Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C199/21

DN

contro

Finanzamt Österreich

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terza frase – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’attribuzione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancato esercizio del diritto da parte del genitore avente diritto alle prestazioni – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Portata di tale obbligo sulla domanda di rimborso delle prestazioni familiari concesse all’altro genitore»






I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Corte è investita dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in particolare, sull’interpretazione delle norme previste, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), mediante il regolamento (CE) n. 987/2009 (3).

2. Più in particolare, la quarta e la quinta questione, sulle quali sono incentrate le presenti conclusioni, invitano la Corte a precisare il significato e la portata dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 le cui disposizioni prevedono che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto alle prestazioni familiari, l’istituzione competente tenga conto della domanda presentata da una delle persone indicate in detto testo.

II. Contesto giuridico

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 883/2004

3. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i) “familiare”:

(...)

3) Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

(...)

q) “istituzione competente”:

i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;

(...)

s) “Stato membro competente”, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

(...)

z) “prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I».

4. L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

5. L’articolo 3 di detto regolamento enuncia:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

j) le prestazioni familiari.

(…)».

6. L’articolo 7 dello stesso regolamento così dispone:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

7. L’articolo 67, inserito nel capitolo 8 del titolo III del regolamento n. 883/2004 e intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

8. L’articolo 68 di tale regolamento, contenuto nello stesso capitolo 8 e intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo», è così formulato:

«1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

(...)

ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

(...)

2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

(…)».

9. L’articolo 68 bis (4) di tale regolamento, che fa parte dello stesso capitolo 8 ed è intitolato «Erogazione delle prestazioni» enuncia:

«Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza».

2. Regolamento n. 987/2009

10. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

B. Diritto austriaco

11. L’articolo 2 del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967 (BGBl. 376/1967, in prosieguo: il «FLAG»), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, così dispone:

«1. Le persone che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio federale hanno diritto agli assegni familiari,

(...)

b) per i figli maggiorenni che non hanno ancora compiuto 24 anni e che seguono una formazione professionale

(...)

2. Ha diritto agli assegni familiari la persona il cui nucleo familiare comprende il figlio di cui al paragrafo 1. Una persona il cui nucleo familiare non comprende il figlio, ma sulla quale gravano in maniera preponderante le spese per il mantenimento di quest’ultimo, ha diritto agli assegni familiari qualora nessun’altra persona ne abbia diritto in forza della prima frase di tale paragrafo.

3. Ai sensi della presente sezione, per “figli di una persona” si intendono:

a) i suoi discendenti,

(...)

5. Un figlio appartiene al nucleo familiare di una persona se, in caso di gestione unica del nucleo familiare, condivide un alloggio con tale persona. L’appartenenza al nucleo familiare non viene meno,

a) quando il figlio risiede solo temporaneamente al di fuori dell’alloggio comune.

(...)».

12. L’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG così recita:

«Chiunque abbia percepito erroneamente gli assegni familiari deve rimborsare gli importi in questione».

III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. DN, nato in Polonia, dal 2001 è cittadino austriaco e risiede, a partire dallo stesso anno, in Austria. Egli è stato sposato fino al 2011 con una cittadina polacca e da tale unione è nata, nel 1991, una figlia, anch’essa cittadina polacca.

14. Dal 2011, DN percepisce dalle istituzioni competenti polacche e austriache una pensione a titolo di prepensionamento calcolata sulla base dei periodi di assicurazione che si sono succeduti in Polonia e in Austria.

15. Tra gennaio e agosto 2013, DN ha chiesto e percepito prestazioni familiari sotto forma di indennità compensativa e di credito d’imposta concessi, per sua figlia, dall’amministrazione tributaria austriaca. DN ha trasferito le sue prestazioni a sua figlia che seguiva gli studi in Polonia. L’ex moglie di DN non ha presentato alcuna domanda di attribuzione di dette...

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