Get Fresh Cosmetics Limited v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

JurisdictionEuropean Union
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova»

Nella causa C‑122/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 24 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2021, nel procedimento

Get Fresh Cosmetics Limited

contro

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

con l’intervento di:

V.U.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di Sezione, J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Get Fresh Cosmetics Limited, da M. Inta, advokatas;

– per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da V. Karra e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Goddin, E. Sanfrutos Cano e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU 1987, L 192, pag. 49).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Get Fresh Cosmetics Limited e la Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori, Lituania) (in prosieguo: l’«Autorità per la tutela dei consumatori»), in merito ad un divieto imposto alla Get Fresh Cosmetics di mettere a disposizione sul mercato taluni prodotti cosmetici.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

La direttiva 87/357

3 Ai sensi dei considerando dal primo al settimo della direttiva 87/357:

«considerando che in vari Stati membri esistono disposizioni legislative o regolamentari su taluni prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori; che tali disposizioni differiscono tuttavia, per quanto riguarda il loro contenuto, la loro portata ed il loro campo d’applicazione; che tali disposizioni riguardano in particolare, in taluni Stati membri, l’insieme dei prodotti che assomigliano a prodotti alimentari senza essere tali e che, in altri Stati membri, esse riguardano prodotti particolari suscettibili di essere confusi con prodotti alimentari, in particolare con dolciumi;

considerando che tale situazione crea ostacoli notevoli alla libera circolazione dei prodotti e condizioni di concorrenza ineguali all’interno della Comunità e non garantisce una tutela efficace del consumatore, in particolare i bambini;

considerando che questi ostacoli all’instaurazione e al funzionamento del mercato comune devono essere eliminati e che deve essere assicurata un’adeguata tutela del consumatore conformemente alle risoluzioni del Consiglio del 14 aprile 1975 e del 19 maggio 1981 relative rispettivamente ad un programma preliminare [GU 1975, C 92, pag. 1] e a un secondo programma [GU 1981, C 133, pag. 1] della Comunità economica europea per una politica di protezione e d’informazione dei consumatori, nonché alla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 concernente un nuovo impulso per la politica di tutela dei consumatori [GU 1986, C 167, pag. 1];

considerando che è opportuno che la salute e la sicurezza dei consumatori siano oggetto di un eguale livello di tutela nei diversi Stati membri;

considerando che occorre pertanto vietare la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari e che quindi compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori;

considerando che occorre prevedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino controlli;

considerando che, conformemente ai principi espressi nelle risoluzioni del Consiglio sulla tutela dei consumatori, i prodotti pericolosi debbono essere ritirati dal mercato».

4 L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente».

5 L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva».

6 L’articolo 3 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare che i prodotti oggetto della presente direttiva non vengano commercializzati e prendono le misure opportune affinché le rispettive autorità competenti ritirino o facciano ritirare i prodotti oggetto della presente direttiva che si trovino sul rispettivo mercato».

Regolamento (CE) n. 1223/2009

7 I considerando 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59), sono così formulati:

«9) I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un’analisi rischi-benefici.

10) La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della [direttiva 87/357]».

8 L’articolo 3, lettera a), di...

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