Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Date04 May 2022
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

4 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Principio dell’operatore privato – Premio di garanzia – Impresa in difficoltà – Conoscenza delle autorità elleniche – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑423/14 RENV,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da I. Drillerakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e K. Kecsmár, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Larko») è un’impresa specializzata nell’estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell’estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel e derivati.

2 La ricorrente è stata costituita nel 1989 sotto forma di nuova impresa a seguito della liquidazione della Hellenic Mining and Metallurgical SA. All’epoca dei fatti, essa aveva tre azionisti: lo Stato ellenico, che deteneva il 55,2% delle azioni attraverso l’Hellenic Republic Asset Development Fund, un istituto finanziario privato, la National Bank of Greece SA (in prosieguo: l’«ETE») che deteneva il 33,4% delle azioni e la Public Power Corporation (il principale produttore di energia elettrica in Grecia, di cui lo Stato è l’azionista di maggioranza) che deteneva l’11,4% delle azioni.

3 Nel marzo 2012, l’Hellenic Republic Asset Development Fund ha informato la Commissione europea di un programma di privatizzazione della Larko.

4 Nell’aprile 2012, la Commissione ha avviato d’ufficio un esame preliminare su detta privatizzazione, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

5 L’esame aveva ad oggetto le seguenti sei misure:

– La prima riguardava, da un lato, un accordo per il ripianamento dei debiti del 1998 tra la Larko e i suoi principali creditori, in forza del quale i debiti di tale società nei confronti dei suddetti creditori dovevano essere pagati con un interesse annuo del 6% e, dall’altro, il mancato recupero di tale credito da parte dello Stato ellenico (in prosieguo: la «misura n. 1»);

– La seconda riguardava una garanzia relativa a un prestito di EUR 30 milioni concesso dall’ATE Bank alla Larko, garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 (in prosieguo: la «misura n. 2» o la «garanzia del 2008»); detta garanzia copriva il 100% del prestito per una durata massima di tre anni e prevedeva un premio di garanzia dell’1% annuo;

– La terza riguardava un aumento del capitale sociale di EUR 134 milioni proposto nel 2009 dal consiglio di amministrazione della Larko, approvato dai suoi tre azionisti e alla quale hanno partecipato, pienamente, lo Stato ellenico e parzialmente l’ETE (in prosieguo: la «misura n. 3»);

– La quarta riguardava una garanzia concessa dallo Stato nel 2010, di durata indeterminata, per coprire interamente una lettera di garanzia che l’ETE avrebbe fornito alla Larko per l’importo di circa EUR 10,8 milioni e che prevedeva un premio di garanzia del 2% annuo (in prosieguo: la «misura n. 4»); la lettera di garanzia di cui trattasi garantiva la sospensione dell’esecuzione, da parte dell’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), di una sentenza con cui l’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia) riconosceva l’esistenza di un debito di EUR 10,8 milioni della Larko nei confronti di un creditore;

– La quinta riguardava lettere di garanzia che, con decisione di giudici greci, sostituivano il prepagamento obbligatorio del 25% con un’ammenda fiscale (in prosieguo: la «misura n. 5»);

– La sesta riguardava due garanzie concesse dallo Stato nel 2011 per due prestiti, rispettivamente di EUR 30 milioni e di EUR 20 milioni, erogati dall’ATE Bank, garanzie che coprivano il 100% di tali prestiti e prevedevano un premio dell’1% annuo (in prosieguo: la «misura n. 6»).

6 Nel corso di tale esame, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche informazioni supplementari, fornite dalle stesse autorità nel 2012 e nel 2013. Si sono altresì tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità elleniche.

7 Con decisione del 6 marzo 2013 (GU 2013, C 136, pag. 27; in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativo all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).

8 Nel corso del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha invitato le autorità elleniche e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure menzionate al precedente punto 5. Il 30 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità elleniche e non le sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

9 Il 27 marzo 2014, la Commissione ha adottato la decisione 2014/539/UE, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10 Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato in via preliminare che, nel periodo in cui sono state concesse le sei misure di cui trattasi, la Larko era un’impresa in difficoltà ai sensi dei punti da 9 a 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione»).

11 Per quanto riguarda la valutazione delle misure menzionate al precedente punto 5, la Commissione ha considerato, anzitutto, che le misure nn. 2, 3, 4 e 6 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che tali misure erano poi state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, infine, che dette misure costituivano aiuti incompatibili con il mercato interno ed oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

12 La Commissione ha parimenti ritenuto che due altre misure, le misure nn. 1 e 5, riguardanti rispettivamente il mancato recupero del credito del Ministero delle Finanze e due garanzie statali del 2011 (v. punto 5 supra), non costituissero aiuti di Stato.

13 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Il mancato recupero del credito da parte del ministero delle Finanze e le lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell’imposta addizionale del 2010, cui la Grecia ha dato attuazione a favore di [Larko], non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

Articolo 2

L’aiuto di Stato per 135 820 824,35 EUR concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] sotto forma delle garanzie statali accordate a [Larko] nel 2008, 2010 e 2011 e della partecipazione dello Stato all’aumento di capitale della società nel 2009, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1. La Grecia procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.

2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, come modificato.

4. Per quanto attiene alla misura [n.] 3, la Grecia fornirà la/e data/e esatta/e in cui ha fornito il proprio contributo all’aumento del capitale sociale del 2009.

5. La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere a titolo degli aiuti di cui all’articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2. La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2. La Grecia informa regolarmente la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione».

14 L’allegato della decisione impugnata fornisce «informazioni sugli importi degli aiuti percepiti, da...

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