Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países

Coming into Force13 January 2021
Published date13 January 2021
Celex Number02005R0111-20210113
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/2021-01-13
Date13 January 2021
TESTO consolidato: 32005R0111 — IT — 13.01.2021

02005R0111 — IT — 13.01.2021 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra ►M1 l'Unione e i paesi terzi (GU L 022 del 26.1.2005, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 L 330 30 10.12.2013
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 L 235 6 1.9.2016
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 L 123 4 18.5.2018
►M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 L 392 1 23.11.2020


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 061, 2.3.2006, pag. 23 (111/2005)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra ►M1 l'Unione e i paesi terzi



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») tra ►M1 l'Unione e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni ►C1 e alle attività di intermediazione.

Il presente regolamento non pregiudica i regimi speciali di altri settori attinenti agli scambi di merci tra ►M1 l'Unione e i paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

▼M1

a)

«sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato;

▼B

b)

«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

▼M1

c)

«importazione»: l’introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l’immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 3 );

▼B

d)

«esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale ►M1 dell'Unione, compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

e)

«attività intermedie»: tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite ►M1 nell'Unione che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio ►M1 territorio doganale dell'Unione;

f)

«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate ►C1 o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

g)

«esportatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici ►C1 e giuridici con le sostanze classificate e con il destinatario che, se del caso, presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

h)

«importatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici ►C1 e giuridici con le sostanze classificate e con lo speditore che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

i)

«destinatario finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono fornite le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;

▼M1

j)

«prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

▼B

k)

«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.



CAPO II

CONTROLLO DEL COMMERCIO



SEZIONE 1

Documentazione e etichettatura

Articolo 3

▼M1

Tutte le importazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardano sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.

▼B

Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»;

b)

quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute;

c)

nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle ►C1 attività di intermediazione.

Articolo 4

La documentazione di cui all'articolo 3 viene conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione deve essere organizzata in modo tale, in forma elettronica o su carta, da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.

▼M1

Articolo 5

Gli operatori assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, come indicato nell’allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

▼B



SEZIONE 2

Rilascio di licenze e registrazione degli operatori

Articolo 6

▼M1

1.
Salvo diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 1 dell’allegato, sono titolari di una licenza. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la licenza.

Nel valutare se rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT