Guideline (EU) 2022/989 of the European Central Bank of 2 May 2022 amending Guideline (EU) 2021/975 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

Coming into Force08 July 2022,03 May 2022,30 June 2022
End of Effective Date31 December 9999
Published date24 June 2022
Celex Number32022O0989
Date02 May 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 24 June 2022
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24.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/135

INDIRIZZO (UE) 2022/989 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(2) È necessario fare maggiore chiarezza per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’ammissibilità dei tassi di interesse di riferimento per le attività negoziabili.
(3) Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Tali misure comprendevano la temporanea riduzione degli scarti di garanzia; il mantenimento dell’idoneità delle attività e degli emittenti e dei garanti di tali attività che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020, ma che erano stati in seguito declassati e l’autorizzazione per le BCN ad accettare come garanzie idonee titoli di debito sovrano emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema. Tale riesame ha tenuto conto a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema che partecipano a operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero poter continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; c) le considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure e d) altre considerazioni politiche e di mercato.
(4) In tale contesto, il Consiglio direttivo ha deciso in data 23 marzo 2022, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema.
(5) È stato altresì deciso di non accettare più, a partire dall’8 luglio 2022, come idonei le attività negoziabili, gli emittenti e i garanti di tali attività, che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema al 7 aprile 2020, ma che sono state in seguito declassate dalle agenzie di rating del credito accettate nell’Eurosistema ad un livello di qualità creditizia inferiore al minimo dell’Eurosistema, al fine di ripristinare un trattamento uniforme di emittenti, attività negoziabili e garanti nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema indipendente dalle tempistiche delle azioni delle agenzie di rating del credito.
(6) Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di continuare ad autorizzare le BCN ad accettare come garanzie idonee i titoli di debito negoziabili emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema ma soddisfano tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili, almeno fintanto che i reinvestimenti in tali titoli ai sensi del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, di seguito PEPP) (3)continuano, fatta salva una specifica tabella degli scarti di garanzia. Tale misura sarà temporanea e si basa sulle seguenti considerazioni aggiuntive: a) la necessità di continuare a prevenire la frammentazione dell’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, che pregiudicherebbe il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria all’economia greca in un momento in
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