Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 2 June 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C147/21

Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF),

Florame,

Hyteck Aroma-Zone,

Laboratoires Gilbert,

Laboratoire Léa Nature,

Laboratoires Oméga Pharma France,

Pierre Fabre Médicament,

Pranarom France,

Puressentiel France

contro

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Obiettivo della tutela della salute e dell’ambiente – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive di pratiche commerciali e della pubblicità»






I. Introduzione

1. Al fine di migliorare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il legislatore francese ha deciso che i rodenticidi e gli insetticidi, due categorie di biocidi, non possono essere oggetto di talune pratiche commerciali, quali riduzioni, sconti e ristorni. Esso ha altresì limitato la pubblicità per le stesse categorie di prodotti nonché per taluni disinfettanti.

2. Nel procedimento principale, diverse società chiedono l’annullamento di tali norme e ne contestano la compatibilità, in particolare, con il regolamento (UE) n. 528/2012 (2).

3. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nutre dubbi se il suddetto strumento abbia realizzato un’armonizzazione esaustiva che osti alle norme nazionali di cui trattasi e, in caso contrario, domanda a quali condizioni tali norme possano essere adottate.

4. La presente causa riguarda, quindi, la portata dell’autonomia riservata agli Stati membri a seguito dell’adozione del regolamento relativo ai biocidi. In subordine, la presente causa concerne in sostanza le condizioni alle quali le disposizioni del Trattato ammettono norme nazionali come quelle di cui trattasi.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione europea

5. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lo scopo del regolamento relativo ai biocidi sono «migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione».

6. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento relativo ai biocidi «disciplina:

a) la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;

b) l’autorizzazione dei biocidi;

c) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;

d) la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione;

e) l’immissione sul mercato di articoli trattati».

7. L’articolo 72 del regolamento relativo ai biocidi concerne la pubblicità. Esso stabilisce quanto segue:

«1. Oltre a rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008[(3)], qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi “Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.”. Le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell’annuncio.

2. L’inserzionista può sostituire il termine “biocidi” nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato.

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali” o indicazioni analoghe».

B. Diritto nazionale

8. Il nuovo articolo L. 522-18 del codice dell’ambiente (4) prevede quanto segue:

«Nella vendita di biocidi quali definiti all’articolo L. 522-1, sono vietati le riduzioni di prezzo, gli sconti, i ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita ai sensi dell’articolo L. 441-1 del code de commerce [codice del commercio], la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti. È vietata qualsiasi pratica commerciale diretta ad eludere, direttamente o indirettamente, tale divieto mediante la concessione di riduzioni, sconti o ristorni su un’altra gamma di prodotti vincolata all’acquisto di detti biocidi. Un decreto da emanare previa consultazione del Conseil d’État [Consiglio di Stato] specificherà le categorie di prodotto interessate in funzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente».

9. Il nuovo articolo L. 522-5-3 del codice dell’ambiente (5) prevede quanto segue:

«È vietata qualsiasi pubblicità commerciale di talune categorie di biocidi definite dal [regolamento relativo ai biocidi]. In deroga al primo comma del presente articolo, la pubblicità diretta agli utenti professionali è autorizzata, nei punti di distribuzione dei prodotti a tali utenti e nelle pubblicazioni loro destinate. Un decreto da emanare previa consultazione del Conseil d’État [Consiglio di Stato] specificherà le categorie di prodotto interessate in funzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, nonché le condizioni di presentazione delle inserzioni pubblicitarie. Tali inserzioni pubblicitarie segnalano le buone pratiche nell’uso e nell’applicazione dei prodotti, per la tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, nonché i potenziali pericoli per la salute umana e animale e per l’ambiente».

10. Il decreto n. 2019-642, del 26 giugno 2019, adottato in applicazione del nuovo articolo L. 522-18 del codice dell’ambiente, inserisce in tale codice l’articolo R. 522-16-1, il quale stabilisce quanto segue:

«Le categorie di prodotto menzionate all’articolo L. 522-18, in relazione alle quali sono vietate determinate pratiche commerciali, sono i prodotti rientranti nei tipi 14 e 18 definiti dal [regolamento relativo ai biocidi]. Le presenti disposizioni non si applicano ai biocidi ammessi a beneficiare della procedura di autorizzazione semplificata conformemente all’articolo 25 dello stesso regolamento».

11. Il decreto n. 2019-643, del 26 giugno 2019, adottato in applicazione dell’articolo L. 522-5-3 del codice dell’ambiente, inserisce in tale codice un nuovo articolo R. 522-16-2, redatto nei seguenti termini:

«I. – Le categorie di biocidi di cui all’articolo L. 522-5-3, in relazione alle quali è vietato fare pubblicità commerciale diretta al grande pubblico, sono le seguenti:

1º I prodotti rientranti nei tipi 14 e 18 definiti dal [regolamento relativo ai biocidi];

2° I prodotti rientranti nei tipi 2 e 4 definiti dal [regolamento relativo ai biocidi] e classificati, secondo le disposizioni del [regolamento CLP] come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H 400) e tossicità cronica categoria 1 (H 410).

II. – Per i prodotti di cui al paragrafo I, ogni pubblicità rivolta ai professionisti sarà effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 72 del [regolamento relativo ai biocidi], citato al punto 1° del paragrafo I. Essa deve inoltre indicare, in modo chiaro e leggibile, i seguenti elementi:

1° Le due frasi seguenti: “Prima di ogni utilizzo, assicuratevi che l’uso di tale prodotto sia indispensabile, in particolare nei luoghi frequentati dal grande pubblico. Privilegiate, ove possibile, metodi alternativi e prodotti che presentino il minor rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente”.

2° L’indicazione del tipo di biocida associato al prodotto, quale definito nell’allegato V del [regolamento relativo ai biocidi].

III. – Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai biocidi ammessi a beneficiare della procedura di autorizzazione semplificata conformemente all’articolo 25 del [regolamento relativo ai biocidi]».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. Mediante due ricorsi, il Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e le società Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France e Puressentiel France (nel prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») hanno chiesto al Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) di annullare il decreto n. 2019-642, del 26 giugno 2019, relativo alle pratiche commerciali vietate per talune categorie di biocidi (in prosieguo: il «decreto impugnato n. 2019-642»), e il decreto n. 2019-643, del 16 giugno 2019, relativo alla pubblicità commerciale di talune categorie di biocidi (in prosieguo: il «decreto impugnato n. 2019-643») (in prosieguo, congiuntamente: i «decreti impugnati»).

13. Secondo i ricorrenti, i decreti impugnati sono viziati da eccesso di potere. Per questo motivo, hanno chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato) di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale concernente l’armonizzazione esaustiva realizzata dal regolamento relativo ai biocidi. I ricorrenti sostengono che i divieti imposti nei decreti impugnati violano gli articoli L. 522-18 e L. 522-5-3 del codice dell’ambiente avendo una portata troppo generale. Inoltre i decreti impugnati introdurrebbero una discriminazione ingiustificata favorendo i prodotti non toccati dai loro divieti, violerebbero il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sarebbero stati adottati senza tener conto delle disposizioni dell’articolo 1 del Primo protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Essi sostengono altresì che il decreto...

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