90/611/EEC: Council Decision of 22 October 1990 concerning the conclusion, on behalf of the European Economic Community, of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Published date24 November 1990
Subject MatterConsumer protection,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 326, 24 November 1990
EUR-Lex - 31990D0611 - IT 31990D0611

90/611/CEE: Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 24/11/1990 pag. 0056 - 0057


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (90/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'8 giugno 1989 la Comunità ha firmato, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, e che tutti gli Stati membri hanno proceduto allo stesso atto;

considerando che i lavori delle Nazioni Unite, del Consiglio, del Consiglio europeo del dicembre 1989 e del Comitato europeo per la lotta contro la droga (CELAD) implicano che la convenzione possa entrare in vigore quanto prima;

considerando che la maggior parte degli Stati membri avrà terminato le rispettive procedure interne per la ratifica nei prossimi mesi e, al massimo, il 30 giugno 1991;

considerando che conviene dunque che la Comunità approvi la convenzione, nei limiti delle proprie competenze, al più tardi contemporaneamente ai primi Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, l'atto di approvazione della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

Al tempo stesso il presidente del Consiglio deposita conformemente all'articolo 27 della convenzione la dichiarazione di competenza figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO COMMA

Competenze della Comunità economica europea per quanto riguarda i capitoli della convenzione delle...

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