FCC Česká republika, s.r.o. v Ministerstvo životního prostředí and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di modifica di un’autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto – Prolungamento della durata d’uso di una discarica»

Nella causa C‑43/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 20 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2021, nel procedimento

FCC Česká republika, s.r.o.

contro

Ministerstvo životního prostředí,

Městská část Ďáblice,

Spolek pro Ďáblice,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu Matei, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da L. Dvořáková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la FCC Česká republika, s.r.o., da un lato, e il Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell’Ambiente, Repubblica ceca), la Městská část Praha-Ďáblice (distretto di Praga-Ďáblice, Repubblica ceca) e lo Spolek pro Ďáblice, dall’altro, in merito alla decisione del 29 dicembre 2015 recante modifica dell’autorizzazione all’uso della discarica di Praga-Ďáblice concessa alla suddetta società nel senso di prolungare il periodo di messa in discarica dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 2 della direttiva 2010/75 così recita:

«Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale».

4 Il considerando 5 di tale direttiva enuncia:

«Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le singole installazioni dovrebbero operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione (…)».

5 Ai termini del considerando 18 della stessa direttiva:

«Le modifiche apportate ad un’installazione possono provocare un aumento dei livelli di inquinamento. È opportuno che gli operatori notifichino all’autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente. Non dovrebbero essere apportate a un’installazione modifiche sostanziali che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva».

6 Il considerando 27 della medesima direttiva dispone:

«Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale [(GU 2005, L 124, pag. 4), approvata con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1)], è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini in merito ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno relativamente alle decisioni prese. (...)».

7 L’articolo 3, punto 9, della direttiva 2010/75 definisce la nozione di «modifica sostanziale» come «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente».

8 L’articolo 4 di tale direttiva prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.

9 Il successivo articolo 10 della direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato».

10 L’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Domande di autorizzazione», è così formulato:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:

a) dell’installazione e delle sue attività;

b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;

c) delle fonti di emissione dell’installazione;

d) dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;

e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2;

f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;

i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’articolo 11;

j) delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;

k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate».

11 L’articolo 14 della direttiva 2010/75, intitolato «Condizioni di autorizzazione», ai paragrafi 1 e 2 così recita:

«1. Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 11 e 18.

Tali misure includono almeno:

a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell’allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro;

b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del...

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