo, anche il preambolo del Trattato FUE e l’articolo 3, paragrafo 3, TUE esprimono la volontà dell’Unione di «rispetta[re] la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica» e di «vigila[re] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

4. È indubbio, a mio avviso, che tali obiettivi non sono antitetici e, di conseguenza, possono e devono essere perseguiti parallelamente. È altrettanto vero, tuttavia, che in talune circostanze specifiche, essi potrebbero spingere l’Unione in direzioni diverse. Ad esempio, misure nazionali dirette a promuovere e proteggere l’uso di una lingua nazionale potrebbero, nella pratica, creare ostacoli all’esercizio, da parte dei privati e delle imprese, della loro libertà di circolazione.

5. In tali circostanze, mi sembra necessario garantire un giusto equilibrio tra questi due obiettivi, affinché entrambi possano essere perseguiti in modo efficace. La presente causa offre un esempio di tale situazione: con le sue questioni, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) chiede alla Corte, in sostanza, se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che, fatte salve talune deroghe, impone agli istituti di istruzione superiore di offrire programmi di studio soltanto nella lingua ufficiale nazionale.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6. Il considerando 11 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sui servizi») (7), prevede, in particolare, quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti».

7. L’articolo 1, paragrafi 1 e 4 della direttiva sui servizi dispone quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

(…)

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media».

B. Diritto nazionale

1. Costituzione lettone

8. L’articolo 4 della Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia; in prosieguo: la «Costituzione lettone») prevede, in particolare, che «[i]l lettone è la lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia».

9. L’articolo 105 della Costituzione lettone disciplina il diritto di proprietà e l’articolo 112 della stessa riconosce il diritto all’istruzione. Ai sensi dell’articolo 113 della Costituzione lettone, «[l]o Stato riconosce la libertà di creazione scientifica, artistica o di altro tipo e garantisce la tutela del diritto d’autore e del diritto dei brevetti».

2. Legge in materia di istituti di istruzione superiore

10. L’articolo 5 dell’Augstskolu likums (legge in materia di istituti di istruzione superiore), del 2 novembre 1995 (8), prevedeva che tali istituti avessero il compito di coltivare e sviluppare le scienze e le arti. Con la likums «Grozījumi Augstskolu likumā» (legge di modifica della legge in materia di istituti di istruzione superiore) del 21 giugno 2018 (9), la terza frase dell’articolo 5 della legge in materia di istituti di istruzione superiore è stata modificata come segue: «Nell’ambito delle loro attività, [gli istituti di istruzione superiore] coltivano e sviluppano le scienze, le arti e la lingua ufficiale».

11. Con la legge di modifica della legge in materia di istituti di istruzione superiore, l’articolo 56 di tale legge è stato anch’esso modificato. Di conseguenza, l’articolo 56, paragrafo 3, della legge in materia di istituti di istruzione superiore prevede ora quanto segue:

«Negli istituti di istruzione superiore, negli istituti che rilasciano una laurea di primo livello e in quelli che rilasciano un titolo di formazione tecnica, i programmi di studi sono impartiti nella lingua ufficiale. I programmi di studi in lingua straniera possono essere seguiti soltanto nei casi seguenti:

1) i programmi di studi seguiti in Lettonia da studenti stranieri e i programmi di studi organizzati nell’ambito della cooperazione prevista in programmi dell’Unione europea e in accordi internazionali possono essere impartiti nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. Se gli studi che si prevede di svolgere in Lettonia sono di durata superiore a sei mesi o conferiscono più di 20 crediti, occorre includere, nel numero di ore obbligatorie di insegnamento che gli studenti stranieri sono tenuti a seguire, l’apprendimento della lingua ufficiale;

2) non può essere impartito nelle lingue ufficiali dell’Unione europea più di un quinto del numero di crediti del programma di studi, fermo restando che gli esami finali e statali e la redazione degli elaborati di valutazione, di laurea o di master non saranno presi in considerazione a tal fine;

3) i programmi di studi da seguire in una lingua straniera al fine di conseguire gli obiettivi prefissati (...) per le seguenti categorie di programmi d’istruzione: studi linguistici e culturali o programmi relativi allo studio linguistico (…);

4) i programmi di studi congiunti possono essere erogati nelle lingue ufficiali dell’Unione europea».

3. Legge sulla scuola superiore di scienze economiche di Riga e sulla scuola superiore di diritto di Riga

12. L’articolo 19, paragrafo 1, della Likums «Par Rīgas Ekonomikas augstskolu» (legge sulla scuola superiore di scienze economiche di Riga) (10) dispone quanto segue: «Nel presente istituto, i corsi sono impartiti in inglese. La redazione e la discussione dei lavori necessari per conseguire il titolo di laurea di primo livello, il titolo di laurea magistrale o il titolo di dottorato e gli esami di qualificazione professionale sono svolti in inglese».

13. L’articolo 21 della Juridiskās augstskolas likums (legge sulla scuola superiore di diritto di Riga) (11) prevede quanto segue: «Il presente istituto offre programmi di studio che hanno ottenuto la corrispondente autorizzazione e che sono stati accreditati conformemente alle disposizioni normative. I corsi sono erogati in inglese o in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

14. La Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) è investita di un ricorso proposto da 20 deputati della Saeima (Parlamento lettone) (in prosieguo: i «ricorrenti»). Nel suo ricorso, i ricorrenti contestano la compatibilità con il diritto dell’Unione di talune disposizioni della legge in materia di istituti di istruzione superiore, come modificata – essenzialmente delle norme che...

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